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02.3402 · Interpellanza urgente · 2002-09-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Le preoccupazioni all'origine della presente interpellanza urgente corrispondono sostanzialmente a quelle evocate nell'interpellanza della CSS-S del 3 settembre 2002 (02.3390). Il Consiglio federale rimanda dunque alle risposte date a quest'ultima, fatta eccezione per quanto concerne la domanda 6, il cui oggetto è specifico. In proposito il Consiglio federale può dare le seguenti indicazioni.

Il Consiglio federale ha deciso di abbassare al 3,25 per cento il tasso d'interesse minimo LPP. Ne risulta una differenza dello 0,75 per cento rispetto al tasso del 4 per cento in vigore.

Il tasso d'interesse minimo previsto agli articoli 15 LPP e 12 OPP 2 si applica soltanto alla costituzione dell'avere di vecchiaia durante la vita attiva. Nella maggior parte dei casi, sebbene in senso stretto concerna soltanto la previdenza professionale obbligatoria, viene applicato anche al regime sovraobbligatorio. Per valutare le ripercussioni finanziarie derivanti dal mantenimento del tasso attuale ci si può quindi basare sul volume globale costituito dall'avere di vecchiaia e dai capitali di copertura degli assicurati attivi, ammontante a circa 300 miliardi di franchi (di cui circa 120 miliardi a titolo di avere di vecchiaia del regime obbligatorio). L'onere supplementare per ogni classe d'età degli assicurati ammonta allo 0,75 per cento di 7,5 miliardi di franchi, ovvero a circa 60 milioni di franchi all'anno.

La rendita di vecchiaia della previdenza professionale obbligatoria è calcolata in base all'avere di vecchiaia, che consta dei contributi versati e della remunerazione di questo capitale. La riduzione del tasso d'interesse minimo incide quindi direttamente sul capitale che verrà poi convertito in rendita all'età pensionabile. Detto questo, la riduzione del tasso minimo decisa dal Consiglio federale fa parte di un meccanismo di flessibilizzazione. Ne risulta che tale riduzione sarà, per definizione, provvisoria e che il tasso dovrà essere ritoccato verso l'alto quando le condizioni lo permetteranno. Bisogna pertanto relativizzare l'incidenza di questa riduzione mettendola in relazione con la durata complessiva di 40 anni durante la quale viene costituito l'avere di vecchiaia.

Risposta del Consiglio federale.

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