02.3758 · Mozione · 2002-12-13
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è pienamente consapevole della problematica inerente al cambiamento strutturale del settore agricolo sollevata dall'autore della mozione. Questi cambiamenti comportano infatti un aumento del numero di edifici che non sono più utilizzati dagli agricoltori, sollevando inevitabilmente la questione sulle possibilità di utilizzazione futura di questi edifici. Questa tematica costituiva già l'oggetto della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio adottata dalle Camere federali il 20 marzo 1998 ed entrata in vigore il 1° settembre 2000.
Nell'ambito di questa revisione, è stata esplicitamente accordata ai Cantoni la possibilità di autorizzare la trasformazione a scopi abitativi extragricoli degli edifici abitativi non più sfruttati dall'agricoltura (cfr. art. 24d cpv. 1 LPT). Nel progetto di revisione dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio discusso l'estate scorsa, per gli edifici abitativi agricoli è stato inoltre proposto di favorire, in maggior misura rispetto al diritto vigente, le possibilità previste dalla legge sulla pianificazione del territorio in merito agli edifici protetti nella propria situazione di fatto. Gli edifici abitativi agricoli costruiti secondo il vecchio diritto potrebbero quindi, dopo l'abbandono dell'attività agricola, essere ampliati con moderazione secondo l'articolo 24c capoverso 2 LPT.
In comprensori con abitati tradizionalmente sparsi e per gli edifici tipici del paesaggio, il diritto vigente assicura inoltre, in casi particolari, ulteriori possibilità di modifica dell'utilizzazione degli edifici non più sfruttati per un'attività agricola (cfr. art. 39 OPT).
Il Consiglio federale ritiene quindi che il diritto attuale tenga già conto, per una buona parte, delle richieste sollevate dall'autore della mozione. In considerazione della dinamica dei cambiamenti strutturali con i quali si trova confrontata l'agricoltura, il Governo è tuttavia disposto a riesaminare attentamente la questione relativa ad una maggiore flessibilità, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di pianificazione del territorio ed in particolare del principio che sancisce una rigorosa separazione tra zone edificabili e zone non edificabili.
Il Consiglio federale reputa invece inadeguata la soluzione proposta dall'autore della mozione. La conformità alla zona di un cambiamento dell'utilizzazione deve sempre essere esaminata unicamente in funzione della nuova utilizzazione. Il fatto che l'autorizzazione, ai tempi della costruzione dell'edificio, sia stata conforme alla destinazione della zona agricola, non riveste alcuna importanza. La conformità alla zona può essere approvata solo se i previsti lavori di costruzione sono necessari per l'agricoltura. Per gli altri casi, il diritto vigente prevede già una serie di possibilità per autorizzare, in via eccezionale, utilizzazioni non conformi alla destinazione delle zone fuori da quelle edificabili (cfr. art. 24 - 24d LPT).
Secondo la soluzione proposta dall'autore della mozione, con una revisione della legislazione sulla pianificazione del territorio vincolante, si dovrebbero però necessariamente considerare conformi alla zona tutte le trasformazioni o i cambiamenti di un edificio costruito a suo tempo per scopi agricoli. In quest'ottica, non avrebbe più alcuna importanza il fatto che un cambiamento di destinazione e/o la relativa trasformazione sia in sintonia con lo scopo della destinazione della zona; il solo criterio determinante sarebbe che il cambiamento di destinazione interessi una costruzione originariamente sfruttata dall'agricoltura. Se questa regola fosse adottata come testo di legge, in futuro ogni cambiamento di destinazione di un vecchio edificio agricolo dovrebbe essere considerato conforme alla zona. In questo modo, a condizione che si possa risalire a un vecchio edificio agricolo, in un solo colpo sarebbe possibile intraprendere qualsiasi cambiamento di destinazione (industriale o commerciale) fuori delle zone edificabili. La soluzione avanzata nel presente intervento parlamentare non solo priverebbe di significato la nozione di conformità alla zona, compromettendo la competitività nei confronti delle imprese industriali e commerciali costruite nelle zone edificabili, ma provocherebbe anche un problema insolubile con il principio costituzionale di una rigorosa separazione tra zone edificabili e zone non edificabili.
Il Consiglio federale è dunque disposto a riesaminare attentamente la problematica relativa agli edifici costruiti fuori delle zone edificabili, ma respinge la forma vincolante proposta dall'autore della mozione.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.