02.3678 · Interpellanza · 2002-12-05
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domanda 1:
L'integrazione nell'Unione europea di otto Paesi dell'Europa centrale e orientale nonché di Malta e Cipro costituisce una tappa storica verso il superamento definitivo della divisione dell'Europa nonché un contributo decisivo alla promozione della pace, della stabilità e della prosperità dell'intera Europa. Questa tappa è molto importante anche per la Svizzera. Negli accordi conclusi autonomamente dall'UE con la Svizzera, le parti contraenti rimangono nominalmente le stesse dopo l'allargamento dell'Unione (la Svizzera e l'UE) e gli impegni contrattuali non cambiano. Le cose sono invece diverse per quanto concerne l'accordo sulla libera circolazione delle persone del 1999, concluso sia dall'UE sia da ciascuno degli Stati membri. L'accordo sulla libera circolazione delle persone deve pertanto, come menzionato dagli autori dell'interpellanza, essere adattato all'Unione europea allargata. Saranno di conseguenza necessari nuovi negoziati relativi ai termini transitori adeguati e ai contingentamenti. L'estensione dell'accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri dell'UE sottostà al referendum facoltativo (cfr. risposta 4).
Ad domanda 2:
Con l'allargamento, la Svizzera avrà accesso a un mercato nuovo e dinamico sulla scorta dell'accordo di libero scambio del 1972, opportunamente esteso, e dei sette accordi settoriali del 1999. Il potere d'acquisto in rapida crescita fa dei nuovi Stati membri mercati del futuro interessanti per i prodotti industriali e i servizi con alto valore aggiunto, tradizionali beni d'esportazione dell'economia svizzera. Inoltre il bisogno di recupero durerà ancora per molto tempo nel settore dei beni di investimento, per cui l'industria svizzera delle macchine avrà buone prospettive di smercio. E questo ancor di più in quanto l'UE promuoverà massicciamente lo sviluppo di strutture concorrenziali in questi nuovi Stati membri per mezzo di misure di sostegno molto estese. Dall'inizio del processo di trasformazione i flussi economici tra la Svizzera e l'Europa centrale e orientale sono fortemente aumentati: la crescita annua media delle esportazioni tra il 1990 e il 2000 è stata dell'11% e la Svizzera ha realizzato un'eccedenza sostanziale nel suo commercio esterno con detti Paesi (per il 2001, 1,4 miliardi di franchi). Questo ha contribuito alla creazione di posti di lavoro, di redditi e di introiti fiscali in Svizzera.
La qualità di membro dell'UE, che implica a medio termine la partecipazione all'unione economica e monetaria europea, favorirà ulteriormente i flussi commerciali tra la Svizzera e i nuovi Stati membri. Grazie a infrastrutture in parte ben funzionanti, a un buon livello di qualificazione della manodopera e a un livello dei salari relativamente basso rispetto a quelli dell'Europa occidentale, alcune regioni dell'Europa centrale e orientale rivestono un certo interesse in quanto luoghi di produzione per imprese svizzere di diversi settori economici. Quest'attrattiva è aumentata dalla prossimità geografica a importanti centri economici dell'UE. Una volta integrate nel mercato interno, queste regioni saranno ancora più interessanti per gli investimenti diretti. Inoltre la ripresa dell'intero diritto europeo in seguito all'adesione all'UE rafforza la certezza del diritto e favorisce la parità di opportunità per gli investitori svizzeri grazie all'esistenza di regole unificate, sorvegliate a livello sopranazionale e applicabili giuridicamente in materia di concorrenza, trasparenza, vigilanza, ecc.
Gli studi condotti dalla Commissione europea indicano che nei vecchi Paesi membri vi sarà un effetto di crescita nettamente positivo. Conseguenze altrettanto favorevoli sono prevedibili anche per il nostro Paese a causa della similitudine tra le strutture economiche della Svizzera e quelle di altri Stati dell'UE. Stime prudenti lasciano intravedere un aumento durevole della prestazione economica nel nostro Paese in seguito all'allargamento dell'UE: 1/4 -1/2% del PIL, ossia 1-2 miliardi all'anno per il periodo 2005-2010.
