02.3764 · Mozione · 2002-12-13
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
L'AVS/AI facoltativa accusa un deficit cronico fin dalla sua creazione. Con la revisione del 23 giugno 2000 il legislatore ha cambiato fondamentalmente la struttura dell'assicurazione facoltativa creando, in particolare, una migliore base per l'autofinanziamento. Le caratteristiche più importanti della revisione sono la drastica limitazione della cerchia degli assicurati ai Paesi al di fuori dell'UE, l'aumento dell'aliquota di contribuzione, il raddoppio del contributo minimo e la riorganizzazione dell'assicurazione facoltativa quale assicurazione prolungata (l'adesione all'assicurazione facoltativa è ormai possibile solamente subito dopo un'affiliazione ininterrotta di almeno cinque anni all'assicurazione obbligatoria). Grazie ad un'assicurazione prolungata l'affiliazione assicurativa potrà essere completata oppure mantenuta. Per contro, i cittadini svizzeri nati all'estero ed ivi integratisi non possono più aderire all'assicurazione. Le persone che erano già assicurate all'entrata in vigore della revisione non sono state escluse dall'assicurazione; tuttavia il legislatore ha esplicitamente previsto che il raddoppio del contributo minimo avrebbe comportato un netto calo dell'effettivo all'interno di questa categoria di assicurati (effetto che non ha risparmiato neppure l'Argentina).
Le perdite dell'assicurazione facoltativa continuano ad essere notevoli e devono essere compensate dagli affiliati dell'assicurazione obbligatoria e dai contribuenti in Svizzera. Questa solidarietà obbligata è problematica nella sua unilateralità. La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati ha perciò chiesto al Consiglio federale di verificare se l'assicurazione facoltativa non possa essere organizzata in modo da coprire i costi (postulato CSSS-S 00.3006).
Il Consiglio federale deve tenere conto di questo dato di fatto. Non si può dar maggior peso alla situazione generale ed economica all'estero, nemmeno de lege feranda, senza pregiudicare in parte gli obiettivi della revisione. Il caso di forza maggiore, cioè un'impossibilità di versare i contributi tale da rendere necessaria una dilazione, va limitato a interruzioni del traffico dei pagamenti. È da riconoscere che in un tale frangente gli assicurati rischiano di essere esclusi dall'assicurazione per cause su cui non hanno alcun influsso. La concezione di base della revisione dell'assicurazione facoltativa prevede che la solidarietà obbligatoria della popolazione svizzera non debba poter essere sollecitata da ogni parte del pianeta, offrendo così la previdenza per la vecchiaia lontano dalla Svizzera ad un prezzo di favore e mantenendo al contempo il livello di prestazioni versate nella Confederazione.
Contrariamente a cause infrastrutturali o istituzionali, che rendono impossibile il versamento di contributi e possono essere facilmente individuate per un Paese nel suo complesso, nella procedura di determinazione dei contributi AVS/AI le cause economiche vanno sempre prese in considerazione solo individualmente per non creare ulteriori ingiustizie. Accanto ad assicurati che non possono versare i loro contributi o possono farlo solo con sforzi enormi, in Argentina vi sono persone che ancora oggi possono pagare i contributi senza problemi (tra loro anche le persone i cui contributi vengono versati dai familiari in Svizzera). Nel caso di una dilazione generale motivata dalla situazione economica sarebbe quindi impossibile fissare una scadenza generale senza che la dilazione si protragga a tempo indeterminato. Una dilazione, da sola, non ha alcuna utilità per gli assicurati: durante la moratoria sorgono in continuazione nuove richieste di pagamento ed i contributi mancanti continuano ad aumentare. La concessione di una dilazione porta di solito ad ulteriori richieste, quali la riduzione o il condono dei debiti accumulati per contributi non pagati. Una tale concessione creerebbe inoltre, sotto molti aspetti, un precedente da non sottovalutare. L'Argentina non è l'unico Paese confrontato a difficoltà economiche. Non ci si limiterebbe ad una "lex Argentina", poiché seguirebbero richieste di ordinamenti speciali da parte di altri Paesi. Ordinamenti di questo tipo sarebbero molto discutibili dal punto di vista della politica estera e vanno evitati nel limite del possibile, poiché comporterebbero un abbassamento dell'indice di solvibilità dei Paesi interessati.
L'attuale rendita minima di vecchiaia di 1'055 franchi è nettamente superiore al salario medio in Argentina, che ammonta al presente a 750 pesos (circa 325 franchi). Come riconosciuto anche nell'intervento, il principale problema è che parecchi assicurati non riescono neppure a pagare il contributo minimo. Una soluzione potrebbe quindi essere quella di adeguare l'AVS/AI facoltativa al tenore di vita dei diversi Paesi. Gli assicurati verserebbero così contributi alla loro portata, ma otterrebbero prestazioni molto inferiori, che però corrisponderebbero comunque al tenore di vita dello Stato di residenza. Nel quadro della revisione dell'assicurazione facoltativa sono state discusse proposte in questo senso, che sono però state respinte preferendo un'assicurazione prolungata volta al mantenimento di una affiliazione assicurativa svizzera completa.
Nella forma proposta, provvedimenti generali quali una nuova determinazione dei contributi e una dilazione generale non rientrano in linea di conto. Essi vanno però chiaramente distinti da provvedimenti individuali. Nella risposta del 2 dicembre 2002 alle domande Eggly (02.5200) e Gysin Remo (02.5204) il Consiglio federale ha dichiarato di aver incaricato, per via della preoccupante situazione in Argentina, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e il Servizio degli Svizzeri all'estero del Dipartimento federale degli affari esteri di verificare se in singoli casi ben motivati non si possa trovare una soluzione. Questi lavori sono attualmente in corso. L'Amministrazione dispone di tempo sufficiente poiché la situazione dell'assicurazione facoltativa non è così drammatica come lascia intendere l'intervento. Le esclusioni finora decise riguardano infatti esclusivamente persone che non hanno pagato interamente i loro contributi già nel 1998 o negli anni addietro. Esclusioni legate alla notevole svalutazione del peso all'inizio del 2002 possono essere decise al più presto all'inizio del 2004, qualora non siano stati pagati interamente i contributi del 2002.
Il Consiglio federale è disposto ad occuparsi di quanto richiesto nell'intervento mediante provvedimenti individuali di questo tipo. Le eccezioni dovranno essere accordate in modo molto restrittivo. Una tale prassi sarà necessaria, per evitare di creare un precedente che indebolisca i principi vigenti nel sistema di contribuzione dell'AVS.
L'attuazione dei provvedimenti richiesti nell'intervento presupporrebbe una revisione della legge sull'AVS. Nella legislazione attuale manca una base tale da permettere al Consiglio federale di introdurre un regime speciale per Paesi con gravi problemi economici. Esso non è disposto ad avviare già ora una revisione di legge, dato che la revisione dell'assicurazione facoltativa è appena entrata in vigore.
Il Consiglio federale ricorda per finire che anche in caso di esclusione dall'assicurazione i contributi non vanno persi, bensì, all'insorgenza dell'evento assicurato, danno diritto ad una rendita (parziale) che in Paesi in grave crisi economica può migliorare in modo considerevole la situazione sociale degli assicurati, nonostante un periodo contributivo incompleto. Non si tratta solo di prestazioni per persone che hanno raggiunto l'età pensionabile. Un tale diritto alla rendita è garantito anche a chi è stato escluso dall'assicurazione ed è divenuto invalido.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.