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03.302 · Iniziativa cantonale · 2003-02-18

Liquidato

Entwurf

Basandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Soletta ha depositato l'iniziativa seguente:Esso chiede alla Confederazione di istituire le basi costituzionali e legali necessarie al coordinamento dei sistemi cantonali di formazione in Svizzera. Le peculiarità linguistiche e culturali delle varie regioni devono tuttavia continuare a essere rispettate.La base da istituire deve contemplare condizioni quadro atte a disciplinare i settori seguenti del sistema di formazione:1. Il livello di formazione (dall'istruzione prescolare sino al livello terziario), la relativa durata e l'età d'inizio della scolarità obbligatoria sono stabiliti.2. I diplomi alla fine del livello secondario I e II e i diplomi ai livelli seguenti sono disciplinati.3. Tutta la formazione professionale (anche nel settore delle professioni non riconosciute dall'UFIAML) è disciplinata in modo unificato e il riconoscimento dei diplomi a livello internazionale è garantito.4. Il coordinamento, il sostegno finanziario regolare e il sovvenzionamento delle università, dei politecnici, delle scuole universitarie professionali e degli istituti superiori di formazione nonché il riconoscimento dei diplomi a livello internazionale sono garantiti.5. Alla Confederazione è affidato il compito di garantire la valutazione qualitativa dei sistemi cantonali di formazione e di coordinarne costantemente l'ulteriore sviluppo.