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03.1009 · Interrogazione ordinaria · 2003-03-10

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Alla domanda 1

Il Consiglio federale è del parere che è necessario conservare per il loro valore culturale e nella misura del possibile gli impianti idroelettrici di valore storico, segnatamente i vecchi mulini. Ha dunque verificato, attraverso uno studio accurato, in che misura il risanamento dei deflussi residuali giusta l'articolo 80 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) potrebbe ostacolare, nell'ottica della tutela dei monumenti, la continuazione dell'esercizio di impianti idroelettrici con diritti d'acqua legali.

In un primo tempo, le informazioni disponibili sugli impianti idroelettrici di valore storico sono state raccolte segnatamente presso i diversi servizi cantonali interessati, al fine di redigere un elenco delle centrali, valido possibilmente per tutta la Svizzera e contenente tutte le informazioni necessarie (diritto d'utilizzazione, situazione ambientale, necessità di risanare i deflussi residuali, valore dal profilo della tutela dei monumenti). Tale lavoro richiede molto tempo, tra l'altro anche perché numerosi Cantoni hanno tardato a trasmettere i dati loro richiesti. Altri Cantoni, invece, non ci hanno risposto, mentre un certo numero di Cantoni non prevede alcuna protezione e non dispone nemmeno di un loro elenco o inventario.

In seguito, è necessario identificare i casi in cui il deflusso dei corsi d'acqua potrebbe essere insufficiente per permettere di rispettare le esigenze in materia di protezione delle acque, della natura e del paesaggio, nonché per l'esercizio del mulino. I lavori sono stati effettuati su mandato di due Cantoni (BE / ZH), in cui sono ubicate numerosi impianti idroelettrici di valore storico (circa 200). In seguito a questa selezione, vi sono tre centrali per le quali potrebbe sorgere un conflitto fra la necessità di risanare i deflussi residuali e la tutela dei monumenti.

Alla domanda 2

Allo stato delle conoscenze attuali e tenuto conto dei primi risultati emersi dagli studi summenzionati, una modifica della legge federale sulla protezione delle acque non ci sembra pertinente. Infatti, i vecchi canali laterali, creati alcuni secoli or sono per l'alimentazione idrica dei mulini storici, possono spesso essere considerati alla stregua di spartiacque tra il corso d'acqua principale e il canale laterale che non come prelievo d'acqua. Le disposizioni sui deflussi residuali non si applicano in questo caso. Per contro, giusta l'articolo 37 capoverso 1, lettera c, LPAc, lo stato attuale dei corsi d'acqua deve essere migliorato, per esempio eseguendo misure di rivitalizzazione o riportando a cielo aperto tratti di canale ora coperti. L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio ha pubblicato nel 2000 una direttiva che tratta proprio gli aspetti citati. D'altronde, buone esperienze sono state fatte con l'esercizio di mulini di valore storico limitato ai periodi durante i quali il deflusso disponibile era sufficiente. Ciò corrisponde, infatti, al tipo di utilizzazione originario dei mulini. L'autorità esecutiva cantonale dispone in tal modo di un largo margine discrezionale che permette di trovare soluzioni che soddisfino gli interessi della protezione della natura e del paesaggio nonché gli interessi della tutela dei monumenti.

Alle domande 3 e 4

Il Consiglio federale informerà il Parlamento sui risultati emersi dagli studi e, se del caso, proporrà le misure necessarie nel corso del 2004. In ogni caso, la Confederazione informerà i Cantoni sulle soluzioni possibili per conciliare gli interessi della protezione della natura, del paesaggio e della tutela dei monumenti.

Risposta del Consiglio federale.