Ad domanda 3:
Per quanto concerne il mercato del lavoro, l'estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone ai dieci nuovi membri aumenterà il potenziale di reclutamento dell'economia svizzera in particolare per quanto concerne la manodopera qualificata. Inoltre in Svizzera sarà più facile coprire il fabbisogno di manodopera nei settori dell'agricoltura, delle cure mediche e del turismo.
Per quanto concerne la politica migratoria, il Consiglio federale prevede soltanto deboli movimenti migratori quale risultato del prossimo allargamento dell'UE ai dieci nuovi Stati. Attualmente non vi sono studi specifici alla Svizzera, ma quelli che considerano l'intera area dell'UE permettono di trarre conclusioni valide anche per il nostro Paese. Il potenziale migratorio a lunga scadenza (ricongiungimento familiare compreso) a partire dai dieci Stati candidati è stimato per l'intera area dell'UE a circa l'1% dell'attuale popolazione dell'UE, ossia circa quattro milioni di persone. L'atteso effetto migratorio si concentrerà tuttavia sulle regioni vicine alle frontiere, ossia in primo luogo sulla Germania (2/3) e sull'Austria (1/10).
Per quanto concerne gli effetti sociali e politici, si può constatare che le misure di accompagnamento (legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali e le modifiche in essa contenute del diritto delle obbligazioni e della legge federale che conferisce obbligatorietà generale ai contratti collettivi di lavoro) sono applicabili a tutti - erga omnes. Nel caso dell'estensione dell'accordo sulla libera circolazione, questo significa che le misure di accompagnamento del diritto svizzero si applicheranno anche ai rapporti di lavoro con i cittadini degli Stati candidati. L'accordo sulla libera circolazione contiene anche disposizioni contro le richieste eccessive e gli abusi in materia di assicurazioni sociali svizzere: la libera circolazione non è ad esempio prevista per i disoccupati e si può rifiutare il diritto all'assistenza alle persone che rinunciano al loro impiego per divenire volontariamente disoccupati.
Ad domanda 4:
La regolamentazione transitoria applicabile nell'UE a partire dalla data dell'allargamento è la seguente: i quindici Stati membri dell'UE possono applicare restrizioni limitate nel tempo agli otto Stati candidati dell'Europa centrale e orientale ma non a Malta e Cipro. Rispetto alla situazione attuale, l'accesso al mercato del lavoro non può tuttavia essere reso più difficile. Per quanto concerne i lavoratori, i quindici Stati membri dell'UE possono, durante i primi due anni successivi all'allargamento, far sottostare questo accesso alle loro disposizioni attualmente in vigore. Alla scadenza di tale termine si procederà a una definizione della situazione: gli Stati potranno decidere liberamente di applicare le loro disposizioni per altri tre anni. Al termine di questi cinque anni i quindici Stati membri dell'UE dovranno di massima aprire completamente il loro mercato del lavoro. In caso di gravi perturbazioni di quest'ultimo o se vi è un rischio di siffatte perturbazioni, gli Stati potranno prorogare ulteriormente le loro restrizioni per un nuovo periodo di due anni. I quindici Stati membri dell'UE possono pertanto mantenere le loro restrizioni nazionali per un periodo massimo di sette anni. Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente non sono previste restrizioni. Anche per le prestazioni di servizio transfrontaliere da parte di persone fisiche i quindici Stati membri non prevedono di massima restrizioni nei confronti degli Stati candidati. Tuttavia, la Germania e l'Austria sono autorizzate, sempre che e per tutto il tempo in cui esse applicano le loro restrizioni nazionali ai lavoratori, a limitare le prestazioni di servizio transfrontaliere da parte di persone fisiche nei settori particolarmente esposti. Questi settori sono per la Germania quelli della costruzione, della pulizia industriale e delle opere murarie interne, per l'Austria i settori delle costruzioni, della pulizia industriale, del lavoro sociale e delle cure domestiche nonché dei servizi di sicurezza.
