03.1116 · Interrogazione ordinaria · 2003-10-01
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Per rispondere alla richiesta sollevata è necessario fare alcune considerazioni sull'imposizione di redditi da sostanza mobiliare. A causa dei fatti esposti nell'interrogazione è possibile dare una risposta generale, ma non una valutazione esaustiva e conclusiva. Il riferimento all'imposta alla fonte da prelevare dal 1° gennaio 2005, che ammonta da 15 a 35 per cento, si basa evidentemente sulla fiscalità del risparmio prevista dall'UE.
1. Di principio l'imposizione dei redditi da sostanza mobiliare, e quindi da prestazioni d'interesse, può essere garantita nel seguente modo: grazie a un sistema di imposta alla fonte, oppure mediante un sistema di notifica in cui le prestazioni imponibili distribuite vengono notificate alle autorità competenti. Com'è noto, nell'ambito dei redditi da sostanza mobiliare, la Svizzera conosce da decenni l'imposta preventiva che viene prelevata alla fonte presso il debitore delle prestazioni imponibili.
2. L'UE mira all'imposizione del risparmio, che confluisce nel reddito imponibile di persone fisiche residenti in uno Stato membro dell'UE. Il 3 giugno 2003 il Consiglio dei ministri delle finanze dell'Unione Europea (Ecofin) ha formalmente approvato la relativa direttiva (Direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi).
L'obiettivo finale è lo scambio automatico di informazioni. Durante una fase transitoria gli Stati dell'UE hanno ancora la possibilità di riscuotere un'"imposta alla fonte". La direttiva sull'imposizione degli interessi del risparmio si basa sul principio dell'agente pagatore. Ciò significa che non è il debitore, che deve versare l'interesse, ma è l'agente pagatore che diviene imponibile, tuttavia solo se quest'ultimo e il destinatario degli interessi sono residenti in differenti Stati dell'UE. L'imposizione del risparmio prevista dall'UE definisce come "agente pagatore" ogni operatore economico che paga interessi al proprietario economico o incassa pagamenti di interessi a diretto vantaggio di quest'ultimo. La direttiva sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2005 purché determinati Stati terzi (tra cui anche la Svizzera), nel quadro di un accordo internazionale, si dichiarino disposti ad adottare provvedimenti equivalenti sul proprio territorio e a condizione che al suddetto momento siano in vigore gli accordi e le regolamentazioni indicati nella Direttiva, che prevedono che i territori dipendenti da o associati a Stati membri adottino e applichino esaustivamente le regolamentazioni dell'UE.
3. Nel quadro dei bilaterali II tra la Svizzera e l'UE è stato elaborato un accordo nell'ambito dell'imposizione del risparmio. L'accordo internazionale presente nell'avamprogetto prevede che gli agenti pagatori svizzeri siano integrati nell'assoggettamento ad imposta previsto dall'UE. Per la tutela del segreto bancario svizzero, gli agenti pagatori elvetici non saranno obbligati a dare la notifica di controllo al fisco. Gli agenti pagatori in questione devono piuttosto effettuare una deduzione dal reddito degli interessi. Quest'importo trattenuto sarà versato al fisco svizzero, che ne trasmetterà il 75 per cento allo Stato membro dell'UE. Occorre rilevare che non viene riscossa un'imposta svizzera, ma viene effettuata una trattenuta d'imposta sulle prestazioni di interessi. Nei primi tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il tasso di trattenuta ammonta al 15 per cento, al 20 per cento nei tre anni successivi e al 35 per cento in seguito. A livello giuridico questa trattenuta risulta dalla cooperazione su base convenzionale che permette di garantire la riscossione del credito fiscale degli Stati membri dell'EU attraverso l'agente pagatore. Inoltre il destinatario degli interessi ha la possibilità di evitare la deduzione autorizzando l'agente pagatore svizzero a notificare il pagamento di interessi alle autorità competenti del suo Stato di residenza.
