Lexipedia

02.1080 · Interrogazione ordinaria · 2002-06-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è conscio della problematica relativa all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare negli Stati africani. I motivi delle difficoltà esistenti sono molteplici e variano a seconda dello Stato d'origine, delle particolari condizioni e degli avvenimenti d'attualità. Le cause principali vanno ricercate da un canto nella difficoltà di identificare le persone da allontanare, e dall'altro nella mancanza di interesse o di possibilità (nessuna ambasciata in Svizzera; strutture amministrative insufficienti nel Paese d'origine; situazione instabile a causa di conflitti) di determinati Stati a collaborare in modo celere ed efficiente in favore del rimpatrio dei loro cittadini. Il Consiglio federale attribuisce grande importanza a questa problematica e ha pertanto avviato l'adozione di misure che dovrebbero apportare un miglioramento a medio e lungo termine. È stato organizzato in tal senso con gli Stati di provenienza un dialogo sulla migrazione, che contempla pure la negoziazione di accordi di riammissione e di transito. Simili trattative sono per esperienza lunghe e impegnative. Il DFAE rappresenta gli interessi della Svizzera e mira a una presa in considerazione ottimale degli obiettivi della nostra politica migratoria, in particolare nel quadro degli interessi e delle possibilità della Svizzera in campo politico ed economico (cfr. in merito 02.3199 Interpellanza Fehr Hans: Esecuzione dell'allontanamento di richiedenti l'asilo in Stati africani; 02.3265 Interpellanza Gruppo PLR: Richiedenti l'asilo. Esecuzione dell'allontanamento più efficiente).

Per il resto, va segnalato che l'effettivo delle persone riguardanti l'ambito dell'asilo (richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente), malgrado l'aumento delle domande d'asilo registrato negli ultimi mesi, è diminuito negli ultimi 18 mesi da 120'000 alle attuali 67'000 circa, effettivo minimo degli ultimi 12 anni. Di queste domande 16'922, ossia quasi un terzo, provengono dall'Africa subsahariana (stato al 31.7.02).

Ad domanda 1

Non esistono attualmente accordi di riammissione o di transito con nessuno dei 54 Stati africani. Da più di un anno sono in corso trattative con il Ghana, la Nigeria, il Senegal e la Costa d'Avorio. Ulteriori negoziati sono stati avviati. Le esperienze fatte fino ad ora mostrano che tali negoziati sono lunghi e difficili: da un lato perché la migrazione è stata in generale a lungo considerata come una questione di politica interna, e soltanto recentemente è quindi stato possibile iniziare a creare le condizioni quadro necessarie per lo svolgimento dei vari negoziati (creazione di una rete di contatti e di collegamenti nonché di un clima di fiducia). D'altro canto simili trattative non possono essere considerate in modo isolato: esse fanno parte dell'insieme di relazioni che intercorrono tra i due Stati interessati. Concretamente ciò significa che occorre prendere in considerazione interessi molteplici e spesso contrastanti, non soltanto tra Stati interessati, ma anche all'interno di una Parte contaente. Proprio in ambito di riammissione e di transito è evidente che l'interesse della Svizzera a concludere accordi in tal senso è maggiore rispetto a quello delle altre Parti contrattuali. Occorre quindi conciliare gli interessi presenti. Malgrado tutte queste difficoltà e con la dovuta prudenza si spera nella conclusione di due o tre accordi per la fine del 2002 o l'inizio del 2003. La fase di attuazione potrà quindi iniziare al più presto nel corso dell'anno prossimo.

Ad domande 2-4

Già nel 1999 il Consiglio federale aveva deciso di applicare il principio della condizionalità nel quadro di trattative in vista di accordi di riammissione e di transito. Ciò significa che di principio la Svizzera fornisce prestazioni nei confronti di Stati terzi a dipendenza della loro cooperazione in ambito migratorio. Vanno considerate in particolare le prestazioni di natura economica e la cooperazione allo sviluppo. L'aiuto umanitario è invece escluso dal principio di condizionalità. Con l'appicazione di tale principio si intende conferire un'importanza ancora maggiore ai principi fondamentali del diritto svizzero negli affari di politica estera, fattore significativo anche in ambito migratorio. L'applicazione del principio di condizionalità non può tuttavia avvenire in modo automatico. Occorre al contrario procedere in modo differenziato: si può decidere in quali casi è opportuno e possibile applicare tale principio soltanto in base a una valutazione globale delle relazioni bilaterali tra Parti contraenti e interessi interni.

Ad domanda 5

Alcune delle misure adottate negli ultimi anni al fine di migliorare l'esecuzione di decisioni di allontanamento, quali il principio della condizionalità, la conclusione di accordi di riammissione e di transito o il sostegno dei Cantoni nella creazione di documenti di viaggio, costituiscono strumenti relativamente nuovi ed efficaci a medio termine. Come esposto sopra, si tratta di una materia complessa con molti fattori d'influenza. Non ci si può realisticamente attendere successi immediati e tangibili. È quindi ancora troppo presto per una valutazione definitiva e per trarre le relative conclusioni.

Ad domanda 6

Gli auspici degli altri Paesi europei in materia di rimpatrii sono analoghi a quelli svizzeri. La Svizzera svolge in un certo senso il ruolo di precursore, in particolare per quel che concerne i progetti di aiuto al ritorno. Occorre tuttavia considerare che l'Unione europea (UE), con il suo peso politico ed economico, dispone di maggiori possibilità rispetto alla Svizzera per quel che concerne la conclusione di accordi di riammissione e di transito. L'UE dispone di mandati per negoziare accordi di riammissione e di transito con la Cina, la Turchia, la Russia e il Marocco. Con lo Sri Lanka e la regione amministrativa speciale Hong Kong l'UE ha pure parafato un accordo in materia di riammissione. La Svizzera ha già concluso con questi ultimi Stati uno scambio di note e un accordo.

Risposta del Consiglio federale.