Verso un monopolio dei gestori di casinò in Svizzera?
04.3122 · Interpellanza · 2004-03-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Dall'apertura dei nuovi casinò autorizzati dalla Commissione federale delle case da gioco (CFCG), si sta assistendo a un aumento delle concentrazioni e delle chiusure.
Il casinò di Arosa ha chiuso i battenti, mentre il casinò di Zermatt non è in grado di aprire. Nel frattempo, il gruppo Accor e il gruppo Barrière hanno dato vita a un gruppo unico, embrione di un super-gruppo europeo. Il gruppo Accor detiene il 60 per cento del casinò del Giura e il 100 per cento di quello di Granges-Paccot. Il gruppo Barrière è dal canto suo l'azionista principale del casinò di Montreux.
Parallelamente a queste concentrazioni europee, questi due gruppi hanno operato una fusione con la società Colony (USA). Di fatto, queste società controllano già tre casinò romandi.
Alla luce di questa situazione preoccupante, chiedo al Consiglio federale:
1. Segue attivamente l'evoluzione della concentrazione monopolistica in atto in questo settore del mercato in piena espansione?
2. Tale repentino mutamento della situazione non richiede forse una modifica urgente della legge, mirante a impedire la costituzione di un monopolio privato nel settore delle case da gioco?
3. Di quali strumenti supplementari è stata dotata la Polizia federale delle case da gioco per sorvegliare e controllare questo settore? Quando sarà finalmente presentato al Parlamento un rapporto che faccia il punto della situazione?
4. Quando un casinò chiude o non può aprire malgrado gli sia stata rilasciata la relativa autorizzazione, la CFCG ha il dovere di aprire il mercato a gruppi non monopolistici o a progetti d'interesse pubblico?
Stellungnahme des Bundesrates
L'autore dell'interpellanza rileva che nel settore delle case da gioco è in atto un processo di concentrazione. Egli teme che possano costituirsi dei monopoli privati e chiede al Consiglio federale se non ritiene opportuno che le autorità intervengano per contrastare tali sviluppi.
Innanzitutto, occorre ricordare i campi d'applicazione delle diverse leggi che potrebbero essere invocate in relazione alla fattispecie in questione, nonché le competenze d'intervento delle varie autorità.
La legge federale sul gioco d'azzardo e le case da gioco (legge sulle case da gioco; LCG; RS 935.52) si propone di garantire una gestione sicura e trasparente dei giochi, di impedire la criminalità e il riciclaggio di denaro nelle case da gioco o tramite le stesse e di prevenire le conseguenze socialmente nocive del gioco, promuovendo nel contempo il turismo e procurando entrate alla Confederazione e ai Cantoni (art. 2 LCG). La LCG prevede che una concessione può essere rilasciata se il richiedente e i suoi aventi diritto economici dispongono di mezzi finanziari propri sufficienti, godono di una buona reputazione e offrono tutte le garanzie per un'attività irreprensibile (art. 12 cpv. 1 lett. a LCG), e se il richiedente e i possessori di quote hanno dimostrato la provenienza lecita dei mezzi finanziari a disposizione (art. 12 cpv. 1 lett. b LCG). Il mercato deve svolgere la sua funzione entro questi limiti.
Dal canto suo, la legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (legge sui cartelli; LCart;SR 251) ha lo scopo di impedire gli effetti nocivi di ordine economico o sociale dovuti ai cartelli e alle altre limitazioni della concorrenza e di promuovere in tal modo la concorrenza nell'interesse di un'economia di mercato fondata su un ordine liberale.
