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03.3135 · Interpellanza · 2003-03-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale condivide il parere secondo il quale in futuro dovranno essere rilevati annualmente i principali dati finanziari delle casse pensioni. Finora la statistica delle casse pensioni è richiesta ogni due anni agli istituti di previdenza dall'Ufficio federale di statistica (UFS) e contempla oltre ai dati di ordine finanziario (conti annuali, bilanci, grado di copertura) questioni in merito alla regolamentazione ed alla struttura degli assicurati e dei beneficiari di rendita. La revisione della statistica delle casse pensioni prevede una rilevazione annuale semplificata nella quale sono posti in primo piano i dati finanziari, mentre, per ragioni di costi, le complesse questioni di regolamento saranno rilevate solo ogni cinque anni. Il programma dell'UFS è completato da una statistica dei nuovi pensionati e da una statistica degli assicurati per l'intero settore della previdenza per la vecchiaia.

2. Il passaggio ad una statistica annuale delle casse pensioni è previsto per l'anno di rilevazione 2004. In virtù dei termini vigenti per la chiusura annua dei conti (che vengono chiusi nella primavera dell'anno seguente; gli istituti di previdenza devono di regola consegnare alle autorità di vigilanza la documentazione, verificata dagli uffici di controllo, entro il 30 giugno dell'anno seguente, in un Cantone entro il 30 settembre) la maggior parte dei dati è disponibile all'elaborazione solo nel secondo anno seguente, di modo che i risultati provvisori possono essere attesi nella primavera, quelli definitivi nell'estate dello stesso anno. L'inchiesta statistica, svolta secondo una modalità standardizzata, è resa difficile e ritardata dal fatto che la chiusura annuale dei conti delle casse pensioni non si basa su di un quadro contabile unitario. L'osservazione permanente della situazione finanziaria delle casse pensioni richiede perciò sforzi supplementari. Da parte sua nell'anno 2003 l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) svolge un'inchiesta presso le autorità di vigilanza in relazione alle insufficienze di copertura (i risultati per il giorno di riferimento del 31.12.2002 saranno quindi disponibili nel dicembre 2003) e, affinché si possa disporre rapidamente di previsioni sulle tendenze, contribuirà all'annuale verifica del rischio dell'AWP/Complementa. Per avere più rapidamente a disposizione i dati in futuro (dal 2004), si sta attualmente sviluppando un modello di monitoraggio che, basandosi sulla rilevazione di campioni, dovrà regolarmente fornire cifre di riferimento della previdenza professionale.

3. La legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) è una legge quadro che contempla solo prescrizioni minime. Nel quadro delle prescrizioni minime legali le casse pensioni sono libere nel pianificare le loro prestazioni. Esse sono comunque obbligate a regolare il loro finanziamento in modo da poter erogare le prestazioni secondo le scadenze. Ogni istituto di previdenza deve consultare un esperto riconosciuto e indipendente che, a norma dell'articolo 53 LPP, dovrà certificare la corrispondenza del finanziamento dell'istituto di previdenza agli obblighi prescritti. In questo quadro l'esperto deve verificare se sussistono i presupposti per una riduzione dei contributi o per un miglioramento delle prestazioni. Il Consiglio federale non ha ragioni per dubitare del lavoro fornito dagli esperti. Nel caso in cui l'organo paritetico o l'esperto dovessero contravvenire al loro dovere, questi dovrebbero rispondere delle responsabilità stabilite dall'articolo 52 LPP e sottostare al diritto di regresso del fondo di garanzia nel quadro delle prestazioni in caso d'insolvenze secondo l'articolo 56a LPP.

Il 9 ottobre 2000 l'UFAS ha emanato una direttiva in relazione alla riduzione dei contributi che vincola tali riduzioni alla soddisfazione cumulativa di quattro condizioni:

* Le riduzioni dei contributi e le esenzioni dagli stessi devono essere previste dagli statuti o dai regolamenti.

* L'organo supremo dell'istituzione di previdenza deve aver deciso una riduzione dei contributi o un'esenzione dagli stessi.

* Gli scopi di previdenza devono essere garantiti e conseguiti.

