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02.3787 · Mozione · 2002-12-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide l'opinione della mozionante secondo cui la fiducia dei cittadini nell'oggettività e nell'imparzialità delle istituzioni statali e dei loro rappresentanti è di vitale importanza.

L'integrità degli organi statali è protetta adeguatamente anche dal diritto penale: le disposizioni penali in materia di corruzione (art. 322 segg. CP) sono volte alla protezione della fiducia della collettività in un corretto adempimento degli obblighi dei titolari di una carica. A tal riguardo è essenziale anzitutto il riconoscimento unanime del fatto che i membri di governo nonché i parlamentari sottostanno al campo d'applicazione delle norme penali in materia di corruzione. Essi possono quindi rendersi colpevoli sia di corruzione passiva (art. 322 CP) sia di accettazione di vantaggi (art. 322 CP).

Con la revisione entrata in vigore il 1° maggio 2000 (RU 2000, pag. 1121 segg.), le disposizioni penali in materia di corruzione sono state rese più severe sotto diversi punti di vista. Pertanto, oltre alle fattispecie penali della corruzione attiva e passiva, sono state introdotte le fattispecie completive della concessione di vantaggi nonché, in quanto forma di commissione passiva con struttura speculare, dell'accettazione di vantaggi. Un rapporto di scambio tra la liberalità e un fatto determinabile, ad esempio il voto di un parlamentare, non è in questo caso necessario: è invece sufficiente che la concessione o l'accettazione di un vantaggio avvenga in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale. Queste fattispecie completive contemplano soprattutto comportamenti designati comunemente come "alimentazione progressiva" o "preparazione del terreno". In tale contesto, si pensi ad esempio a doni generici e ai cosiddetti pagamenti goodwill che, sebbene non richiedano una controprestazione concreta, sotto il profilo psicologico e secondo usi sociali generali esigono una contropartita.

Gli uffici dei due Consigli hanno formalmente attirato l'attenzione dei membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati su queste disposizioni tramite una lettera datata 26 febbraio 2003. Si è rinunciato a stabilire un limite espresso in franchi, in modo da distinguere la rappresentazione d'interessi, ammessa, da un comportamento penalmente punibile. Per quel che riguarda gli altri criteri, il Consiglio federale rinvia alla lettera menzionata, annessa al presente parere.

È quindi essenziale constatare che presso i parlamentari riveste una considerevole importanza lo strumento della pubblicazione dei legami con i gruppi di interesse da parte dei membri dei consigli (cfr. art. 161 cpv. 2 Cost. e le pertinenti disposizioni nella legge sui rapporti fra i Consigli e nella legge federale sull'Assemblea federale). La trasparenza così conseguita nei confronti degli elettori rafforza i valori, protetti dal diritto penale, dell'oggettività e dell'imparzialità dell'operato degli organi statali.

In tale contesto norme supplementari volte a precisare la legislazione in materia di corruzione per membri di esecutivi e legislativi non sono né necessarie né sensate. In particolare, il Consiglio federale non ritiene opportuno inasprire le nuove norme in materia di corruzione per i membri di esecutivi e legislativi.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.