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03.1031 · Interrogazione ordinaria · 2003-03-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Introduzione

Scopo del progetto controlling in materia di procedura e di esecuzione nell'ambito dell'asilo (CPE), sostenuto congiuntamente da Confederazione e Cantoni, consiste nel conferire maggiore trasparenza procedurale per l'esecuzione dell'allontanamento al fine di ottenere a livello federale e cantonale un valido strumento di pianificazione e di guida. I destinatari del rapporto e delle tabelle di valutazione sono i mandatari, ovverosia il DFGP e la Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo da parte della Confederazione e la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia nonché le autorità cantonali di polizia degli stranieri da parte dei Cantoni. Essi ricevono ogni volta il rapporto semestrale come anche le tabelle di valutazione necessarie per dirigere il loro ambito.

Ad domanda 1

Il CPE è un progetto eseguito e finanziato congiuntamente da Confederazione e Cantoni. I dati elaborati nel CPE provengono in parte dalla Confederazione e in parte dai Cantoni. Tale progetto costituisce uno strumento di guida interno. Il Consiglio federale è tuttavia disposto a mettere in futuro a disposizione del pubblico, in una forma adeguata, la statistica richiesta relativa all'esecuzione nei singoli Cantoni.

Ad domanda 2

I dati pubblicati nel CPE sono confrontabili tra loro. Le autorità cantonali competenti in materia d'asilo possiedono però dati e valutazioni propri non allestiti in base al CPE. Questi ultimi dati non sono affatto confrontabili con i dati provenienti dal CPE o da altri Cantoni.

Dalle valutazioni attuali risulta soltanto se un Cantone esegue o no il mandato d'esecuzione dell'UFR. Per ulteriori indicazioni circa la pratica in materia d'esecuzione dei singoli Cantoni, occorrono valutazioni supplementari. Queste non vengono effettuate nell'ambito dell'attuale rapporto CPE.

A domanda 3

Il sistema di finanziamento dell'asilo prevede attualmente un contributo d'aiuto sociale per tutte le persone finanziariamente non autonome. Per le persone in fase di rinvio e quindi impossibilitate a esercitare un'attività lucrativa l'indennizzo a titolo forfettario è versato ai Cantoni senza limiti di tempo.

Il nuovo sistema di finanziamento prevede un indennizzo ai Cantoni incentrato sulla durata media della fase di rinvio in funzione delle diverse nazionalità. Il sistema penalizza i Cantoni più reticenti a effettuare rinvii e pertanto li incita a ridurne la durata con evidente conseguenza positiva dell'abbassamento della media nazionale.

La somma calcolata su questa base costituisce un dato sufficientemente concreto per indurre i Cantoni a mantenersi al di sotto della media svizzera della durata d'esecuzione dei rinvii e quindi a incoraggiare le partenze.

A titolo indicativo, la riduzione di un giorno della durata media di soggiorno in Svizzera delle persone che devono lasciare il Paese consente di limitare le spese della Confederazione di circa 800'000 franchi annui.

Risposta del Consiglio federale.

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