4. Con l'introduzione della suddetta trattenuta d'imposta viene garantito che l'imposizione sul risparmio prevista dall'UE non possa essere elusa passando per la Svizzera. Si tratta di una regolamentazione equivalente al sistema europeo. L'efficacia della soluzione che si basa su un trattato internazionale è legata al funzionamento dell'imposizione europea degli interessi che ne è alla base. Il principio dell'agente pagatore ha tuttavia un punto debole in quanto l'agente pagatore in questione può essere trasferito al di fuori del campo d'applicazione. Se l'agente pagatore non si trova né in uno Stato membro dell'UE, né in uno Stato terzo con cui l'UE ha concluso un accordo al riguardo, l'imposta basata sull'agente pagatore non è applicata. L'imposizione sugli interessi prevista dall'UE presenta inoltre lacune concettuali nel senso che l'imposta europea è concepita in modo da colpire solo gli interessi. In tal modo, ad esempio, i dividendi non vengono tassati. Per di più le prestazioni d'interesse devono fluire a persone fisiche. Ne consegue che tutte le prestazioni d'interesse a persone giuridiche non vengono toccate dall'imposizione europea degli interessi. Inoltre, non tutte le prestazioni d'interesse sono comprese. Infatti, prestiti svizzeri ed esteri come pure altri titoli di prestito negoziabili non sono compresi nel concetto di interesse durante il periodo di transito dall'entrata in vigore della Direttiva purché i titoli siano stati contratti prima del 1° marzo 2001, oppure che il prospetto d'emissione sia stato autorizzato dalle autorità competenti prima di tale data a condizione che non siano state effettuate ulteriori emissioni dopo il 1° marzo 2002. L'ultima suddetta restrizione del concetto di interesse è definita "grandfathering".
5. Un potenziale d'elusione d'imposta dell'imposizione del risparmio prevista dall'UE consiste, da una parte, nel fatto che l'agente pagatore potrebbe essere trasferito in Stati che non sono compresi nel campo d'applicazione dell'imposizione degli interessi dell'UE o di regolamentazioni equivalenti con Stati terzi. D'altra parte si potrebbe tentare di eludere il senso di concetto "stretto", ad esempio comprando titoli di prestito emessi prima del 1° marzo 2001. Sussiste inoltre la possibilità di versare interessi a persone fisiche per il tramite di persone giuridiche che non sono considerate come agente pagatore. È possibile anche tentare il trasferimento della gestione del deposito e patrimoniale a banche o istituti di gestione patrimoniale equivalenti che non si trovano nel campo d'applicazione territoriale dell'imposizione degli interessi europea o della regolamentazione di Stati terzi. La presente interrogazione ordinaria si riferisce sicuramente alle suddette possibilità. Tuttavia per quanto ci siano titoli svizzeri nel deposito, uno spostamento, rispettivamente un trasferimento della gestione del deposito al destinatario degli interessi non porterebbe alcun vantaggio, poiché questi titoli sono comunque assoggettati all'imposta preventiva.
6. L'imposta preventiva svizzera, che si basa sul principio del debitore, è affidabile quale imposta alla fonte nel senso che tutti gli interessi su averi bancari e obbligazioni, che vengono pagati da un debitore svizzero, sono soggetti a un'imposta (imposta cautelativa) del 35 per cento, indipendentemente se i versamenti avvengono a persone residenti in Svizzera o all'estero. Il considerevole vantaggio del principio del debitore rispetto al principio dell'agente pagatore è che è più difficile spostare la posizione di un debitore per eludere l'imposta alla fonte, che spostare l'agente pagatore. Per ragioni di completezza occorre evidenziare che alcune "scappatoie" nell'ambito dell'imposta preventiva possono essere anticipate prelevando tale imposta anche quando viene fondata una società con sede all'estero, ma le sue attività e la direzione sono in Svizzera.
Risposta del Consiglio federale.