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02.3583 · Interpellanza · 2002-10-03

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

In base all'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120) la Confederazione deve prendere misure preventive ai sensi di questa legge per rilevare tempestivamente pericoli dovuti tra l'altro all'estremismo violento. Le informazioni devono consentire alle autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni di intervenire per tempo conformemente al diritto determinante.

Per adempiere a questo compito gli organi di sicurezza federali e cantonali, in base all'articolo 14 capoverso 1 LMSI, devono raccogliere le informazioni necessarie. In base al capoverso 2 lettere b e g dello stesso articolo ciò può avvenire tra l'altro anche tramite la richiesta di informazioni nonché l'accertamento dei movimenti e dei contatti delle persone.

In questo contesto vengono contattate anche persone in grado di dare informazioni relative agli antiglobalizzatori violenti. È chiaro che in questo ambito vengono contattate anche persone che non appartengono alla fascia di violenti. Per maggiori dettagli si rinvia al rapporto "Sicurezza interna 2001" dell'Ufficio federale di polizia e al Rapporto sulla protezione dello Stato 2000.

1. Poiché si tratta di un compito permanente nel quadro della salvaguardia della sicurezza interna, svolto da collaboratori delle autorità competenti per la protezione dello Stato, non è possibile indicare il numero delle persone: per ragioni legate alla protezione dei dati si rinuncia a eccessive registrazioni. Il numero di persone interrogate varia anche in funzione degli avvenimenti attuali e degli eventi imminenti.

2. La ricerca di informazioni è uno dei mezzi più importanti per la salvaguardia della sicurezza interna. Perciò le interrogazioni degli antiglobalizzatori violenti nonché di coloro che si muovono attorno a questo movimento dovranno essere effettuate anche in futuro.

3. Il termine "convocazione" è di uso comune nell'ambito della polizia e non è collegato a misure coercitive. Nelle lettere di convocazione del Servizio di analisi e prevenzione (SAP), a differenza delle convocazioni in caso di procedura penale, queste misure difatti non vengono comminate. Nei casi in questione inoltre è stato messo in rilievo per iscritto che si tratta di un colloquio informale e alle persone è stata data la possibilità di contattare telefonicamente lo specialista del SAP. In futuro, invece dell'espressione ambigua "convocazione", si userà "invito".

4. Nel caso specifico sono state inviate due convocazioni scritte perché non è stato possibile contattare le persone interessate in altro modo. Entrambe le persone hanno risposto alla convocazione.

5+ 6. Vengono contattate persone che risultano in grado di fornire informazioni sulle attività degli antiglobalizzatori violenti. Come già sottolineato, ciò non implica che tali persone siano antiglobalizzatori violenti. Queste indicazioni risultano dall'attività preventiva del SAP, regolata dalla legge. Non vi è in questo caso nessuna differenza con gli altri campi di attività della protezione preventiva dello Stato, come la lotta all'estremismo violento di destra, la difesa dal terrorismo o l'antispionaggio.

7. Tutte le elaborazioni di dati da parte del SAP sono effettuate in base ai criteri unitari della LMSI, dell'ordinanza sulle misure per la salvaguardia interna (OMSI, RS 120.2) e dell'ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (Ordinanza ISIS, RS 120.3). ISIS serve soprattutto da base informativa e da documentazione delle attività relative alla protezione dello Stato. Il rifiuto di un colloquio con gli organi addetti alla protezione dello Stato non costituisce di per sé un indizio di reato. Una registrazione nella banca dati può però avvenire per evitare di ricontattare la stessa persona. Ciò non comporta nessun tipo di danno per le persone coinvolte.

8. In base all'articolo 18 capoverso 1 LMSI chiunque ha il diritto di chiedere all'Incaricato federale della protezione dei dati di verificare se nel sistema d'informazione dell'Ufficio federale di polizia (nel caso specifico ISIS) vengono trattati, in conformità con la legge, dati che lo concernono. Non vi è un diritto immediato alla consultazione dei dati. In base al secondo periodo del suddetto capoverso l'Incaricato federale della protezione dei dati comunica al richiedente che nessun dato che lo concerne è stato trattato in modo non conforme alla legge o che, nel caso di eventuali errori nel trattamento dei dati, ha indirizzato all'Ufficio federale una raccomandazione volta a correggerli. Inoltre l'Incaricato ha la possibilità, in casi eccezionali, di informare il richiedente in modo adeguato se ciò non pregiudica la sicurezza interna o esterna e se altrimenti il richiedente dovesse subire un danno rilevante e irreparabile.

Risposta del Consiglio federale.

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