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02.3308 · Interpellanza · 2002-06-20

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Come è già stato correttamente evidenziato dall'autrice della mozione, l'Accordo di libero scambio stipulato il 17 settembre 1992 tra gli Stati dell'AELS e Israele concerne unicamente i beni originari dei territori delle Parti contraenti riconosciuti dalla comunità internazionale. In mancanza di altri accordi internazionali applicabili, le importazioni da altri territori vengono trattate come prodotti di Paesi terzi. Non potendo escludere che alcune merci provenienti da Israele, mancando i presupposti geografici, siano state indebitamente dichiarate per ottenere il trattamento preferenziale all'importazione, il Consiglio federale ha incaricato i Dipartimenti interessati di verificare se tutte le norme vengono rispettate quando si effettuano le importazioni ad un'aliquota di dazio preferenziale. Alle domande poste a questo proposito dall'autrice della mozione si può rispondere nel modo seguente:

1. Da quando le autorità doganali svizzere sono confrontate con il sospetto che anche merci originarie della Cisgiordania e della striscia di Gaza, nonché di altri territori occupati da Israele, siano importati con certificati di origine israeliani, il controllo di questi ultimi è stato intensificato.

Se le autorità doganali hanno un fondato sospetto in merito alla correttezza dei dati concernenti l'effettiva origine delle merci viene sempre attuato un controllo a posteriori. Il controllo a posteriori dell'autenticità dei certificati di origine e della correttezza dei dati in essi contenuti viene effettuato esclusivamente dallo Stato esportatore: ciò vale anche nel caso di Israele (cfr. art. 18 del protocollo B dell'Accordo di libero scambio tra l'AELS e Israele). In conformità con questo principio, il controllo del rispetto dell'Accordo di libero scambio non riguarda unilateralmente la Svizzera, bensì dipende in misura molto maggiore dalle risposte ottenute da Israele: perciò non è possibile prevedere quando saranno a disposizione i risultati conclusivi del controllo rafforzato.

2. Gli Stati dell'AELS hanno proposto a Israele di tenere una riunione del comitato misto entro un termine utile. [Israele non ha ancora risposto.]

3. Nel caso sia possibile provare giuridicamente l'inesattezza di un certificato di origine rilasciato in Israele, la preferenza tariffaria viene rifiutata. La merce oggetto del certificato di origine scorretto sottostà all'aliquota di dazio applicata ai Paesi terzi. Procedure penali doganali restano riservate.

Risposta del Consiglio federale.

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