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04.3158 · Interpellanza · 2004-03-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Entwurf

Dieci mesi fa, l'iniziativa popolare per quattro domeniche senz'auto all'anno ha ottenuto il 37 % di SÌ, che può essere considerato un risultato molto lusinghiero. Un argomento spesso ripetuto dai fautori del NO, e che sicuramente ha condizionato l'esito della votazione, era che anche senza dover modificare la legislazione federale, già oggi Comuni e Cantoni potrebbero organizzare domeniche senz'auto a livello locale, regionale o cantonale. In considerazione del fatto che in diverse regioni del nostro Paese circolano idee per l'organizzazione di giornate senz'auto regionali o cantonali e che da parte delle autorità cantonali vengono espressi in parte dubbi in merito alla competenza di istituire giornate di questo genere, si desidera sapere qual è esattamente la situazione dal punto di vista giuridico. Si pongono quindi le seguenti domande concrete che rivolgo al Consiglio federale:1. È vero che in base alla legislazione attuale i Comuni, le regioni e i Cantoni hanno già oggi la competenza di indire giornate senz'auto sul loro territorio? Se così è, occorre un'autorizzazione da parte di organi federali (quali?), oppure è necessario consultarli preventivamente?2. Se così non è: quali basi legali devono essere modificate e in che modo, affinché i Cantoni o le regioni possano indire autonomamente domeniche senz'auto?3. Nel caso in cui per indire giornate senz'auto cantonali e regionali fosse necessaria la modifica del diritto federale, il Consiglio federale è disposto a chiedere al Parlamento, o ad effettuare in prima persona, una modifica delle relative basi legali?

Stellungnahme des Bundesrates

I Cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade. Essi possono delegare tale competenza ai Comuni. La circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade che non sono aperte al grande transito può essere vietata completamente o limitata temporaneamente (art. 3 cpv. 2 e 3 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale, LCStr; RS 741.01).

In base all'articolo 3 capoverso 4 LCStr, i Cantoni possono emanare misure di restrizione funzionale del traffico. Nell'ambito della trattazione dell'iniziativa per le domeniche senz'auto, il Consiglio federale ha esaminato l'ammissibilità di divieti di circolazione domenicali localmente limitati ed è giunto alla conclusione che i Cantoni possono emanare divieti di circolazione sul loro territorio, poiché si tratta di misure di restrizione funzionale del traffico. Sono quindi possibili divieti di circolazione temporanei nelle città. La competenza dei Cantoni si limita tuttavia alla rete delle strade principali e delle strade comunali. Per quanto riguarda le strade nazionali di prima e seconda classe (autostrade e semiautostrade), la competenza è dell'Ufficio federale delle strade.

Le misure di restrizione del traffico ordinate dai Cantoni devono essere oggetto di una decisione e pubblicate con l'indicazione dei rimedi giuridici. Esse possono infatti essere impugnate. In ultima istanza è il Tribunale federale a decidere sulla loro ammissibilità, in particolare per quanto riguarda l'aspetto della proporzionalità. Per il traffico di transito deve essere predisposta un'alternativa adeguata. Eventualmente devono rimanere aperte alcune strade con funzione di collegamento (strade principali o anche strade secondarie).

In questo contesto si rimanda anche all'opuscolo "Giornate senz'auto - Cronistoria, esempi e attuazione", pubblicato dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE). Questa guida descrive la nascita dell'idea delle giornate senz'auto a livello politico in Svizzera, presenta diverse varianti di manifestazioni di questo genere e fornisce consigli pratici per la loro organizzazione.

Considerato quanto finora esposto, non si ritiene necessario rispondere alle domande 2 e 3.

Risposta del Consiglio federale.