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02.3165 · Mozione · 2002-03-22

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Negli ultimi anni, il pesce ha assunto un'importanza sempre maggiore nella nostra alimentazione. Se è di origine svizzera, esso proviene dai laghi (pesca professionale) o dalle piscicolture. Dal punto di vista del diritto sulle derrate alimentari, il pesce è equiparato alla carne e deve soddisfare tutte le condizioni applicabili alla carne. Inoltre i pesci provenienti dalle piscicolture sono paragonabili agli animali da reddito. Per quanto concerne l'uso e il controllo dei medicamenti veterinari o delle materie ausiliarie dell'agricoltura, essi sono dunque soggetti alle stesse disposizioni che fanno stato per gli altri animali destinati al consumo umano.

La legge sulla protezione degli animali attualmente in vigore disciplina il comportamento che occorre osservare nei confronti di tutti i vertebrati, quindi anche nei confronti dei pesci. Tuttavia la legge non contiene disposizioni specificamente applicabili ai pesci. L'attuale revisione della legislazione sulla protezione degli animali rappresenta l'occasione di riprendere e di ridiscutere i problemi che risultano da questa situazione.

Per quanto riguarda i singoli punti, il Consiglio federale risponde quanto segue:

1. Il campo d'applicazione della legge sulla protezione degli animali comprende tutti i vertebrati, quindi anche i pesci. Il Consiglio federale può inoltre stabilire a quali invertebrati è applicabile la legge e in quale misura. Per motivi di chiarezza e di comprensione, il Consiglio federale non ritiene opportuno menzionare classi, categorie o specie animali particolari.

2. La revisione in corso del diritto sulla protezione degli animali sarà l'occasione di esaminare l'opportunità di fissare esigenze minime sulla detenzione dei pesci e sul comportamento da adottare nei loro confronti.

3. La situazione particolare dei pesci - catturati allo stato selvaggio da un lato, detenuti come animali da reddito dall'altro - rende indispensabile una ripartizione dei compiti tra gli uffici della pesca e le autorità veterinarie. La collaborazione fra l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) e l'Ufficio federale di veterinaria (UFV) funziona bene in questo settore e diventerà ancora più stretta durante i lavori di revisione della legislazione sulla protezione degli animali. A tale proposito occorrerà inoltre esaminare l'attribuzione delle competenze delle due autorità in questione per quanto riguarda la protezione degli animali nel caso dei pesci.

4. Le esigenze minime per la detenzione degli animali vengono stabilite di volta in volta in base alle esperienze accumulate nella pratica e in funzione delle ultime conoscenze scientifiche. Se esistono lacune in un determinato settore, la Confederazione provvede a colmarle promovendo la ricerca in modo mirato secondo l'articolo 23 della legge sulla protezione degli animali (RS 455).

5. Attualmente la formazione e la formazione continua dei pescatori professionisti e dei piscicoltori spetta in primo luogo alle associazioni professionali interessate. Dal 1996, i pescatori professionisti hanno la possibilità di ottenere un attestato professionale federale conformemente agli articoli 51 a 57 della legge federale sulla formazione professionale (RS 412.10). I piscicoltori, da parte loro, si sono opposti all'introduzione di un attestato professionale per la loro attività. Anche per le professioni della pesca, la sorveglianza della formazione professionale spetta all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), il quale versa tra l'altro contributi alle persone che desiderano seguire una formazione in una scuola di pesca estera. All'occorrenza l'UFFT può consultare l'UFAFP, che dispone delle conoscenze specifiche necessarie (art. 13 della legge federale sulla pesca, RS 923.0). La Confederazione sostiene già la formazione di queste due categorie professionali. Tuttavia il Consiglio federale è disposto a esaminare la possibilità di promuovere la formazione e la formazione continua dei pescatori professionisti e dei piscicoltori.

6. Nuove misure di sostegno per i pescatori professionisti e i piscicoltori sono state introdotte nella legge sull'agricoltura in occasione della revisione di quest'ultima, nel 1999, nell'ambito della Politica agricola 2002. Tali misure non consistono soltanto in crediti d'investimento per migliorare i locali destinati al trattamento e alla vendita, ma anche e soprattutto in un aiuto finanziario inteso a promuovere le vendite. Per contro non sono stati previsti pagamenti diretti.

La legge sull'agricoltura sta per essere rielaborata nell'ambito della Politica agricola 2007 in base alle esperienze maturate e alle sfide future. I primi risultati della nuova politica agricola dal profilo della sostenibilità ecologica sono positivi. Anche il progetto di messaggio relativo alla Politica agricola 2007 propone di proseguire sulla via di un promovimento delle forme di produzione più naturali e particolarmente rispettose dell'ambiente e degli animali senza procedere ad adeguamenti materiali. Il progetto di messaggio è stato oggetto di una vasta consultazione, in occasione della quale la strategia prevista è stata approvata a grande maggioranza. Considerata la situazione precaria delle finanze federali, il Consiglio federale respinge un ampliamento della base legale che permetterebbe di versare pagamenti diretti e contributi ecologici ai pescatori professionisti e ai piscicoltori nell'ambito della Politica agricola 2007.

7. L'articolo 11 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1) prevede che nel commercio professionale gli animali devono, in linea di massima, essere tenuti e sorvegliati da un guardiano che dispone di un certificato di capacità, un'esigenza ugualmente applicabile se si tratta di pesci. Nella formazione dei guardiani di animali, il tempo dedicato alla detenzione dei pesci ornamentali equivale approssimativamente a quello riservato alla tenuta degli uccelli o dei rettili e degli anfibi. Di conseguenza, il Consiglio federale ritiene che l'istituzione di un indirizzo "Pesci" nell'ambito della formazione non sia necessario

Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui soltanto detentori di animali ben informati, formati e motivati sono in grado di applicare nella pratica gli obiettivi del diritto sulla protezione degli animali. Con la revisione della legge sulla protezione degli animali si prevede di trasferire alla Confederazione la competenza e le risorse per istituire i nuovi strumenti di applicazione della legislazione, vale a dire l'informazione, la formazione e la motivazione. L'avamprogetto posto in consultazione nell'autunno del 2001 prevede ad esempio che spetta alla Confederazione il compito di regolamentare la formazione delle persone che si occupano degli animali.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.