03.3403 · Interpellanza · 2003-06-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Alle domande 1 e 2
Attualmente in Svizzera l'impiego di sostanze chimiche è regolato in primo luogo dalla legge sui veleni e dall'ordinanza sui veleni, nonché dalla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e dall'ordinanza sulle sostanze. Per i mezzi di produzione agricoli valgono altresì le disposizioni della legge sull'agricoltura e della relativa ordinanza. Se la legislazione sulla protezione dell'ambiente e sull'agricoltura sono in gran parte compatibili con il diritto CE sui prodotti chimici, la legislazione sui veleni vi differisce in alcuni punti salienti. Pertanto le regolamentazioni sulle esigenze tossicologiche per la prova, sulla classificazione e sulla denominazione delle sostanze chimiche, nonché le disposizioni sulla loro messa in commercio non corrispondono agli standard CE. Il 15 dicembre 2000 l'Assemblea federale ha pertanto approvato la legge sui prodotti chimici (LPChim), la quale è destinata a sostituire la legge sui veleni ed entrerà in vigore non appena saranno state messe a punto le relative ordinanze elaborate nel quadro del cosiddetto progetto PARCHEM (progetto di diritto di esecuzione della legge sui prodotti chimici). PARCHEM è un progetto interdipartimentale, al quale partecipano diversi Uffici federali (UFSP, seco, UFAG, UFAFP). Conformemente ai settori contemplati dalle normative CE, le disposizioni rilevanti per la salute dell'uomo e la protezione dell'ambiente che poggiano sulla LPChim e sulla LPAmb vanno riunite. La relativa procedura di consultazione è prevista per l'inverno 2003/2004.
Il progetto PARCHEM mira ad adeguare la legislazione svizzera sui prodotti chimici a quella vigente nell'Ue. Pubblicato il 7 maggio 2003 dalla Commissione europea in un Libro bianco CE quale progetto preliminare per un nuovo diritto sui prodotti chimici e da essa inviato in consultazione in funzione della redazione di una proposta definitiva, PARCHEM contiene importanti innovazioni non ancora prese in considerazione nei progetti di ordinanza svizzeri. Per adattare l'ordinamento giuridico svizzero a tali norme, occorrerebbe procedere ad una revisione sia delle ordinanze, sia delle leggi. I previsti inasprimenti del diritto CE sui prodotti chimici esistono finora solo sotto forma di documento di lavoro della Commissione europea e non sono pertanto ancora vincolanti.
Il Consiglio federale ritiene che i progetti preliminari per il nuovo diritto CE sui prodotti chimici contengano nuovi elementi importanti in grado di migliorare la protezione dell'uomo e dell'ambiente. Fra queste innovazioni troviamo l'obbligo generale di effettuare esami che si applica a tutti i prodotti fabbricati in grandi quantità o importati, a prescindere che siano nuovi o già in commercio. Il Consiglio federale ha dunque l'intenzione di inserire nel diritto svizzero sui prodotti chimici tali nuovi elementi, nella misura in cui sono stati approvati dall'Ue. Come già stabilito il 30 giugno 1993 nel quadro del programma d'azione per il rinnovamento dell'economia di mercato in seguito alla decisione della popolazione di non entrare nello Spazio economico europeo, il Consiglio federale mira comunque in linea di massima ad adeguare la legislazione svizzera a quella dell'Ue. Le modifiche previste graveranno ulteriormente sull'economia e sull'amministrazione.
Alla domanda 3
Già oggi spetta al fabbricante dimostrare che il suo prodotto, se usato correttamente, non può nuocere né all'uomo né all'ambiente. Tale principio è contemplato sia nella legge sulla protezione dell'ambiente che nella legge sui prodotti chimici.
Alla domanda 4
Il Consiglio federale ritiene che l'obbligo di autorizzazione previsto per le sostanze che persistono nell'ambiente, che possono accumularsi nella catena alimentare o che sono particolarmente tossiche (sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) costituisca uno dei principali elementi con cui l'Ue vuole migliorare il diritto sui prodotti chimici. Inoltre, l'Ue pone in modo mirato le sue priorità sulle sostanze potenzialmente molto pericolose. Nella misura in cui tale strumento sarà effettivamente adottato dall'Ue, la Svizzera esaminerà in che modo sarà possibile introdurre sul suo territorio simili provvedimenti al fine di giungere ad un'armonizzazione e ad un livello di protezione quanto più alto possibile.
Alla domanda 5
Indipendentemente dagli attuali sviluppi, il Consiglio federale mira da tempo ad una collaborazione con l'Ue nell'ambito dell'esecuzione del diritto sui prodotti chimici. Durante i negoziati nel quadro degli Accordi bilaterali I si era previsto di inserire gli aspetti inerenti il controllo dei prodotti chimici nell'Accordo fra la CE e la Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA). Durante le trattative si è tuttavia constatato che non esistevano ancora le premesse necessarie per inserire il capitolo sui prodotti nell'Accordo, ovvero non esisteva l'equivalenza delle diverse legislazioni.
I progetti di ordinanze attualmente elaborati nel quadro del progetto PARCHEM mirano proprio a raggiungere l'equivalenza al diritto CE vigente. Per realizzare questo vecchio obiettivo occorrerà infine verificare su tale base, in che modo sia possibile ampliare, nel quadro degli sforzi compiuti per aggiornare l'Accordo, il campo d'applicazione dell'MRA agli aspetti inerenti il controllo dei prodotti chimici.
Per quanto riguarda la possibile adesione della Svizzera ad una agenzia europea per i prodotti chimici, il Consiglio federale prenderà in esame a tempo debito la questione alla luce delle premesse necessarie per il riconoscimento dell'equivalenza.
Risposta del Consiglio federale.