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02.3615 · Interpellanza · 2002-10-04

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Premessa:

Come ha osservato a giusto titolo l'autore dell'interpellanza, certi compiti federali sono stati affidati a nuove imprese come Skyguide, RUAG o FFS SA per aumentare l'efficienza delle prestazioni pubbliche e per tenere conto della dinamica dell'evoluzione sociale ed economica. Le società in questione continuano tuttavia ad adempiere un mandato di servizio pubblico, definito dal legislatore, e lavorano in stretta collaborazione con le autorità federali (approvazione dei budget e impiego degli utili delle FFS stabilito dal Consiglio federale, organizzazione del servizio di sicurezza aerea da parte dell'UFAC, ecc.). Inoltre, si tratta di società anonime di diritto speciale, uno statuto che consente alla Confederazione di differenziare i rapporti tra l'impresa e la Confederazione in qualità di azionista. La partecipazione della Confederazione nelle società sopraccitate va valutata singolarmente a seconda del servizio pubblico e della possibilità del settore privato di fornire prestazioni analoghe di pari qualità. Skyguide, le FFS e RUAG sono operatori indispensabili per adempiere i servizi pubblici nei rispettivi settori. Nell'ambito delle telecomunicazioni la situazione si presenta diversa, visto che in linea di massima anche un'altra società potrebbe garantire il servizio universale. Per questo motivo, considerate le condizioni quadro specifiche del settore, la Swisscom SA si distingue nettamente dalle società summenzionate. L'approvvigionamento del Paese con prestazioni e prodotti di telecomunicazione, garantito prima dallo Stato, è assicurato oggi da una situazione di competitività sul libero mercato. Gli interessi politici in materia di approvvigionamento sono ora tutelati mediante un regime di concessione sancito nella legge sulle telecomunicazioni e la possibilità, accordata alla Confederazione, di potere obbligare un'impresa di telecomunicazioni a garantire un'offerta a livello nazionale e a prezzi adeguati. Nell'ambito della procedura di consultazione su un'ulteriore privatizzazione della Swisscom effettuata nel 2001, è emerso comunque che la Swisscom continua ad essere percepita come impresa pubblica.

Per soddisfare il servizio pubblico e gestire strategicamente le imprese summenzionate, la Confederazione dispone dei seguenti strumenti:

* leggi e ordinanze;

* attività di sorveglianza della Confederazione sul rispetto delle disposizioni in vigore;

? concessioni, convenzioni sulle prestazioni, richieste di prestazioni specifiche, ecc., secondo il tipo di società;

? definizione di obiettivi strategici, sulla base del diritto speciale;

? diritti in qualità di azionista nell'ambito dell'assemblea generale (definizione degli statuti della società, approvazione dei rapporti di gestione, nomina di rappresentanti, nomina e scioglimento del consiglio d'amministrazione, designazione di un ufficio di revisione, ecc.)

Il Consiglio federale reputa che gli strumenti elencati siano sufficienti per esercitare un'influenza politica sulle società chiamate ad adempiere compiti d'interesse pubblico. Esso non ritiene necessario modificare il CO e introdurre uno specifico obbligo d'informazione nei confronti della Confederazione. Infatti, nel caso di un trasferimento di compiti pubblici, la Confederazione può istituire una società anonima di diritto speciale e definire strumenti di gestione che si distinguono da quanto prescritto nel CO. Inoltre, secondo l'articolo 762 CO, anche nel caso di società anonime di diritto privato sussiste la possibilità di delegare rappresentanti federali nei consigli d'amministrazione delle società che svolgono attività d'interesse pubblico per tutelare le esigenze della Confederazione. Si tratta di una competenza applicabile in linea di massima a tutte le imprese private di interesse pubblico, indipendentemente dal fatto che siano di proprietà della Confederazione. Parallelamente a questo diritto, la Confederazione si assume la responsabilità per i rappresentanti delegati secondo l'art. 762 cpv. CO.

Inoltre, in qualità di azionista, in occasione dell'assemblea generale, sia di una società anonima di diritto speciale che di una società anonima di diritto privato, la Confederazione ha la possibilità, nella misura del suo diritto di voto, di determinare la composizione del consiglio d'amministrazione e, se necessario, di designare un suo rappresentante nell'organo in questione (art. 707 cpv. 3 CO).

Tuttavia, per quanto concerne le società summenzionate, esse non sono soggette soltanto alle disposizioni del CO, ma anche alle prescrizioni del diritto speciale (legge federale sull'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione, LATC; legge federale concernente le imprese d'armamento della Confederazione, LIAC; legge federale sulle Ferrovie federali svizzere, LFFS; articolo 40 della legge sulla navigazione aerea, LNA). La gestione strategica di queste società avviene in parte in deroga al CO, nel quadro delle leggi speciali appena citate.

Domande 1, 3 e 5:

Il Consiglio federale intende adempiere il servizio pubblico in primo luogo attraverso gli strumenti elencati inizialmente, senza ricorrere alla nomina e alla delega di rappresentanti federali in seno ai consigli d'amministrazione. Effettivamente, nel caso di rappresentanti della Confederazione nel consiglio d'amministrazione, possono crearsi situazioni di conflitto, come descritte dall'autore dell'interpellanza; si tratta tuttavia di un pericolo che sussiste anche se altri azionisti o gruppi di azionisti delegano loro rappresentanti in seno ad un consiglio d'amministrazione di una società.

