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03.1038 · Interrogazione ordinaria urgente · 2003-05-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale pur comprendendo le richieste contenute nell'interrogazione ordinaria urgente, respinge, sulla base di considerazioni di natura giuridica e pratica, la "creazione di aree interdette ai manifestanti notoriamente violenti e iscritti nel casellario giudiziale".

1. Da un punto di vista strettamente terminologico occorre in primo luogo osservare, che nella mozione Eberhard (03.3108; Legge sulle manifestazioni) è stato impiegato il termine "aree di accesso limitato" per indicare una dislocazione verso altri luoghi di percorso delle manifestazioni, quale misura di sicurezza per fronteggiare eventuali atti di violenza. La presente interrogazione ordinaria urgente si differenzia dalla mozione facendo uso del termine "aree interdette" nel senso di un'esclusione delle persone al di fuori da una determinata area, pena lo stato d'arresto.

2. Nei confronti di manifestanti stranieri domiciliati all'estero, le autorità svizzere dispongono già oggi di uno strumento che ha maggiori probabilità di successo rispetto alla creazione di aree interdette. Con i divieti d'entrata si può impedire, come in effetti già avviene, l'ingresso in Svizzera di persone straniere predisposte all'uso della violenza. L'Ufficio federale di polizia (fedpol.ch) ed in particolare il Servizio di analisi e prevenzione (SAP) ad esso subordinato, sono competenti in materia nell'ambito della sicurezza interna.

Inoltre le autorità di polizia e gli organi di controllo alle frontiere sono tenuti già oggi a respingere persone straniere al confine, se queste rappresentano con la loro presenza in Svizzera un pericolo potenziale o reale per la sicurezza e l'ordine pubblico (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a dell'Ordinanza concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri del 14 gennaio 1998 OEnS, RS 142.211).

3. L'emanazione di misure sotto forma di ordinanze e disposizioni ai sensi dell'articolo 185 capoverso 3 Cost. è lecito solo "per far fronte a gravi turbamenti esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna".

Ora, la garanzia della sicurezza sul territorio svizzero in occasione del vertice del G 8 è di competenza in primo luogo dei Cantoni. Sono i Cantoni a determinare il dispositivo di sicurezza e la tattica da adottare dalle forze di polizia e sono sempre i Cantoni a determinare i mezzi da impiegare. Anche l'esercito nell'ambito del servizio d'appoggio è subordinato alla direzione delle autorità civili cantonali.

Alla Confederazione compete in questo ambito un ruolo di coordinazione e solo in alcuni ambiti parziali essa ricopre un ruolo decisionale.

Per quanto riguarda l'analisi dei rischi in relazione con il prossimo vertice del G 8, è lecito ritenere, in base alle informazioni finora acquisite, che la maggioranza di coloro che criticano il vertice intende manifestare in modo chiaramente pacifico.

Nondimeno ci si deve aspettare una forte militanza e inclinazione alla violenza, immediatamente prima nonché durante il vertice del G 8, di una piccola parte di coloro che criticano il vertice.

Per fronteggiare questo gruppo predisposto a commettere atti di violenza, verranno impiegati, nell'ambito di un'operazione intercantonale, i corpi di polizia dei Cantoni di Vaud, Ginevra e Vallese nonché unità dell'esercito per compiti sussidiari.

Il Consiglio federale è cosciente dei disagi che il vertice del G 8 può causare alle regioni coinvolte, ma ritiene nel contempo che le forze di polizia presenti sul posto siano in grado di far fronte con i propri mezzi a eventuali atti di violenza.

Inoltre non vi sono indizi attualmente che segnalino una situazione di elevato pericolo per la Svizzera in relazione ad attentati terroristici.

Considerando il presente stato di cose, non sussistono margini per misure ai sensi dell'articolo 185 capoverso 3 Cost. Nel caso in cui la situazione di minaccia dovesse modificarsi sostanzialmente, la si dovrebbe rivalutare nuovamente.

4. Oltre al rispetto delle condizioni quadro generali, ordinanze e disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 185 capoverso 3 Cost., dovrebbero essere necessarie, urgenti, giustificate dalla tutela di interessi pubblici e proporzionate allo scopo.

Secondo l'interrogazione ordinaria urgente, dovrebbe essere emanato "un provvedimento che miri alla creazione di aree interdette ai manifestanti notoriamente violenti e iscritti nel casellario giudiziale".

Le autorità federali non dispongono delle informazioni necessarie per la valutazione della situazione. Gli atti contenenti le informazioni necessarie dovrebbero essere richiesti ai tribunali penali dei singoli Cantoni svizzeri e poi esaminati. Considerando solo la penuria di tempo e le carenze di risorse umane, questa procedura sembra alquanto ardua da realizzare.

Inoltre, in base all'intenzione manifestata dall'interrogazione ordinaria urgente, le aree interdette potrebbero essere dichiarate inaccessibili solo per i manifestanti iscritti nel casellario giudiziale. Tale soluzione presupporrebbe l'esistenza di una sentenza definitiva già pronunciata nei loro confronti. In questo modo tuttavia non si potrebbero prendere in considerazione proprio gli attivisti dei tempi più recenti, in quanto incensurati e sottoposti a procedimenti penali ancora in corso. Inoltre, secondo le informazioni in possesso del SAP, i "caporioni" agiscono spesso principalmente nelle retrovie e in occasione di atti di violenza non si mostrano quasi mai in prima linea. Questo gruppo di persone non ha subìto alcuna condanna o solo condanne che risalgono a tempi remoti. Occorre anche osservare che solitamente iprocedimenti penali concernenti tali persone vengono avviati, ma poi sospesi per mancanza di prove. In definitiva sussistono rilevanti dubbi riguardo alla proporzionalità, ovvero alla necessità e all'idoneità del criterio proposto.

5. Oltre a ciò vi sono anche considerazioni di natura pratica. Attualmente il numero di persone che manifesterà contro il vertice del G 8 non è noto. In ogni caso sarà un numero elevato.

Considerando questo aspetto, la creazione di aree interdette comporterebbe minuziosi controlli d'identità, soluzione che appare alquanto irrealizzabile. Anche in base a considerazioni preventive di carattere generale, vi sono poche possibilità che la creazione di aree interdette sia effettivamente un provvedimento efficace, visto che solitamente il grado di accettazione di una misura dipende dalla possibilità di venire perseguiti in caso di infrazione della stessa. Considerando il previsto numero di partecipanti, questa possibilità sembra alquanto limitata.

Risposta del Consiglio federale.