* L'aggiornamento delle prestazioni di libero passaggio deve essere attuato senza tenere conto delle temporanee riduzioni dei contributi e delle provvisorie esenzioni dagli stessi.

Nel quadro del pacchetto di provvedimenti per la sicurezza e lo sviluppo della previdenza professionale deciso dal Consiglio federale il 29 gennaio 2003 è compresa anche la decisione di designare una commissione di esperti incaricata di migliorare la vigilanza nel settore della previdenza professionale. Questa commissione ha il mandato di esaminare la possibilità di miglioramento della vigilanza in merito ai rischi finanziari ed alle strutture organizzative e di formulare proposte di conseguenza.

4. Indipendentemente dal primato prescelto, il Consiglio federale giudica seria la situazione finanziaria degli istituti di previdenza. Al contempo ricorda nuovamente che secondo il diritto vigente gli istituti di previdenza sono responsabili del proprio finanziamento e della copertura di eventuali scoperti. Il Consiglio federale non vuole interferire in questa regolamentazione delle responsabilità, ma ritiene necessario migliorare le condizioni quadro per la copertura degli scoperti. Per queste ragioni nel maggio 2003 intende

* approvare una modifica d'ordinanza che, in base alle vigenti disposizioni legali, definisca univocamente il concetto di copertura insufficiente e conceda al contempo agli istituti di previdenza un adeguato lasso di tempo per ripristinare la piena copertura;

* approvare una direttiva che stabilisca una prassi di vigilanza uniforme in relazione all'eliminazione degli scoperti;

* aprire una procedura di consultazione per modifiche di legge che permettano di estendere il margine di manovra degli istituti di previdenza nell'eliminazione degli scoperti.

Inoltre, nel 2003 il Consiglio federale vaglierà di nuovo il tasso d'interesse minimo della previdenza professionale adattandolo alle possibilità di investimento effettive.

Il Consiglio federale non dispone di indicazioni che permettano di riconoscere differenze significative nel grado di copertura dei due primati. Indipendentemente dal primato prescelto gli istituti di previdenza sono tenuti a ripristinare la completa copertura entro un tempo ragionevole. In questo il primato dei contributi offre di fatto una maggiore flessibilità rispetto al primato delle prestazioni.

5. Il Consiglio federale non ha elementi che permettano di concludere che siano stati accordati miglioramenti delle rendite in modo imprudente. Determinante per la situazione attuale è il grave e duraturo peggioramento dei mercati degli investimenti. Come ricordato precedentemente compete agli organi paritetici degli istituti di previdenza, in collaborazione con gli esperti, la responsabilità di verificare la conformità dei piani di prestazioni e del finanziamento e di introdurre eventualmente le misure necessarie.

6. Le prestazioni della LPP dovrebbero, unitamente alle rendite dell'AVS, coprire per il 60 per cento il reddito assicurato. Questo obiettivo ammonta per la LPP al 36 per cento del reddito assicurato. Partendo dal presupposto che la situazione dei tassi di interesse si svilupperà a lungo termine in armonia con l'evoluzione dei prezzi e dei salari, l'obiettivo originariamente fissato dalla LPP non dovrebbe essere in pericolo. Tra il 1985 (entrata in vigore della LPP) e il 2000 i risultati degli investimenti hanno superato il tasso di evoluzione degli stipendi, cosicché ci troviamo ad un livello superiore rispetto agli obiettivi originari. Va comunque ricordato che, rispetto alla concezione originaria si sono modificati anche altri parametri importanti per il sistema e che sono quindi necessari determinati adeguamenti. Come conseguenza l'aliquota di conversione (la formula per la conversione del capitale di vecchiaia in rendita annua) dovrà essere in futuro adeguata ogni 10 anni, tenuto conto dell'aumento dell'aspettativa di vita e dell'evoluzione a lungo termine dei tassi d'interesse. Per garantire gli obiettivi di prestazione bisognerà inoltre verificare a medio termine l'età di pensionamento non solo per l'AVS, ma anche per la previdenza professionale.

Risposta del Consiglio federale.

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