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02.3782 · Interpellanza · 2002-12-13

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Nel mese di dicembre, il Consiglio federale ha approvato la strategia per la RUAG basata sul rapporto di proprietà, valevole per il prossimo quadriennio. Entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la strategia basata sul rapporto di proprietà stabilisce le condizioni quadro strategiche per le attività della RUAG. Tale strategia si fonda a sua volta, tra l'altro, sui principi del Consiglio federale per la politica d'armamento del DDPS approvati il 29 novembre 2002. Questi principi sono applicabili all'intero potenziale industriale svizzero.

Né la strategia per la RUAG basata sul rapporto di proprietà né tanto meno la politica d'armamento del DDPS prevedono sovvenzioni alla RUAG o ad altre industrie. Di conseguenza, i contratti non comprendono alcuna clausola di sovvenzionamento. I principi per la politica d'armamento stabiliscono che "per principio, la RUAG è trattata come qualsiasi altro fornitore e, ogniqualvolta ciò è possibile, viene creata una situazione di autentica libera concorrenza". Inoltre, sono applicabili le disposizioni sugli acquisti pubblici, in particolare quelle concernenti il diritto d'esame degli atti in situazioni di monopolio.

Fondandosi su queste disposizioni e su questi principi, il Consiglio federale risponde alle domande dell'interpellante come segue:

1./2. Non esiste alcun contratto con la RUAG che contenga una "clausola di sovvenzionamento". Ogni contratto tra l'Aggruppamento dell'armamento e l'industria o la RUAG contiene disposizioni che disciplinano, oltre alle prestazioni contrattuali, anche le modalità di formazione dei prezzi. Tali disposizioni sono orientate alle condizioni di mercato e al principio secondo il quale per le prestazioni è rilevante il miglior rapporto prezzo/prestazione. Le modalità di formazione dei prezzi si distinguono radicalmente dalle sovvenzioni federali.

3./4. Non corrisponde al vero che alla RUAG sono versate quote assimilabili a sovvenzioni. Le commesse alla RUAG sono aggiudicate nell'ambito di una gara d'appalto, nella misura in cui sul mercato svizzero e internazionale entrano in considerazione più fornitori per i beni d'armamento e le prestazioni in questione. In tal caso sono applicabili le prescrizioni sugli acquisti pubblici (legge sugli acquisti pubblici [LAPub; RS 172.056.1] e ordinanza sugli acquisti pubblici [OAPub; RS 172.056.11]). Per la formazione dei prezzi e l'aggiudicazione della commessa è rilevante il miglior rapporto prezzo/prestazione risultante concretamente dalla gara d'appalto e dalla situazione di libera concorrenza.

Nel caso in cui, per circostanze particolari, non è possibile creare una situazione di libera concorrenza e di conseguenza sussiste una situazione di monopolio, l'appaltatore deve accordare per contratto alla Confederazione, in quanto committente, il diritto d'esame degli atti relativi al calcolo dei prezzi. Questa regolamentazione è applicabile alla RUAG e agli altri appaltatori svizzeri ed esteri. Il diritto d'esame degli atti relativi al calcolo dei prezzi è stabilito per contratto e prevede che se, al momento dell'esame della documentazione necessaria, si riscontrano prezzi eccessivi e un margine di utile inadeguato, gli organi di controllo responsabili della Confederazione (il Controllo federale delle finanze o, per suo mandato, l'Ispettorato delle finanze dell'Aggruppamento dell'armamento) hanno la facoltà di procedere a una correzione (verso il basso) mediante una modifica del contratto. Tale regolamentazione è applicabile a tutti gli appaltatori della Confederazione (cfr. art. 5 OAPub).

La mancanza di concorrenza può sussistere nel caso delle commesse di manutenzione. Per ragioni inerenti alla politica di sicurezza, nonché per ragioni di carattere logistico ed economico, è necessario mantenere una base industriale svizzera nel campo della manutenzione. Di conseguenza, tra l'Aggruppamento dell'armamento e la RUAG o altre società industriali svizzere sono stati conclusi contratti in tal senso.

Se, al momento della verifica dei prezzi, la Confederazione ritiene inadeguato l'utile constatato, essa deve farne menzione nel rapporto sulla verifica dei prezzi. La questione dell'ammontare dell'utile adeguato dipende dall'affare concreto e varia in funzione dei settori. L'Aggruppamento dell'armamento garantisce che nei contratti sia applicata una regolamentazione conforme al mercato, in particolare per quanto riguarda il margine di utile adeguato. Al riguardo, esso dispone anche di pertinenti valori di riferimento empirici ottenuti sulla base di verifiche dei prezzi presso fornitori esteri e svizzeri, nonché da servizi di verifica dei prezzi di altri Paesi.

Di conseguenza, i servizi di revisione della Confederazione e i servizi responsabili presso l'Aggruppamento dell'armamento dispongono in ogni momento della trasparenza e delle informazioni necessarie in relazione all'allestimento dei contratti e alla formazione dei prezzi per i progetti concreti dell'anno successivo.

5. Il Consiglio federale non ritiene che le disposizioni in materia di diritto della concorrenza siano state lese o violate. La regolamentazione contrattuale nell'ambito dell'aggiudicazione di commesse in situazione di monopolio è conforme alle pertinenti disposizioni in vigore (cfr. art. 5 OAPub).

6. Questo pericolo non sussiste. È rilevante unicamente il miglior rapporto prezzo/prestazione. In occasione del primo acquisto di sistemi, si crea di regola una situazione di libera concorrenza. Grazie alla nuova politica d'armamento, eventuali sviluppi in proprio finanziati dalla Confederazione sono comunque praticamente esclusi.

La politica d'armamento è finalizzata, tra l'altro, a garantire una determinata infrastruttura industriale svizzera nell'interesse dell'esercito. Se la Svizzera intende continuare a seguire una propria via indipendente nell'ambito della politica di sicurezza, essa dovrà anche essere in grado di erogare le risorse necessarie alla manutenzione, al mantenimento e al miglioramento dell'efficienza bellica nonché alla liquidazione. In tale contesto, la RUAG assume un ruolo fondamentale, poiché soprattutto nel caso dei sistemi d'arma acquistati all'estero deve garantire il necessario know how industriale per l'intero ciclo di vita che in molti casi dura oltre 20 anni. Una rinuncia a questa base industriale svizzera nel campo della manutenzione incrementerebbe ulteriormente la dipendenza dall'estero, già molto pronunciata per quanto riguarda l'acquisto di materiale d'armamento. La politica d'armamento, la strategia per la RUAG basata del rapporto di proprietà, le disposizioni sugli acquisti pubblici e la regolamentazione del diritto d'esame degli atti in situazioni di monopolio costituiscono le condizioni quadro necessarie per garantire che gli acquisti e la manutenzione nel campo dell'armamento siano effettuati a condizioni economiche e che si tenga debitamente conto degli aspetti relativi al diritto in materia di acquisti pubblici e alla politica di sicurezza.

Risposta del Consiglio federale.

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