03.3353 · Interpellanza · 2003-06-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
La divisione Coordinamento e risorse è stata creata all'interno dell'UFAFP nell'autunno del 2002 attraverso l'integrazione delle sezioni Informatica e logistica, Finanze e controlling nonché Risorse umane nell'ex divisione Clienti e coordinamento. Questa misura ha permesso di sfruttare sinergie e risparmiare un posto a livello di quadri. Nel nome della nuova divisione è stato lasciato cadere il termine "clienti". Nel frattempo, anche il sito Internet è stato adeguato di conseguenza. Il contatto con i partner, i committenti e i clienti - un'espressione, quest'ultima, corrente in tutta l'Amministrazione federale - resta però un compito fondamentale di detta divisione e dell'intero ufficio e rappresenta una premessa per un'amministrazione moderna e orientata ai servizi. Di conseguenza, nell'ambito delle sue competenze e delle sue possibilità l'UFAFP si sforza di prendere sul serio le esigenze dei vari interlocutori (stakeholder nella terminologia anglosassone) - come ad esempio l'economia o le organizzazioni non governative. È anche pronto a fornire alla popolazione interessata - o ai suoi rappresentanti politici - informazioni sulla sua attività in modo diretto, trasparente e non burocratico.
Alle domande a-c
Nell'articolo 11, l'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA, RS 172.010.1) stabilisce i principi dell'attività amministrativa:
"L'Amministrazione federale opera nel quadro del diritto federale e degli obiettivi e priorità fissati dal Consiglio federale. Essa osserva in particolare i seguenti principi:
a. riconosce tempestivamente il nuovo fabbisogno operativo e ne deduce obiettivi, strategie e provvedimenti;
b. ordina le sue attività corrispondentemente all'importanza e all'urgenza.
c. fornisce le sue prestazioni tenendo conto delle aspettative dei cittadini, in modo sostenibile, efficace e economico."
L'ordinanza del 6 dicembre 1999 sull'organizzazione del DATEC (Org-DATEC, RS 172.217.1) precisa i compiti dell'UFAFP:
"Art. 12 Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio
L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) è l'autorità competente in materia di protezione dell'ambiente.
Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:
a. garantire la conservazione a lungo termine e l'utilizzazione sostenibile delle risorse vitali naturali (suolo, acqua, foreste, aria, clima, diversità biologica e paesaggistica) nonché l'eliminazione dei danni loro arrecati;
b. assicurare la protezione delle persone dall'inquinamento eccessivo (provocato segnatamente dal rumore, dalle sostanze e dagli organismi nocivi, dalle radiazioni non ionizzanti, dai rifiuti, dai siti contaminati e dagli incidenti rilevanti), dalle valanghe, dagli scoscendimenti, dall'erosione e dalla caduta di pietre.
Per conseguire tali obiettivi, l'UFAFP svolge le seguenti funzioni:
a. prepara e applica le decisioni per una politica ambientale globale e coerente;
b. informa sulla situazione in materia di protezione dell'ambiente ed esegue un monitoraggio ambientale;
c. sorveglia e coordina l'esecuzione del diritto ambientale e vi partecipa, segnatamente per quanto concerne la valutazione degli effetti nell'ottica dell'impatto sull'ambiente;
d. sviluppa strumenti di economia di mercato e collabora con l'economia;
e. ricerca la cooperazione sul piano internazionale."
Per adempiere questi compiti, e in particolare per preparare e attuare una politica ambientale globale e coerente, l'UFAFP ha bisogno del contatto diretto con tutti i suoi stakeholder - tra cui figurano anche le organizzazioni non governative. È per questo motivo che l'UFAFP ha istituito la sezione Cantoni, ONG e ordinamento del territorio.
Alle domande d-e
Per poter soddisfare i principi contenuti nell'OLOGA, come il riconoscimento tempestivo di nuove necessità d'intervento, la definizione di obiettivi, nonché la rispondenza alle aspettative dei cittadini e l'efficacia, tutti i dipartimenti devono essere in contatto permanente con i loro stakeholder. Questi stakeholder includono tra l'altro associazioni di categoria e gruppi d'interesse, noti anche con il nome di organizzazioni non governative. Le ONG abbracciano quindi un ampio spettro, dalle organizzazioni ambientaliste legittimate a ricorrere alle organizzazioni dell'agricoltura.
L'organizzazione di questi contatti all'interno dei dipartimenti e degli uffici è di competenza dei dipartimenti e degli uffici stessi. Se in alcuni uffici sono presenti unità organizzative specifiche (ad esempio il Servizio ONG nella Direzione dello sviluppo e della cooperazione, DSC), in altri uffici - tra cui anche l'UFAFP - gli interlocutori delle ONG sono integrati in unità organizzative con un mandato più ampio.
Alla domanda f
Da un lato, le divisioni dell'UFAFP hanno contatti diretti con le ONG, ad esempio con l'Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque, la Federazione delle associazioni svizzere di caccia o le varie associazioni ambientaliste, per risolvere questioni tecniche. Dall'altro, la direzione dell'UFAFP si riunisce due volte all'anno con il servizio di coordinamento delle associazioni ambientaliste (Kontaktstelle Umwelt, KSU) per uno scambio di idee su problemi attuali e sulle prospettive a lungo termine della politica ambientale. Questi incontri sono preparati dalla sezione Cantoni, ONG e ordinamento del territorio, che coordina anche gli incontri annuali della direzione con i vari governi cantonali, che pure partecipano alla realizzazione degli obiettivi della LOGA e dell'Org-DATEC. La sezione è inoltre l'interlocutore dei Cantoni e delle ONG per le questioni che coinvolgono più divisioni.
Alle domande g-h
Poiché sia l'UFAFP che l'intera Amministrazione federale utilizzano i contatti con le ONG per perseguire gli obiettivi fissati nella LOGA e nell'Org-DATEC, il Consiglio federale non ritiene che questi contatti cancellino la linea di confine tra le ONG e il governo.
Risposta del Consiglio federale.