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02.3721 · Mozione · 2002-12-12

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia; RS 922.0) delega ai Cantoni la normativa e la pianificazione della caccia. I Cantoni devono adempiere ai suddetti incarichi in modo tale che nessuna specie sia minacciata dalle conseguenze della caccia (abbattimento, disturbi). Essi hanno l'obbligo di prolungare i periodi di divieto oppure di limitare la lista delle specie cacciabili quando la protezione di specie regionali minacciate lo richieda. Nel caso in cui una specie fosse minacciata a livello svizzero, il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni ha la competenza di limitare la lista delle specie cacciabili. L'esigenza posta dalla mozione è quindi già soddisfatta per tutte le specie e non soltanto per quelle che figurano in una Lista rossa.

Il Consiglio federale è d'accordo con l'autore della mozione il quale afferma che gli animali cacciabili dovrebbero essere risparmiati durante il loro periodo di riproduzione. Pertanto proporrà d'introdurre, nell'ambito della prossima ampia revisione della legge sulla caccia, un periodo di divieto per la cornacchia nera, la gazza e la ghiandaia.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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