02.3295 · Mozione · 2002-06-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
L'accordo sulla libera circolazione delle persone (accordo) conferisce diritti più ampi in materia di ricongiungimento familiare. È tuttavia applicabile unicamente in situazioni transfrontaliere. In materia di ricongiungimento familiare, il soggiorno dei cittadini degli Stati facenti parte dell'accordo nel loro Paese d'origine è di principio disciplinato indipendentemente dall'accordo. Tale regolamentazione è di competenza di ciascuna Parte contraente.
I cittadini di uno Stato terzo sposati con un cittadino svizzero hanno già oggi diritto al rilascio di un permesso di dimora, sulla base della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 7 LDDS), fintantoché il matrimonio è giuridicamente valido. Dopo una dimora di cinque anni hanno diritto al rilascio di un permesso di domicilio, accordato per una durata indeterminata e incondizionata.
Beneficiano parimenti di un diritto a esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente. In effetti, ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS), non possono essere oggetto di misure limitative e possono invocare la libertà economica (art. 27 della Cost.).
Il diritto alla dimora del coniuge a titolo di ricongiungimento familiare è legato alla preservazione dell'unità familiare, tanto secondo l'accordo sulla libera circolazione delle persone quanto in base alla regolamentazione applicabile ai coniugi stranieri di cittadini svizzeri (art. 7 LDDS). Nei due casi il diritto si estingue in caso di divorzio.
Se il coniuge divorziato è cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, può invocare un diritto autonomo alla dimora sulla base dell'accordo sulla libera circolazione delle persone. Se è cittadino di uno Stato terzo, il prolungamento della dimora può essere concesso in casi di rigore. Nei due casi, se i cittadini stranieri sono titolari di un permesso di domicilio, permane un diritto autonomo alla dimora, indipendente dallo stato civile.
Sulla base del diritto in vigore, le richieste dell'autore della mozione sono quindi già soddisfatte per quanto concerne il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero al rilascio di un permesso di dimora e il diritto all'esercizio di un'attività lucrativa. La regolamentazione attuale permette inoltre ai Cantoni di accordare il ricongiungimento familiare ai figli e agli altri parenti in linea discendente e ascendente, analogamente a quanto previsto dalle disposizioni dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (art. 3, cpv. 1, lett. c OLS).
Nel parere del Consiglio federale relativo alla mozione Hubmann dell'8 maggio 2001 (01.3237), la questione del ricongiungimento familiare è stata esposta in modo dettagliato. In materia di ricongiungimento familiare, il Consiglio federale si è espresso a favore di un allineamento generale della regolamentazione applicabile ai cittadini svizzeri con quella applicabile ai cittadini dell'UE e dell'AELS.
Una regolamentazione globale del ricongiungimento familiare è del resto prevista a livello legislativo nel disegno di nuova legge sugli stranieri (LStr, vedi messaggio, FF 2002 3327). Tale disegno di legge è attualmente trattato in seno alla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale. In tale contesto il Parlamento avrà quindi l'opportunità di affrontare in dettaglio tutte le proposte avanzate dalla mozione.
Tenuto conto di questa situazione, il Consiglio federale non ritiene necessario procedere a una revisione parziale anticipata della LDDS. È tuttavia disposto ad accogliere la mozione in quanto postulato, nella prospettiva dei dibattiti parlamentari concernenti la nuova legge sugli stranieri.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.