02.3327 · Interpellanza · 2002-06-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domanda 1
La Convenzione sullo statuto dei rifugiati e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo costituiscono il fondamento comune della politica d'asilo in tutti gli Stati dell'Europa occidentale. Queste due convenzioni formano il quadro in cui si inseriscono le legislazioni nazionali. I singoli Stati hanno però la facoltà di adottare, in determinati ambiti, misure volte a rendere le procedure più efficienti e a lottare contro gli abusi. Negli ultimi anni anche la Svizzera ha adottato diverse misure atte ad accelerare la procedura d'asilo e a migliorare l'esecuzione di decisioni di allontanamento. La mancanza di coordinazione nel modo di procedere dei singoli Stati è tuttavia la causa del cosiddetto effetto-trasferimento. L'aumento di domande d'asilo in Svizzera degli ultimi mesi è probabilmente da ricondurre in gran parte a questo effetto-trasferimento. Il Consiglio federale è convinto che per affrontare i problemi posti dall'asilo e dall'immigrazione occorrano cooperazione e coordinazione a livello europeo: la scelta dell'Unione europea (UE) di armonizzare le legislazioni in materia di asilo e di diritto degli stranieri risulta dunque decisiva in tal senso. Per la Svizzera è di fondamentale importanza essere coinvolta in tale processo. Il Consiglio federale si adopera quindi, nell'ambito dei negoziati bilaterali II recentemente intavolati con l'UE, affinché la Svizzera entri a far parte del sistema di Schengen e di Dublino.
Ad domanda 2
Tenuto conto della sua struttura differenziata e del federalismo, la Svizzera non può adottare direttamente modelli di altri Stati. L'Ufficio federale dei rifugiati analizza costantemente l'evoluzione della situazione in materia di asilo e adegua la sua prassi in funzione dei mutamenti di circostanze. La misura più recente è il progetto DUO, mediante il quale si persegue l'ulteriore riduzione della durata media delle procedure. A partire dal 1° agosto 2002 i quattro centri di registrazione sono stati potenziati da quattro sezioni di procedura. L'obiettivo è un trattamento accelerato di quelle domande per le quali una rapida registrazione e un trattamento immediato riducono la durata complessiva della procedura. In tal modo è possibile ridurre il dispendio e i costi e, a seconda delle possibilità, eseguire gli allontanamenti direttamente dal centro di registrazione.
Nel messaggio del 4 settembre 2002 concernente la revisione parziale della legge sull'asilo il Consiglio federale propone diverse misure volte ad accelerare ulteriormente la procedura d'asilo e a migliorare l'esecuzione degli allontanamenti. Sono in particolare previsti una miglior regolamentazione relativa allo Stato terzo, la fornitura di documenti di viaggio già al momento della notifica della decisione di prima istanza, nuovi motivi per la carcerazione preliminare e per quella in vista del rinvio forzato nonché un nuovo modello di finanziamento.
Secondo il nuovo modello di finanziamento la Confederazione versa ai Cantoni soltanto tre diversi importi forfettari globali, invece di versare diversi importi per ogni singolo caso come è avvenuto finora. Il primo importo forfettario globale è versato nel corso della procedura d'asilo, il secondo al momento del riconoscimento della qualità di rifugiato. Il terzo importo globale è destinato ai richiedenti l'asilo oggetto di una decisione di allontanamento. L'ammontare di tale importo dipende da quanto è durata la fase di esecuzione. Se la persona allontanata ha lasciato la Svizzera più rapidamente rispetto alla media nazionale, il Cantone riceve più di quanto abbia effettivamente speso. Se l'esecuzione dell'allontanamento avviene in tempi più lunghi rispetto alla media nazionale, il Cantone deve sopportare i costi corrispondenti al periodo supplementare. Ciò deve rappresentare per i Cantoni uno stimolo ad accelerare l'esecuzione. La Confederazione si attende in tal modo risparmi in seguito alla riduzione del soggiorno in Svizzera. Grazie alla trasparenza ottenuta occorre inoltre conseguire un allineamento delle prassi cantonali in materia di allontanamenti, oggi parzialmente diversificate.
In Svizzera non è possibile rifiutare sistematicamente gli aiuti sociali agli stranieri oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato, come è il caso in Olanda da un anno a questa parte: questo perché la Costituzione federale garantisce il diritto al minimo vitale. Inoltre in caso di rifiuto di prestazioni sociali vi è da temere un aumento della criminalità.
