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02.3610 · Interpellanza · 2002-10-04

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il 27 agosto 2002, il seco ha emanato un permesso globale che disciplina il lavoro domenicale degli apprendisti del settore alberghiero e della ristorazione. Il permesso prevedeva, tra l'altro, che il riposo domenicale iniziasse alle 17:00 della sera precedente. Le associazioni padronali del settore alberghiero e della ristorazione hanno inoltrato una domanda di riesame della questione del riposo anticipato. Dal loro punto di vista, questa regolamentazione non tiene assolutamente conto dei bisogni pratici. In assenza di una base legale esplicita che preveda una tale regolamentazione, il seco si è visto costretto a entrare in materia sulla domanda di riesame. Il 27 settembre 2002 è stato emanato un secondo permesso che non prevede più l'inizio del riposo domenicale alle 17:00 della sera precedente. Questo permesso globale sostituisce il precedente del 27 agosto 2002. Molte aziende del settore alberghiero e della ristorazione hanno opposto ricorso contro questi permessi globali presso la Commissione di ricorso del DFE, ricorsi ai quali è attribuito un effetto sospensivo. Le associazioni padronali del settore alberghiero e della ristorazione non hanno invece inoltrato alcun ricorso.

Alla domanda 1:

Per quanto attiene alla qualità della formazione professionale, il Consiglio federale non ha motivo di pensare che in alcuni settori dell'economia possano esservi delle carenze. La proporzione di tirocini interrotti, sul totale dei contratti di tirocinio nel settore alberghiero e della ristorazione, è leggermente inferiore al 10%. Le cause più frequenti dello scioglimento di detti contratti addotte dagli apprendisti interessati sono (in ordine decrescente): contrasti tra le parti, scelta sbagliata di orientamento professionale, prestazioni insufficienti presso la scuola professionale, chiusura dell'azienda formatrice, motivi di salute e formazione insufficiente presso l'azienda.

Alla domanda 2:

Le disposizioni della legge sul lavoro concernenti la durata del lavoro e del riposo disciplinano la durata minima del tempo libero a cui hanno diritto i lavoratori. Esse hanno lo scopo di proteggere i lavoratori, per motivi di salute, da orari di lavoro eccessivamente lunghi o faticosi. Si tratta di limiti imperativi ai quali non si può derogare contrattualmente. L'articolo 9 della legge sul lavoro stabilisce che la durata massima della settimana lavorativa è di 45 ore per i lavoratori delle aziende industriali, il personale d'ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto, rispettivamente di 50 ore per tutti gli altri lavoratori. Inoltre, il lavoro domenicale e il lavoro notturno sono per principio vietati e tali divieti ammettono deroghe soltanto a determinate condizioni. Il divieto del lavoro domenicale, in particolare, è giustificato da esigenze di protezione della salute nonché da considerazioni di carattere sociale, culturale e religioso. Dopo al massimo sei giorni consecutivi di lavoro, la domenica libera quale giorno di riposo settimanale garantisce un tempo minimo di recupero. Dal profilo sociale, la domenica è importante, essendo per la maggior parte della popolazione attiva l'unico giorno della settimana durante il quale si ha la possibilità di mantenere e alimentare i contatti con i propri famigliari, con gli amici e i conoscenti.

Le prescrizioni sulla durata del lavoro e del riposo dei giovani lavoratori derogano alle disposizioni della legge in favore di questi ultimi: la durata giornaliera del lavoro per i giovani non deve superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda e non può oltrepassare le nove ore. Questa durata comprende il lavoro straordinario e il tempo dedicato durante le ore di lavoro ai corsi obbligatori. La durata del riposo giornaliero dei giovani di oltre 16 anni dev'essere di almeno dodici ore consecutive. I giovani possono essere chiamati a svolgere un lavoro notturno o domenicale soltanto se ciò è indispensabile alla formazione professionale e, per il lavoro domenicale, se ciò è d'uso nella professione nelle aziende non industriali.

Alle domande 3 e 4

In seguito alla summenzionata domanda di riesame opposta alla decisione del seco, non sono previste modifiche per quanto riguarda le domeniche libere per gli apprendisti del settore alberghiero e della ristorazione. Tuttavia, un progetto di ordinanza sulle disposizioni speciali di protezione dei giovani lavoratori (ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro) è attualmente in consultazione. Questa nuova ordinanza disciplinerà in modo definitivo il lavoro notturno e domenicale dei giovani, inclusi gli apprendisti del settore alberghiero e della ristorazione. In tale contesto, bisognerà anche esaminare se la sera che precede la domenica libera il riposo debba iniziare già alle 17:00. L'ordinanza sulle disposizioni speciali di protezione dei giovani lavoratori dovrebbe entrare in vigore verso la metà del 2003.

Risposta del Consiglio federale.

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