03.3138 · Interpellanza · 2003-03-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide la valutazione dell'interpellante giusta la quale gli apparecchi automatici Tactilo della Loterie Romande, gestiti in luoghi pubblici, non differiscono sufficientemente dagli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo di cui all'articolo 60 LCG. Questo problema, già affrontato dal Consiglio federale nella risposta all'interrogazione ordinaria Gysin del 26 settembre 2002 (02.1103. Campo d'applicazione della legge sulle case da gioco) era già noto nel 1998 all'atto delle discussioni riguardanti la nuova legge sulle case da gioco. Il Parlamento aveva allora ritenuto che il problema non dovesse essere trattato nella nuova LCG, ma piuttosto nel quadro della futura revisione della legge sulle lotterie (LLS). Il DFGP ha quindi istituito una Commissione peritale, composta pariteticamente da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, che ha esaminato anche questo aspetto. Il disegno della nuova legge sulle lotterie, elaborato dalla Commissione peritale, è oggetto di una procedura di consultazione sin dal dicembre 2002; tenendo conto dell'attuale situazione degli apparecchi automatici Tactilo, prevede segnatamente l'introduzione di una quota massima di ridistribuzione pari al 75 %.
Rispondiamo come segue alle singole domande:
1. per quanto concerne i giochi che attualmente i Cantoni romandi offrono sugli apparecchi automatici Tactilo si tratta fondamentalmente di giochi di lotteria cui si applica la LLS. Conformemente all'articolo 5 capoverso 1 LLS, i Cantoni sono competenti per l'autorizzazione e la vigilanza nell'ambito delle lotterie. Per gli apparecchi automatici Tactilo, attualmente in esercizio, le autorizzazioni pertinenti sono state rilasciate dai Cantoni. Poiché dal punto di vista del giocatore siffatti apparecchi, nell'aspetto esteriore e nel funzionamento pratico, non si differenziano più a sufficienza dagli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo ai sensi dell'articolo 60 LCG, esiste effettivamente il pericolo che sia aggirata la normativa sulle case da gioco. Ripetutamente la Confederazione ha reso attenti i Cantoni, e in particolare la Conférence romande de la loterie et des jeux, riguardo a questa problematica e ha loro chiesto di rinunciare a offrire siffatti giochi o per lo meno a non aumentarne il numero. Finora questi sforzi non sono stati coronati da successo. Nell'ambito dell'alta vigilanza esercitata sull'applicazione della LLS, la Confederazione non dispone finora di strumenti adatti a intervenire efficacemente. Rimane aperta la questione relativa alla possibilità d'intervento da parte dell'autorità federale competente per l'esecuzione della LCG. Tuttavia occorre rammentare in questo contesto che il legislatore, nelle discussioni sulla LCG del 1998, ha auspicato che venga fatta chiarezza nell'ambito della legislazione sulle lotterie.
2. Anche nell'ottica dell'importante fabbisogno di chiarezza riguardo agli apparecchi automatici Tactilo, il Consiglio federale ha previsto uno scadenzario serrato per la revisione della LLS. Ritiene infatti che aspettare la revisione non voglia dire creare l'evoluzione di una situazione irreversibile. Sulla base di discussioni precedenti, gli organizzatori di giochi e le istanze cantonali competenti devono essere consci del fatto che la revisione della LLS potrebbe apportare restrizioni. In siffatte circostanze, il Consiglio federale avrebbe apprezzato l'esercizio di una certa prudenza che, sul fondamento della LLS, esso non può esigere. A suo avviso l'esempio mostra chiaramente come l'attuale disciplinamento divergente delle competenze nell'ambito della LCG e della LLS rende più ardua una politica coerente in materia di giochi d'azzardo, anzi, la rende praticamente impossibile.
3. I giochi offerti sugli apparecchi automatici Tactilo sono per un gran numero di giocatori senz'altro molto più attraenti rispetto alle lotterie tradizionali. Le cifre d'affari realizzate con questi apparecchi lo mostrano chiaramente. Vi contribuiscono molti elementi, segnatamente la velocità di gioco e la quota di ridistribuzione. Il Consiglio federale è pertanto del parere che, riguardo all'offerta di questi giochi, occorra prestare particolare attenzione al potenziale di dipendenza dal gioco e alla protezione della gioventù. Conformemente al diritto vigente ne sono responsabili i Cantoni. Secondo il parere della Commissione peritale, questi aspetti devono assumere molta più importanza nel quadro della revisione della LLS.
4. Il Consiglio federale ritiene che la soluzione definitiva del problema vada trovata nel quadro della revisione della LLS. Farà tutto il possibile affinché questa revisione avvenga, come previsto, relativamente in fretta. Fino all'entrata in vigore della nuova legge, la responsabilità dell'esecuzione della vigente LLS spetta essenzialmente ai Cantoni. Il Consiglio federale si aspetta che questi si assumano tale responsabilità ed evitino evoluzioni indesiderate (elusione del disciplinamento sulle case da gioco, aumento del rischio di dipendenza dal gioco, messa in pericolo della gioventù). In tali circostanze, il Consiglio federale non considera necessaria una moratoria propriamente detta. Se si volesse comunque instaurare una siffatta moratoria per il tramite di una revisione parziale della LLS o eventualmente della LCG, non si accelererebbero di molto i tempi rispetto a una revisione totale della LLS già in corso.
Risposta del Consiglio federale.