03.1016 · Interrogazione ordinaria · 2003-03-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
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A seguito dell'entrata in vigore della legge federale sull'energia il 1° gennaio 1999, i Cantoni hanno riesaminato la loro legislazione in materia o verificato la sua compatibilità con la legge federale (LEne; vedi rapporto dell'UFE sullo stato della politica energetica nei Cantoni, parte 5). Ad eccezione di Obwaldo e di Sciaffusa, i cui progetti sono ancora in corso, tutti gli altri Cantoni dispongono di basi legali che soddisfano e in alcuni casi addirittura superano i requisiti minimi della legge federale. Sono otto i Cantoni che già applicano per legge requisiti specifici per i nuovi edifici, secondo i quali l'80% al massimo del fabbisogno in calore ammissibile per riscaldamenti e acqua calda può essere soddisfatto con fonti di energia non rinnovabili. Nei Cantoni che non hanno emanato leggi sull'energia si applicano prescrizioni basate tra l'altro sulle leggi cantonali nei settori della pianificazione, edilizia e pianificazione cantonale (ad esempio, OW, SZ, SH) oppure su decisioni del Consiglio di Stato (ad esempio, SH e ZG per quanto concerne il programma di promozione cantonale).
Il 24 agosto 2000, in occasione della Conferenza dei direttori cantonali dell'energia, sono state approvate le prescrizioni tipo dei Cantoni nel settore energetico (MUKEn), in vista dell'armonizzazione delle leggi cantonali. Ai Cantoni è stato raccomandato di tenere conto il più possibile di dette prescrizioni nell'emanare disposizioni nell'ambito energetico. Il 26 gennaio 2001 la stessa Conferenza ha approvato la strategia dei Cantoni in relazione a SvizzeraEnergia, la quale mira parimenti all'armonizzazione delle leggi cantonali in materia di energia. In relazione all'introduzione della nuova norma SIA 380/1 " energia termica nell'edilizia", quasi tutti i Cantoni stanno elaborando proprie basi legali, in generale a livello di ordinanza, dando la massima importanza all'armonizzazione delle prescrizioni. La maggior parte dei Cantoni ha già terminato i suoi lavori.
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Le misure esecutive delegate dalla Confederazione, in particolare nel settore edilizio, sono disciplinate nella maggior parte dei Cantoni nelle rispettive leggi o ordinanze sull'energia. Rispetto al decreto federale sull'energia (che ha preceduto l'attuale legge sull'energia), alcuni provvedimenti di legge non sono più disciplinati in diversi Cantoni. Solo i Cantoni di NW, BE, GL, BS, BL e TG disciplinano il conteggio individuale dei costi di riscaldamento degli edifici esistenti, concedendo in parte ampie eccezioni. I Cantoni di UR, ZG, FR, BS, BL, TI e NE applicano restrizioni ai riscaldamenti fissi a resistenza elettrica. In diversi Cantoni esistono prescrizioni o un obbligo d'autorizzazione per riscaldamenti e piscine all'aperto e/o gli impianti sportivi (ZH, LU, SZ, GL, ZG, FR, SO, BL, TG, TI, NE) nonché per la prova necessaria al raffreddamento/umidificazione e recupero del calore residuo (ZH, LU, UR, SZ, GL, FR, SO, BS, BL, AR, SG, TG, TI, NE, GE).
Poiché la legge federale sull'energia delega ai Cantoni la competenza in materia di promozione, 24 Cantoni (eccetto OW e SZ) dispongono delle basi legali per la promozione dell'impiego razionale dell'energia e di un uso maggiore del calore residuo e delle fonti di energia rinnovabili. Le relative attività a livello cantonale sono quindi aumentate notevolmente: nel Cantone di Obwaldo, ad esempio, è in fase di elaborazione una nuova legge sull'energia.
I Cantoni di ZH, BE, BS, BL, AR, AI, TI e NE hanno adottato il modulo 2 delle MUKEn "esigenze accresciute per i nuovi edifici". Questo modulo prescrive che i nuovi edifici o gli ampliamenti edilizi devono essere costruiti o equipaggiati in modo tale che l'80% al massimo del fabbisogno in calore ammissibile per riscaldamenti e acqua calda deve essere coperto da fonti di energia non rinnovabili. I Cantoni di BS e BL raggiungono quest'obiettivo grazie ad una migliore superficie di tamponamento (0,8 x valore limite SIA), mentre altri sei Cantoni oltre a ciò fanno anche ricorso a fonti di energia rinnovabili.
I Cantoni non hanno invece attuato l'articolo 7 capoverso 7 della legge federale sull'energia. Il previsto fondo di compensazione a favore delle aziende (normalmente di piccole dimensioni) incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia, che devono accettare energia elettrica dai produttori indipendenti in misura sproporzionata al costo di 15 cent./kWh, è in fase di preparazione solo nel Cantone di Turgovia, mentre il Cantone di AR ha già stabilito le relative basi legali. Grazie alla legge sull'energia nucleare approvata dal Parlamento il 21 marzo 2003, sarà possibile riesaminare questa disposizione, in modo tale che i costi supplementari potranno essere sostenuti dai gestori delle reti ad alta tensione (società regionali).
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In virtù dell'articolo 15 della legge federale sull'energia, i Cantoni che non hanno basi legali per la promozione dell'impiego razionale dell'energia e di un uso maggiore del calore residuo e delle fonti di energia rinnovabili, e che non dispongono quindi nemmeno del relativo credito, non possono beneficiare di contributi globali della Confederazione. Attualmente si trovano in questa situazione solo i Cantoni di Obwaldo e di Svitto.
Ogni anno i Cantoni presentano all'UFE un resoconto delle misure adottate. Inoltre l'Ufficio federale incontra i Cantoni ogni tre anni. Il rapporto contempla i seguenti punti : legislazione, esecuzione, ruolo di esempio, misure di promozione, misure volontarie. L'analisi degli effetti dei programmi di promozione cantonali è stata definita con i Cantoni. Nell'ambito di SvizzeraEnergia, ogni anno vengono valutati e pubblicati i dati relativi agli effetti delle leggi cantonali sull'energia.
Conclusioni
Tra Confederazione e Cantoni esiste una buona e stretta collaborazione in ambito energetico. L'attuale legge federale sull'energia, se da una parte ha attenuato le prescrizioni edilizie in ambiti specifici come il conteggio individuale delle spese di riscaldamento, dall'altro ha rafforzato le misure di promozione e quelle volontarie. Da quando è stata introdotta la norma SIA 380/1, i Cantoni stanno adeguando le loro basi legislative in ambito edilizio in funzione dello stato della tecnica.
Risposta del Consiglio federale.