Nel caso della Swisscom, secondo l'art. 6 LATC, la Confederazione può definire gli obiettivi che intende raggiungere in qualità di azionista principale dell'azienda. Inoltre, come stabilito negli statuti della Swisscom e ai sensi dell'art. 762 CO, la Confederazione ha delegato un suo rappresentante nel consiglio d'amministrazione dell'impresa. Egli ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli altri membri del consiglio d'amministrazione, ma riveste al contempo il ruolo di interlocutore per la Confederazione e la società e la funzione di mediatore tra i due organismi. Nell'ambito delle altre società summenzionate, non sussiste un tale diritto di delega. La Confederazione, in qualità di proprietaria assoluta o maggioritaria, nel quadro dell'assemblea generale ha la possibilità di determinare la composizione del consiglio d'amministrazione. In linea di massima, per prevenire conflitti d'interesse, essa non delega suoi dipendenti in seno ai consiglio d'amministrazione. Tuttavia, sia nel caso di Skyguide che di RUAG, è stato nominato durante l'assemblea generale un rappresentante del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e un delegato dell'Amministrazione federale delle finanze. La decisione è stata presa per tutelare in modo adeguato le esigenze specifiche della protezione della popolazione in seno al consiglio d'amministrazione.

I rappresentanti della Confederazione, esattamente come gli altri membri del consiglio d'amministrazione, devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione (articolo 717 capoverso 2 CO). Va rilevato che non sussiste un obbligo assoluto di parità di trattamento, ma piuttosto un obbligo relativo, e questo anche per le società anonime di diritto privato. Il principio della parità di trattamento può essere limitato per motivi oggettivi, se il raggiungimento degli obiettivi di una società stabiliti negli statuti e dalla legge lo rendono indispensabile. La limitazione del principio di parità di trattamento deve tuttavia sempre proporzionata.

Oltre a questo principio di parità di trattamento relativo, va sottolineato che le disposizioni del CO vanno applicate alle società summenzionate soltanto nella misura in cui il diritto speciale non prevede deroghe. Prescrizioni divergenti e differenziate secondo il compito e il grado di autonomia dell'impresa sono state emanate per tutte le società sopraccitate e sono basate sulla competenza del Consiglio federale di definire obiettivi strategici, ovvero obiettivi che tengono conto delle esigenze della Confederazione, azionista maggioritaria. Ogni primavera, il Consiglio federale esamina sistematicamente il grado di raggiungimento di questi obiettivi. Grazie alla procedura di controlling, il Consiglio federale, anche senza avere delegato suoi rappresentanti in seno al consiglio d'amministrazione, ottiene le informazioni necessarie sull'andamento della società. Tuttavia, nella sua funzione di proprietaria, essa deve attenersi alla suddivisione di compiti stabilita e non può interferire nei compiti di competenza assoluta del consiglio d'amministrazione. La Confederazione, in quanto proprietaria, può comunicare al consiglio di amministrazione la sua posizione in merito a importanti dossier, invitandolo ad un'attenta ponderazione degli interessi. Se gli interessi della Confederazione dovessero effettivamente essere in contraddizione con le decisioni del consiglio d'amministrazione, la Confederazione, secondo il tipo di società, potrebbe dare relative istruzioni al suo rappresentante in seno al consiglio d'amministrazione, adeguare gli obiettivi strategici oppure chiedere, quale ultimo strumento di sanzione, lo scioglimento del consiglio d'amministrazione.

Domande 2 e 4:

Le società della Confederazione, sulla base delle disposizioni specifiche che definiscono il mandato pubblico, possono essere obbligate a garantire un'attività d'interesse pubblico. L'adempimento di questo compito sancito dalla legge è controllato in primo luogo nell'ambito dell'attività di sorveglianza della Confederazione, indipendentemente dai suoi diritti di coproprietaria. In qualità di proprietaria, ovvero di azionista maggioritaria, la Confederazione può integrare negli statuti gli obiettivi che l'impresa deve raggiungere. Inoltre, come proprietaria o azionista maggioritaria, la Confederazione definisce, sulla base delle relative disposizioni, gli obiettivi strategici, il cui grado di raggiungimento viene controllato annualmente. Sempre grazie a questo strumento, il Consiglio federale ha il diritto di accedere a tutte le informazioni di cui ha bisogno. Nel caso delle società summenzionate, sono previsti incontri regolari tra la società e la Confederazione (di regola 4-6 incontri all'anno). In queste occasioni viene sempre tematizzata anche la situazione finanziaria dell'impresa. Se si delineassero problemi di carattere finanziario, durante detti incontri e nell'ambito del controlling annuale, la società verrebbe sollecitata ad adottare le misure necessarie. Per quanto concerne le FFS, la LFFS prevede che il budget dell'impresa venga approvato dal Consiglio federale.

Domande 6 e 7:

Visti gli strumenti a disposizione della Confederazione per controllare le società summenzionate, il Consiglio federale non ritiene opportuna una revisione del CO. La base legale esistente permette ampiamente di accedere per tempo alle informazioni necessarie e di influire sull'andamento della società, rispettando naturalmente le ripartizioni di competenze sancite dalle diverse leggi speciali.

Risposta del Consiglio federale.