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02.1150 · Interrogazione ordinaria · 2002-12-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il 31 dicembre 2002 il Consiglio federale ha trasmesso gli atti di concessione a 15 dei 21 progetti approvati il 24 ottobre 2001. I lavori preparatori concernenti i sei progetti rimanenti, tra cui quello di Meyrin, procedono secondo i piani. Il progetto di Meyrin non ha ancora ricevuto la concessione: essa sarà rilasciata una volta terminata la realizzazione del progetto e quando sarà attestato che tutte le condizioni legali sono soddisfatte. Tale incombenza spetta alla Commissione federale delle case da gioco, sia nella prospettiva di un rilascio della concessione che nel corso della durata della stessa.

1. Il Consiglio federale è pienamente cosciente dei rischi legati allo sfruttamento commerciale dei giochi d'azzardo: accorda quindi un'importanza particolare al rispetto severo dei principi di trasparenza e di rigore ancorati nella legislazione.

2/3. I principali elementi dei progetti presentati nel 2000 e nel 2001 sono stati pubblicati secondo la procedura prevista all'articolo 15 della legge federale sulle case da gioco. La legge prevede inoltre che le concessioni, una volta rilasciate, siano pubblicate una seconda volta, con menzione tra l'altro dei rapporti di partecipazione e dei principali partner commerciali delle società concessionarie. Su questi aspetti la Commissione federale delle case da gioco effettuerà inoltre regolari aggiornamenti delle informazioni pubblicate.

4. Mutamenti nelle partecipazioni, dirette o indirette, nel capitale della società concessionaria non costituiscono di per sé motivi di annullamento della procedura in corso. Come se la concessione fosse già stata rilasciata, il nuovo avente diritto economico, nella misura in cui la sua partecipazione sia superiore al limite del 5 per cento, è tenuto a fornire l'insieme delle informazioni richieste dalla legislazione. Deve in particolare dimostrare di rispettare le condizioni poste dall'articolo 12 della legge federale sulle case da gioco. Una di queste condizioni è la dimostrazione della provenienza lecita dei fondi finanziari a disposizione e la garanzia per un'attività irreprensibile.

5. Gli obblighi legali d'informare sono garantiti da sanzioni amministrative e penali ai sensi degli articoli 51 e 55/56 della legge federale sulle case da gioco, sanzioni che si applicano a ogni persona o società che non rispettano tali obblighi, o li rispettano soltanto parzialmente, nei confronti dell'autorità di vigilanza. Il Consiglio federale respingerebbe inappellabilmente ogni domanda di concessione presentata da una società i cui aventi diritto economici non rispettassero integralmente i loro obblighi in materia.

Risposta del Consiglio federale.

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