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02.3737 · Mozione · 2002-12-13

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La mozione contiene due proposte che il Consiglio federale esamina separatamente. Da un lato è stato proposto di vietare la caccia da tana, dall'altro d'introdurre nella legislazione federale disposizioni concernenti il recupero della selvaggina ferita.

Caccia da tana

La caccia da tana è una forma di caccia tradizionale, che prevede l'utilizzazione di razze canine appositamente selezionate affinché scovino e scaccino le volpi e i tassi dalle loro tane. Una volta usciti dalla tana, gli animali possono essere abbattuti. Questo metodo di caccia, tuttora praticato in Svizzera, contribuisce alla prevenzione di malattie ed epizoozie. Dal profilo biologico la caccia da tana alle volpi e ai tassi ha certamente una sua ragione d'essere. Vista la sussistenza di un potenziale pericolo che i cani e gli animali cacciati possano rimanere feriti, ci si deve però chiedere se la caccia da tana è ancora compatibile con il livello ormai raggiunto dalla protezione degli animali. Il Consiglio federale è quindi disposto a sottoporre ad un esame approfondito gli aspetti etici della caccia da tana e, su tale base, a valutare insieme alle cerchie interessate se esistono possibili alternative.

Disposizioni concernenti il recupero di determinati animali selvatici

Durante una battuta di caccia può accadere che un animale colpito non venga ucciso ma soltanto ferito. In questi casi, il cacciatore ricorre alla capacità dei suoi segugi di fiutare la selvaggina anche da lunghe distanze. Il cane, tenuto al guinzaglio lungo, è infatti in grado di riprendere la traccia in questione e guidare il cacciatore dall'animale ferito, il quale può così essere abbattuto. Inoltre, i cacciatori e i guardiacaccia si trovano spesso a dover recuperare animali rimasti vittime d'incidenti durante l'attraversamento di strade o binari ferroviari. Non da ultimo, grazie all'alta percentuale di successo, il recupero è ampiamente accettato dagli ambienti venatori e disposizioni di legge in tal senso sono in vigore in tutti i Cantoni. Ciò non solo corrisponde alla struttura federale del nostro Paese, ma permette anche di tenere conto in modo ottimale delle specificità locali, quali, ad esempio, la topografia o i particolari sistemi di caccia. Pertanto, il Consiglio federale non vede l'esigenza di modificare le competenze attualmente assegnate ai Cantoni (art. 3 LPC).

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