In seguito all'estensione dell'accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri, la Svizzera dovrà trovare soluzioni con l'UE nei tre settori della "libera circolazione delle persone", del "coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale" e del "riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali". Mentre negli ultimi settori citati si tratta unicamente di semplici adattamenti tecnici, nel settore della libera circolazione delle persone occorrerà ottenere un regime transitorio per quanto possibile ottimale. I punti di riferimento saranno da un lato la regolamentazione transitoria di cui sopra applicabile all'area dell'UE e, dall'altro, i termini di transizione convenuti tra la Svizzera e gli Stati attualmente membri dell'UE (due anni di priorità per i lavoratori indigeni, cinque anni di contingentamento, sette anni di clausola di salvaguardia). Gli elementi "priorità per i lavoratori indigeni" e "contingentamento" sono strumenti importanti per la regolamentazione delle cifre relative all'immigrazione. Nei futuri negoziati relativi a questi punti nonché alla durata dei periodi di transizione e alle restrizioni apportate nel settore delle prestazioni di servizio transfrontaliere da parte di persone fisiche, occorrerà ricercare un risultato che tenga al meglio conto degli interessi della Svizzera.
Ad domanda 5:
L'allargamento dell'UE offre opportunità importanti alla Svizzera. Nel settore economico si tratta innanzitutto dell'accesso a un mercato interno più esteso, di una maggiore certezza del diritto per gli investimenti diretti della Svizzera nonché di un reclutamento di manodopera nei Paesi candidati. Inoltre l'allargamento contribuisce alla pace e alla stabilità dell'intero continente europeo.
Dove vi sono opportunità vi sono tuttavia anche rischi. La Svizzera ha già preso disposizioni per ridurre al minimo gli effetti indesiderati dell'allargamento, per esempio sotto forma di misure di accompagnamento volte a contrastare un eventuale dumping sociale. Il Parlamento deciderà con un decreto soggetto al referendum facoltativo in merito al proseguimento dell'applicazione dell'accordo sulla libera circolazione. Un'accresciuta mobilità comporta anche rischi maggiori per la sicurezza, segnatamente sotto forma di criminalità transfrontaliera. Al fine di opporsi più efficacemente a questi rischi, il Consiglio federale intende in questo ambito rafforzare la cooperazione di polizia con i nostri partner europei associandosi alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen. Dal canto suo l'Unione europea deve far fronte a esigenze finanziarie maggiori in seguito all'allargamento. In questo contesto richieste di contributi potrebbero essere presentate anche alla Svizzera.
Ma vi è un fattore che pesa ancor più nella bilancia rispetto alla prevenzione di questi rischi: è il fatto che sarà sempre più difficile far valere i nostri interessi nei confronti dell'Unione europea con un approccio bilaterale. Un Unione europea allargata a 25 membri che prende le sue decisioni sulla scorta di complesse procedure interne di comunicazione e di coordinamento sarà sempre meno disposta ad ascoltare le richieste degli Stati terzi. L'importanza delle relazioni bilaterali per i nuovi Pesi membri dell'UE diminuirà ulteriormente, segnatamente perché competenze importanti saranno cedute alla Comunità europea, per esempio nell'ambito del commercio estero. La voce di questi Paesi in seno a importanti organizzazioni internazionali (OMC, OCSE, fra le altre) in cui è rappresentata anche la Svizzera sarà ora quella dell'UE. Questo limita ulteriormente il margine di manovra della nostra politica estera e della nostra politica in materia di commercio estero. Inoltre quest'evoluzione sarà accentuata dal fatto che l'UE tende attualmente a rafforzare la sua integrazione sul piano istituzionale: in seno all'UE si stanno attualmente elaborando proposte in questo senso.
Risposta del Consiglio federale.