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03.1002 · Interrogazione ordinaria · 2003-03-04

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'ultima revisione del diritto in materia di derrate alimentari è entrata in vigore il 1° maggio 2002. Sono state effettuate numerosissime modifiche, nell'intento di migliorare la tutela della salute, la trasparenza nei confronti dei consumatori, la protezione dagli inganni e l'accesso al mercato per i prodotti svizzeri e i prodotti importati. Si tratta della più importante riforma di questa legislazione dall'entrata in vigore della legge sulle derrate alimentari, nel 1995. Ampiamente armonizzato con il diritto europeo, il nuovo diritto tiene conto anche delle esigenze del settore alimentare, per quanto siano compatibili con i principi fondamentali della legislazione svizzera in materia di derrate alimentari, ossia la tutela della salute dei consumatori e la protezione dagli inganni.

La questione sollevata dalla presente interrogazione concerne principalmente l'etichettatura delle derrate alimentari. Per ottenere una migliore trasparenza e una più efficace protezione dagli inganni, la revisione dell'ordinanza del 1° maggio 2002 sulle derrate alimentari (ODerr, RS 817.02) ha migliorato anche l'informazione destinata ai consumatori. La nuova ordinanza prevede l'obbligo di indicare la quantità degli ingredienti menzionati nella denominazione specifica di una derrata alimentare (art. 20a ODerr). Lo stesso vale per i principali ingredienti allergenici. Questo permetterà alle persone che soffrono di allergie alimentari di evitare le sostanze non tollerate e quindi di scegliere i prodotti alimentari più adeguati (art. 28 ODerr).

L'articolo del giornale "Le Matin" era dedicato a un aspetto particolare, ossia la dichiarazione della gelatina di maiale. La legislazione concernente la gelatina è stata anch'essa modificata e attualmente quest'ultima viene considerata come un alimento e non più un additivo (art. 126 ODerr). In ogni caso, deve essere dichiarata nella lista degli ingredienti, se viene utilizzata nella produzione di yogurt o di altri alimenti. In occasione della recente revisione, i problemi legati all'ESB hanno spinto il gruppo di lavoro a esigere maggiori informazioni rispetto all'UE per quanto riguarda la dichiarazione della gelatina (art. 128 cpv. 2 ODerr). In effetti, dal momento in cui i materiali di una specie animale diversa dal maiale vengono utilizzati per la produzione della gelatina, tale specie animale deve essere precisata ("gelatina di manzo", ad esempio). Questa indicazione permette al consumatore di scegliere con cognizione di causa. Inoltre, nella dichiarazione degli ingredienti allergenici, questa disposizione ha anche il grande vantaggio di esigere la provenienza delle materie prime derivanti dal pesce ("gelatina di pesce"). Quindi, anche in questo caso, la protezione dei consumatori è garantita.

In Svizzera, uno studio di mercato ha dimostrato che la gelatina utilizzata è quasi sempre gelatina di maiale. Perciò, per la gelatina di maiale è stata scelta una denominazione semplificata: "gelatina" o "gelatina alimentare". È vero che, in questo modo, i consumatori che non vogliono consumare derrate alimentari di origine suina non dispongono di tutta l'informazione necessaria, dato che l'assenza dell'indicazione della provenienza significa che deve trattarsi per forza di gelatina di maiale.

Tuttavia, è bene precisare che i produttori hanno la possibilità di andare oltre la legislazione, precisando questa particolarità nella loro dichiarazione. L'articolo in questione dimentica tuttavia un punto importante, poiché persino la dichiarazione "gelatina di manzo" non è sufficiente per le persone che appartengono a determinate religioni. In effetti, l'ingrediente deve essere in ogni caso "kosher". La dichiarazione "kosher" viene utilizzata spontaneamente dai produttori in certi Paesi, ma non è obbligatoria. In Svizzera non è nemmeno prevista dalla legislazione in vigore.

Per quanto riguarda le possibilità di modificare la legislazione attuale, occorre precisare che sono previste modifiche importanti nel campo delle derrate alimentari e che l'aspetto della gelatina sarà preso in considerazione. Tuttavia questa ampia revisione dovrebbe avvenire soltanto a medio termine, nel quadro di un progetto pianificato nei minimi particolari. In effetti, numerosi elementi materiali e strutturali dovranno essere preceduti da lavori preparatori e consultazioni, dato che una modifica parziale introdotta durante i termini transitori dell'ultima revisione potrebbe creare confusione sia a livello di produttori, sia a livello di autorità esecutive.

Risposta del Consiglio federale.