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02.3739 · Interpellanza · 2002-12-13

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La norma, secondo cui i provider devono registrare i dati relativi alle comunicazioni per la durata di sei mesi, era valida ancor prima dell'entrata in vigore della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1) ed era sancita nella legge sulle telecomunicazioni. Con l'entrata in vigore della LSCPT detta disposizione è stata integrata nell'articolo 15 capoverso 3 della legge e non nella relativa ordinanza (ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, OSCPT; RS 780.11).

La disposizione va interpretata in relazione all'art. 45 della legge sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10) e all'art. 60 dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1). Queste due prescrizioni permettono infatti agli offerenti di registrare i dati relativi ai propri clienti per l'intero periodo durante il quale possono rivendicare il compenso per le prestazioni fornite. Inoltre, sempre sulla base della stessa disposizione, i provider sono obbligati a registrare i dati relativi ai propri clienti finché sussiste la possibilità di contestare la fattura per le prestazioni offerte (art. 60 cpv. 2 OST).

1. La base legale formale (art. 15 cpv. 3 LSCPT e art. 45 LCT), emanata dal Parlamento, è sufficiente per sancire l'obbligo summenzionato di registrazione dei dati per la durata di sei mesi. L'incaricato federale della protezione dei dati è stato consultato nell'ambito della procedura legislativa e non si è opposto all'istituzione della base legale.

2. La necessità di questa disposizione è data da due fattori. Primo, nel caso di una contestazione della fattura, i provider devono dimostrare di avere fornito la prestazione e, di conseguenza, di avere diritto alla somma fatturata. Secondo, l'obbligo di registrazione per un determinato periodo è di fondamentale importanza per le autorità inquirenti. Tuttavia, le informazioni vengono rilasciate alle autorità inquirenti soltanto se le competenti autorità cantonali o federali presentano una domanda che poi è accolta dall'autorità preposta all'autorizzazione. Prima dell'avvio di una tale procedura vi deve essere comunque il sospetto concreto che sia stato commesso un delitto elencato nella lista della LSCPT.

Come in ogni altro settore dell'ordinamento giuridico svizzero, è naturalmente possibile eludere le norme anche in questo campo. Occorre tuttavia relativizzare questa ipotesi, visto che grazie alle rogatorie è possibile chiedere il sostegno necessario alle autorità estere.

3. La disposizione summenzionata è valida anche per le comunicazioni telefoniche (art. 15 cpv. 3 LSCPT), mentre per la corrispondenza postale sono in vigore prescrizioni analoghe (cfr. art. 12 cpv. 2 LSCPT).

4. L'incaricato federale della protezione dei dati è stato consultato nel quadro dei progetti relativi alle nuove prescrizioni della LSCPT e dell'OSCPT. Egli non si è espresso esplicitamente in merito alla registrazione di certi dati per un determinato periodo .

5. I provider registrano automaticamente i dati, ovvero parte di essi, per scopi aziendali (cfr. punto 2). La disposizione della LSCPT summenzionata, secondo cui i dati relativi alle comunicazioni devono essere registrati per un periodo di sei mesi, non genera assolutamente costi d'esercizio e investimenti sproporzionatamente alti.

6. Nel settore della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, gli Stati europei hanno emanato o stanno per emanare regolamentazioni analoghe. L'attuazione di queste regolamentazioni non è tuttavia unitaria. Nei settori in cui sono già in vigore delle norme europee (norme ETSI), il Consiglio federale, ovvero il Dipartimento dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni competente, si è già ispirato ad esse. Nei settori in cui l'Unione europea non ha ancora emanato decreti vincolanti o in cui non vi sono norme ETSI, la regolamentazione svizzera tiene in considerazione i progetti per le future norme europee.

Risposta del Consiglio federale.