02.3517 · Mozione · 2002-10-01
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 270 del Codice penale svizzero (CP), è punito con la detenzione o con la multa chi per malevolenza rimuove, danneggia od oltraggia con atti un emblema di sovranità svizzero esposto da un'autorità, in particolare lo stemma o una bandiera della Confederazione o di un Cantone.
Gli stemmi e le bandiere ufficiali sono simboli dello Stato. Punendo determinate offese a tali simboli, la legge non protegge soltanto lo Stato e la sua sovranità, ma anche - e forse soprattutto - i sentimenti patriottici che esigono il rispetto di questi emblemi (P. Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, Partie spéciale II, Neuchâtel 1956, ad art. 270 CP, pagg. 607 segg.).
L'articolo 270 CP protegge gli emblemi svizzeri soltanto se sono esposti da un'autorità della Confederazione, di un Cantone o di un Comune. Tale disposizione non si applica a chi rimuove, danneggia o getta il discredito su una bandiera svizzera o cantonale, ad esempio esposta da un privato come addobbo in occasione di un giorno festivo o portata da un'associazione privata durante un corteo.
Gli emblemi o le bandiere di privati non sono tuttavia esenti da protezione giuridica. Se vengono deteriorati, distrutti o resi inservibili da un terzo, si configura un danneggiamento ai sensi dell'articolo 144 CP.
I casi rimanenti, in cui privati distruggono i propri stemmi o le proprie bandiere, sono estremamente rari. Se il danneggiamento di una bandiera nazionale issata ufficialmente può essere interpretato come un attacco all'autorità e all'istituzione dello Stato, il significato del danneggiamento della propria bandiera privata è meno evidente. Tale atto, inflitto a una bandiera privata, può tra l'altro servire a esprimere il malcontento che si nutre verso un determinato Stato. In considerazione del principio di proporzionalità e della libertà di espressione, occorre evitare di criminalizzare precipitosamente la protesta nei confronti di uno Stato.
Inoltre, per impedire il compimento di questo tipo di atti, appare sufficiente la disapprovazione sociale che essi di norma suscitano. Un caso isolato come quello segnalato dall'autore della mozione non dovrebbe pertanto comportare la rielaborazione di una fattispecie che secondo Trechsel finora non ha avuto alcun significato pratico (Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar Nota 1 ad art. 270 CP).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.