1. Il Consiglio federale segue con attenzione l'evoluzione in atto nel settore delle case da gioco. Il Consiglio federale non condivide il parere dell'autore dell'interpellanza, secondo cui il settore delle case da gioco si sta dirigendo verso un monopolio. In un sistema basato sull'economia di mercato e nelle condizioni quadro attuali, le fusioni e le concentrazioni di imprese sono un fenomeno normale. Spetta alla Commissione della concorrenza (Comco), incaricata dell'attuazione della LCart, prevenire gli abusi e impedire gli effetti nocivi di ordine economico e sociale. Se le condizioni poste dalla LCart sono soddisfatte, la Comco è responsabile dell'analisi e del controllo delle concentrazioni anche nel settore delle case da gioco. Anche le concentrazioni di aziende con sede all'estero sottostanno a tale controllo, purché siano raggiunti i valori soglia di cui all'articolo 9 LCart. Secondo tale articolo, i progetti di concentrazioni di imprese vanno annunciati alla Comco se le imprese partecipanti hanno realizzato congiuntamente una cifra d'affari di almeno 2 miliardi di franchi o una cifra d'affari in Svizzera di almeno 500 milioni di franchi, e almeno due delle imprese partecipanti hanno realizzato in Svizzera una cifra d'affari di almeno 100 milioni di franchi ognuna. La Comco segue l'evoluzione generale del mercato. Se viene a conoscenza di un progetto di concentrazione, di norma procede a un esame sommario della situazione, stabilendo se la concentrazione debba essere annunciata. La cifra d'affari realizzata sinora in Svizzera dai gruppi Accor, Barrière & Colony e Didot-Bottin è inferiore ai valori soglia summenzionati. La Comco non ha quindi motivo di intervenire. Da parte sua, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) ha il compito di esaminare qualsiasi modifica relativa al capitale o al diritto di voto comportante una concentrazione nelle stesse mani superiore al 5 per cento.
2. Come illustrato nella risposta alla domanda 1), esistono strumenti legali atti a controllare i processi di concentrazione. La CFCG e la Comco dispongono già in base all'attuale legislazione di sufficienti possibilità d'intervento, se la situazione descritta dall'autore dell'interpellanza dovesse effettivamente evolvere negativamente e produrre effetti nocivi. Se le condizioni per il rilascio della concessione non sono più soddisfatte, o se non è più garantita una gestione sicura e trasparente dei giochi o i mezzi finanziari sono di dubbia provenienza, la CFCG può ad esempio sospendere o revocare la concessione. Può inoltre infliggere sanzioni amministrative per un importo massimo pari al 20 per cento del prodotto lordo dei giochi. La CFCG può anche prendere le misure necessarie al ripristino dello stato legale o alla soppressione delle irregolarità (art. 50 LCG). Se un'impresa omette di annunciare una concentrazione, la Comco può infliggerle dal canto suo una multa sino a un milione di franchi. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessaria una revisione della LCG.
3. Spetta alla CFCG esercitare il controllo sulle case da gioco. L'organico della CFCG è adeguato all'ampiezza dei compiti che è chiamata ad assolvere. Se la CFCG constata che un gestore è venuto meno all'obbligo di annunciare una concentrazione di imprese, può informare la Comco a titolo di assistenza amministrativa.
Sia la Comco che la CFCG sono tenute a informare in modo adeguato l'opinione pubblica e a presentare al Consiglio federale un rapporto d'attività annuale. Per quel che concerne le case da gioco, il 24 ottobre 2001 il Consiglio federale ha incaricato la CFCG di presentargli entro l'autunno 2006 una valutazione complessiva del panorama svizzero delle case da gioco. I risultati saranno portati alla conoscenza del pubblico.
4. No. Se viene revocata, la concessione si estingue senza che il concessionario abbia diritto a un indennizzo. La concessione non è cedibile (art. 17 LCG). Spetta al Consiglio federale stabilire se occorra rilasciare nuove concessioni, e nel 2006 sarà appunto chiamato a decidere al riguardo. Se giungerà alla conclusione che la creazione di nuove case da gioco è giustificata, le nuove concessioni verranno rilasciate alle condizioni previste dagli articoli 10 segg. LCG, come accaduto per le concessioni del biennio 2000/2001. Ai richiedenti sarà garantita una procedura equa, in cui per tutti varranno le stesse condizioni.
Risposta del Consiglio federale.