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02.3691 · Mozione · 2002-12-10

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo l'articolo 18 capoverso 2 della legge sull'imposizione degli oli minerali (RS 641.61) il supplemento fiscale sugli oli minerali è restituito se il carburante è stato utilizzato per l'agricoltura, la silvicoltura o la pesca professionale. La mozione chiede che anche i carburanti per la propulsione di draghe e natanti mercantili nonché quelli utilizzati per l'estrazione di pietre siano esonerati dall'importa.

2. La legge sulle dogane (RS 631.0), l'allegato alla legge sulla tariffa delle dogane (RS 632.10) e la legge concernente i dazi sui carburanti (RS 725.116.2) autorizzavano sino nel 1994 il Consiglio federale a prevedere facilitazioni sui dazi di base e le restituzioni della soprattassa sui carburanti per determinate utilizzazioni del carburante importato. In tale categoria rientravano anche le facilitazioni per l'olio diesel utilizzato per le macchine di cantiere, le macchine per la posa di binari, gli elevatori, le autogrù o i motori stazionari. Su tali carburanti, nel 1993 fu accordata una restituzione di oltre 63 milioni di franchi tra cui 0,6 milioni per i natanti mercantili.

3. La situazione finanziaria della Confederazione indusse il Consiglio federale a cercare delle misure di risparmio. In tale contesto furono verificate anche le summenzionate facilitazioni e decisa la loro soppressione. Con messaggio del 4 ottobre 1993 concernente i provvedimenti di risanamento delle finanze federali (FF 1993 IV 225) il Consiglio federale ha tra l'altro chiesto al Parlamento di sopprimere tali privilegi in determinati settori, privilegi che costituiscono un sovvenzionamento indiretto. Sebbene tale soppressione rientrasse nelle sue competenze, vista la portata politica della faccenda il Consiglio federale ha preferito sottoporre la decisione al Parlamento. Inoltre, in correlazione con la soppressione di tali vantaggi, nel suo messaggio il Consiglio federale ha aggiunto: "Rinunciamo dunque a far uso in futuro di queste deleghe di competenza". Le agevolazioni sono state successivamente soppresse in data 1° aprile 1994. In occasione dei dibattiti parlamentari concernenti la legge sull'imposizione degli oli minerali, la quale trasformava in data 1.1.1997 i dazi sugli oli minerali in un'imposta, il Parlamento ha respinto la reintroduzione delle agevolazioni soppresse. Il Consiglio federale è del parere che i motivi che lo hanno indotto ad abrogare nel 1994 i privilegi fiscali sussistano.

4. L'articolo 7 lettera g della legge sui sussidi (LSu; Rs 616.1) prevede che di regola si deve prescindere da aiuti in forma di agevolazioni fiscali.

5. L'agevolazione fiscale per i natanti mercantili non permetterebbe il trasferimento dei trasporti di merci dalla strada alla via d'acqua. Inoltre, tali trasporti sono più vantaggiosi dal punto di vista concorrenziale rispetto a quelli stradali, dato che questi ultimi soggiacciono alla TTPCP. Ciò non dovrebbe pertanto porre in questione il mantenimento a lungo termine della navigazione dei natanti mercantili.

6. La mozione chiede inoltre la medesima agevolazione fiscale per i carburanti utilizzati per l'estrazione di pietre naturali. Con l'iniziativa parlamentare 01.451 "Estrazione di pietre naturali e imposta sugli oli minerali", non ancora trattata dalle Camere, si mira a concretizzare il medesimo obiettivo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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