Protezione rafforzata contro i creditori nel diritto dell'esecuzione e del fallimento
03.446 · Iniziativa parlamentare · 2003-06-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Avvalendomi delle facoltà concesse dall'articolo 160 della Costituzione e dall'articolo 21bis della LRC, sottopongo una iniziativa parlamentare in forma generica con il seguente obiettivo:
La legge federale sull'esecuzione e il fallimento va modificata per quanto concerne gruppi d'imprese e imprese quotate in borsa nel senso che in caso di insolvenza e procedura concordataria la loro protezione nei confronti dei creditori sia rafforzata e la continuazione della loro attività imprenditoriale facilitata.
Begründung
Il caso Swissair ha chiaramente mostrato che per le grandi società - di importanza economica nazionale - un fallimento o una liquidazione sono quasi impossibili, a meno di un costoso intervento dell'ente pubblico. In partica sono imprese "too big to fall", troppo grandi per fallire. L'esperienza di Swissair e simili esperienze all'estero dimostrano che la legge sull'esecuzione e il fallimento deve essere adeguata in caso di insolvenza di grandi imprese e gruppi di imprese.
Il Consiglio federale nelle sue ampie prese di posizione in merito alle mozioni Lombardi, consigliere agli Stati (01.3673, Il dopo "Swissair". Modificare la legge sull'esecuzione e il fallimento?) e Strahm, consigliere nazionale (01.3715, Riforma del diritto in materia di esecuzione e fallimento) ha per il momento negato la necessità di un cambiamento di legge e rinviato alla revisione internazionale in atto nel quadro dell'UE e dell'Uncitral. Dal canto nostro, rimandiamo invece alle pubblicazioni di esperti della giurisprudenza economica i quali dichiarano che la Svizzera ha bisogno di "un modo meno rigido di trattare la liquidazione e l'insolvenza" (Benedict F. Christ, LL.M., in "NZZ" del 17 aprile 2003).
Secondo la legge sui fallimenti americana (Chapter 11) è più semplice per le società indebitate ricevere nuovi crediti, perché i nuovi finanziatori rientrano nel rango prima dei creditori esistenti.
Inoltre, secondo il "Chapter 11", per il piano di risanamento non è necessario l'accordo preventivo dei creditori, che richiede tempi lunghi. Il risanamento dell'impresa viene in questo caso semplificato e una procedura in tal senso può essere inoltrata prima di quanto avviene in Svizzera per una procedura di concordato. Questo permette e semplifica la continuità aziendale anziché imporre il fallimento. Con ciò viene assicurato il mantenimento tanto dei posti di lavoro quanto del know-how.
Penso quindi ai seguenti cambiamenti del diritto del fallimento:
1. In caso di insolvenza incombente, gli organi devono poter agire in modo più tempestivo (CO 725) e una procedura di risanamento deve poter essere avviata più velocemente (richiamiamo le proposte del Prof. Böckli a questo riguardo: Peter Böckli, Revisionsfelder im Aktienrecht und Corporate Governance, Rivista dell'associazione dei giuristi cernesi, volume 138.2002, quaderno 11, pagina 727).
2. La protezione dai creditori preesistenti deve essere accentuata e va autorizzato l'accesso a nuovi crediti.
3. L'esigenza dell'accordo dei creditori preesistenti in caso di procedura di risanamento deve essere rinviata o ridotta nell'importanza.