Ad domanda 3
In relazione all'aumento di domande d'asilo da parte di persone provenienti dall'Africa subsahariana (tutti gli Stati africani eccetto Marocco, Libia, Egitto, Algeria, Tunisia e Sahara occidentale), dal punto di vista linguistico e del contenuto il Consiglio federale ritiene inopportuno parlare di "invasione di persone provenienti dall'Africa nera". Sta di fatto che le domande d'asilo dall'Africa subsahariana aumentano. Tra il 1992 e il 2000 il loro numero è quasi raddoppiato: da 7'499 persone è passato a 13'895, e da allora è cresciuto del 37,8 per cento fino a raggiungere le 19'146 unità (stato al 30.09.2002). Tale crescita è differenziata a seconda degli Stati di provenienza: vi sono pertanto Stati il cui numero di nuove domande è diminuito, come ad esempio la Somalia, con una diminuzione del 19,5 per cento dalla fine del 2000. È difficile valutare l'ulteriore evoluzione del numero di domande, anche riferendosi alla situazione negli altri Paesi europei. In tal senso Gran Bretagna, Svezia, Norvegia e Francia registrano un chiaro aumento, mentre il numero di domande in Olanda, Spagna, Austria e Danimarca è in netta diminuzione. Nel quadro della strategia Africa l'UFR ha deciso di adottare i provvedimenti seguenti: maggiori verifiche dell'identità e della provenienza all'inizio della procedura, la trattazione prioritaria di domande provenienti da determinati Paesi (Angola, Repubblica democratica del Congo, Nigeria, Sierra Leone, Guinea), la realizzazione di programmi per il ritorno volontario e l'invio in Angola e nella Repubblica democratica del Congo di addetti alla migrazione, la conclusione di accordi di riammissione e di transito, l'organizzazione di voli speciali, in particolare per il rimpatrio di persone passibili di pena o asociali e infine, d'intesa con l'Ufficio federale di polizia, l'azione contro i gruppi criminali che sfruttano per i loro scopi i richiedenti l'asilo africani. Tali obiettivi saranno perseguiti soprattutto presso i centri di registrazione nel quadro del progetto DUO. Anche gli sforzi profusi al fine di rendere l'esecuzione degli allontanamenti più efficace si concentrano da qualche tempo soprattutto su diversi Stati africani.
Ad domanda 4
Il Consiglio federale segue con preoccupazione l'evoluzione del traffico di droga. È deplorevole il fatto che negli ultimi mesi il numero di richiedenti l'asilo africani attivi nel traffico di droga sia aumentato: ciò rispecchia tuttavia lo sviluppo a cui si è assistito negli ultimi quindici anni, durante i quali uno dopo l'altro diversi gruppi di richiedenti l'asilo sono stati coinvolti in tali traffici. All'inizio si trattava di richiedenti l'asilo di etnia tamil, in seguito perlopiù di persone provenienti dall'ex Iugoslavia, mentre oggi si tratta sostanzialmente di richiedenti l'asilo africani. Questo mercato è controllato da bande di passatori e da gruppi criminali, contro i quali non è possibile agire mediante misure di politica d'asilo e i cui traffici non possono essere ostacolati.
I Cantoni sono competenti per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti. Il compito di adottare misure appropriate spetta quindi di principio alle autorità cantonali. Dal 1° gennaio 2002, il perseguimento penale di un'organizzazione criminale dedita al traffico illegale di stupefacenti spetta, in determinate circostanze, alle autorità di perseguimento penale della Confederazione. Questa nuova ripartizione delle competenze permette ai servizi cantonali competenti di lottare meglio e in modo più mirato contro il traffico illegale.
La Confederazione assiste inoltre i Cantoni nell'ambito della trasmissione, dell'analisi e della diffusione di informazioni. In tal senso essa svolge poi funzioni di coordinamento, garantendo lo scambio di informazioni tra le diverse autorità nazionali e fungendo da centro di contatto per le centrali di polizia internazionali, nonché per Interpol ed Europol. Nelle scorse settimane l'Ufficio federale dei rifugiati ha inoltre elaborato una strategia "Africa e Svizzera: migrazione e asilo", che comprende anche una maggior collaborazione e maggiori sforzi nella lotta al crimine organizzato, e in particolare alla tratta e al traffico di esseri umani.
Per un miglior coordinamento della lotta al traffico e alla tratta di esseri umani sul piano nazionale e internazionale, nell'ottobre 2001 il DFGP ha deciso di istituire un "Servizio centrale di coordinamento tratta e traffico di esseri umani", in collaborazione con i servizi federali interessati e i Cantoni. Tale servizio funge da centro di contatto in particolare per quel che concerne l'intensificazione della collaborazione e del coordinamento a livello nazionale e internazionale, ed eventualmente per la centralizzazione delle notizie e delle informazioni. Il servizio dovrebbe diventare operativo entro la fine dell'anno.
La problematica rappresentata dai richiedenti l'asilo passibili di pena ha anche una componente sociale. Caratteristica del gruppo di richiedenti l'asilo, per lo più giovani, provenienti dall'Africa nordoccidentale è infatti quella di aver vissuto in territori nei quali imperversavano guerre civili, in assenza di strutture ordinate, spesso con una formazione scolastica inesistente o insufficiente e, considerata la mancanza di prospettive, senza nulla da perdere. Essi sono inoltre spesso introdotti clandestinamente in Svizzera da bande di passatori, per essere coinvolti nel traffico di droga. Oltre alla lotta alla criminalità con i mezzi messi a disposizione dal diritto penale, compito essenziale delle autorità cantonali competenti è la prevenzione. Tale compito presuppone anche un lavoro di sensibilizzazione, assistenza sociale mirata e un'occupazione opportuna per tali persone prevalentemente giovani.
Risposta del Consiglio federale.