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03.1124 · Interrogazione ordinaria · 2003-10-03

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Nel suo rapporto del 3 settembre 2003 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha proposto, per quanto concerne gli effetti dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP), diverse misure volte ad aumentare l'efficacia dell'applicazione dell'IFP. Come sottolineato nella sua risposta al rapporto ed alle raccomandazioni menzionati, il Consiglio federale concorda ampiamente con le proposte avanzate. In particolare, è necessario migliorare le descrizioni degli oggetti e, in collaborazione con le autorità federali, cantonali e comunali nonché coinvolgendo la popolazione ed i diretti interessati, esaminare e precisare, all'interno dell'IFP, gli obiettivi di protezione specifici per le diverse regioni. Tale collaborazione presuppone, fra l'altro, anche un potenziamento delle attività di pubbliche relazioni concernenti l'IFP ed il coordinamento degli strumenti territoriali esistenti nelle regioni in questione. Tuttavia, considerate le difficili condizioni finanziarie in cui versano sia la Confederazione sia molti Cantoni, l'attuazione di questo progetto verrà ripartita su un arco di tempo compreso tra i 6 e gli 8 anni. Il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di applicare le raccomandazioni della CdG-N e di elaborare misure concrete a partire dal 2004.

Nell'adempimento dei loro compiti, le autorità decisionali della Confederazione sono tenute ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; edifici e impianti dell'Amministrazione federale, conferimento di concessioni e di permessi come pure l'assegnazione di sussidi), a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio e l'aspetto degli abitati siano rispettati e, ove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti (art. 3 LPN). Come mostra la valutazione compiuta dalle autorità federali nelle regioni interessate dalla legge (rapporto del Servizio del controllo amministrativo del 14 maggio 2003 all'attenzione della CdG-N), l'esecuzione della LPN è migliorata significativamente negli anni recenti. La maggiore considerazione delle esigenze di protezione della natura e del paesaggio nel quadro delle decisioni delle autorità federali è stata favorita soprattutto da una massiccia attuazione delle proposte indicate nelle prese di posizione dei servizi cantonali e federali competenti in materia di protezione della natura e del paesaggio come pure dalle perizie della Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio. Inoltre l'attuazione degli obiettivi della Concezione "Paesaggio svizzero" (CPS) vincolanti per i servizi federali competenti in materia di pianificazione del territorio ed approvati dal Consiglio federale il 19 dicembre 1997, dovrebbe generare effetti positivi sulla natura e sul paesaggio. Nel suo complesso, la LPN e il principio, contemplato dalla CPS, secondo cui ogni singola autorità federale è responsabile delle sue decisioni si sono rivelati affidabili. La proposta di affidare esclusivamente all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale la competenza di autorizzare la costruzione di tutti gli edifici previsti nei paesaggi protetti è già stata esaminata e respinta nel quadro dei lavori preliminari alla legge federale del 18 giugno 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di decisione.

Come ha sottolineato nel suo rapporto l'organo parlamentare di controllo dell'amministrazione la maggioranza degli interventi nelle regioni interessate dalla LPN avviene in ogni caso a livello cantonale e comunale. Sullo sfondo della ripartizione federalista delle competenze, è dunque necessario prestare particolare attenzione al coinvolgimento di tali livelli nel processo di definizione degli obiettivi di protezione e di sviluppo territoriale specifici di oggetti LPN, come pure alla sensibilizzazione nei confronti della loro realizzazione. Questo vale in particolare anche per l'esecuzione dell'articolo 24 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; edifici e impianti fuori della zona edificabile), delegata dalla Confederazione ai Cantoni.

Risposta del Consiglio federale.