02.3774 · Interpellanza · 2002-12-13
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui, quando sorgono nuovi quartieri residenziali periferici, andrebbero previste fin dall'inizio misure di ottimizzazione del traffico e di protezione contro l'inquinamento fonico. Secondo la legislazione vigente (legge federale sulla protezione dell'ambiente), questo però non è compito della Confederazione, bensì del Cantone o della Città di Berna che, quando delimitano zone edificabili e concedono permessi di costruzione, devono rispettare i valori di pianificazione prestabiliti.
2. Per quanto attiene al finanziamento, la Confederazione è vincolata alle disposizioni di legge e ai principi di ripartizione delle risorse finanziarie dell'ottavo credito quadro. Il progetto menzionato non soddisfa i requisiti per una partecipazione finanziaria della Confederazione. Ai sensi dell'articolo 56 della legge sulle ferrovie (Lferr), la Confederazione può accordare contributi, nonché concedere o cauzionare prestiti con o senza interesse per la realizzazione di progetti in ambito ferroviario. Le relative risorse sono tuttavia destinate unicamente a investimenti che aumentano sensibilmente la redditività, la capacità o la sicurezza dell'esercizio della ferrovia. Per soddisfare i requisiti minimi che danno diritto a una sovvenzione ai sensi dell'articolo 56 Lferr, il progetto dovrebbe promuovere in modo sostanziale i trasporti pubblici e rispondere alle esigenze in materia di costi e utilità anche nell'ottica delle ferrovie.
Va rilevato inoltre che l'abbassamento della tratta non è in alcun rapporto con il principio della promozione del traffico d'agglomerato sancita dall'articolo 56 Lferr. In linea di principio l'aumento delle capacità perseguito con il potenziamento della rete celere regionale (S-Bahn) di Berna può essere conseguito con entrambe le varianti. La misura urgente decisa dal Consiglio federale il 22 agosto 2001 a sostegno di progetti d'agglomerato sottostà alle stesse disposizioni di legge (art. 56 Lferr), almeno fino all'entrata in vigore della riforma delle ferrovie 2.
3. Nel 1998 il Consiglio federale ha adottato un cosiddetto programma di stabilizzazione che limita gli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione per i passaggi a livello o altre misure di separazione del traffico. Va detto inoltre che un sottopassaggio o un cavalcavia non sono sostanzialmente più sicuri di un passaggio a livello munito di barriere. I passaggi a livello "Brünnenstrasse" e "Reist" sono conformi alle prescrizioni legali e non necessitano pertanto di interventi di risanamento.
4. Alla petizione presentata a fine novembre 2002 è stata data una risposta. Una partecipazione finanziaria della Confederazione ai costi supplementari derivanti dall'abbassamento della tratta è esclusa per i motivi appena esposti. Ai sensi dell'articolo 56 Lferr, l'importo per il quale vengono concessi aiuti non può quindi essere superiore ai costi di riferimento per la variante a livello del suolo. Tale importo comprende anche l'adeguamento dei passaggi a livello "Brünnenstrasse" e "Reist". Ciò non esclude, comunque, la possibilità di una partecipazione finanziaria da parte del Cantone.
Risposta del Consiglio federale.