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04.3253 · Interpellanza · 2004-05-07

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Per diffondere i loro programmi e raggiungere il pubblico è essenziale per le televisioni private poter accedere alle reti via cavo. Questo sia perché il nostro Paese ha un'ottima copertura via cavo sia perché le rare frequenze terrestri sono innanzitutto utilizzate per trasmettere i programmi della SSR.

L'aumento del numero di reti disponibili e il numero sempre maggiore di servizi di telecomunicazione trasmessi su reti via cavo (Internet a banda larga, telefonia vocale) hanno ridotto le capacità di trasmissione via cavo. Di conseguenza, le possibilità tecniche attuali non sono sufficienti a soddisfare tutti i desideri di trasmissione.

Gli esercenti di reti via cavo possono in linea di principio scegliere quali programmi proporre sulle loro reti. Quando si tratta di programmi apprezzati dal pubblico, questa prassi non solleva problemi. È nell'interesse degli esercenti di reti via cavo includere questi programmi nella loro offerta, così da proporre ai loro abbonati una gamma di programmi interessanti contrastando nel contempo la concorrenza della diffusione via satellite.

Quando un esercente di rete via cavo non accetta di diffondere un'emittente nella sua rete, il diritto prevede determinate possibilità di rettificare la situazione. Si tiene conto del fatto che di norma in ogni regione esista una sola rete via cavo e che l'esercente di rete via cavo locale detenga de facto il monopolio. Ad ogni modo questa situazione è destinata a cambiare a medio termine, quando i fornitori di servizi di telecomunicazione potranno trasmettere i programmi mediante le loro infrastrutture, facendo così concorrenza alle reti via cavo locali. Una prova di questo è stata nel frattempo iniziata da Bluewin, la filiale di Swisscom.

Le legge sulla radiotelevisione (LRTV) prevede due casi in cui un esercente di rete via cavo è tenuto a ridiffondere un programma nella sua rete:

- Esiste in primo luogo un obbligo generale di ridiffusione ("must-carry-rule") dei programmi della SSR e di tutti i programmi televisivi non codificati, che hanno ricevuto una concessione per la zona di copertura della rete via cavo e vi sono diffusi per via terrestre (art. 42 LRTV).

- Inoltre, un esercente di rete via cavo può essere obbligato dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) a diffondere anche altri programmi di emittenti che beneficiano di una concessione per la regione in cui è attivo. Quest'obbligo può essere sancito se la rete dispone ancora di capacità libere o se il programma in questione contribuisce in modo speciale all'adempimento del mandato di prestazioni radiotelevisivo (art. 47 LRTV).

Con questi strumenti giuridici è possibile prendere sufficientemente in considerazione i bisogni specifici della politica dei media. Se non vengono toccati particolare interessi in materia di politica dei media e se, di conseguenza, non sono soddisfatti i presupposti per decretare un obbligo di ridiffusione, per i rapporti tra l'emittente e l'esercente di rete via cavo è applicabile il diritto generale. In questo contesto, occorre determinare se rifiutando di inserire un programma nella sua rete, l'esercente abusa della sua posizione dominante sul mercato ai sensi dell'art. 7 della legge sui cartelli.

Domande 1 -- 3

"ZüriPlus" non soddisfa i presupposti necessari a rientrare nel campo d'applicazione dell'obbligo di ridiffusione previsto all'art. 42 LRTV. Per questo motivo l'emittente ha inoltrato all'UFCOM una domanda d'accesso alla rete conformemente all'art. 47 LRTV. L'Ufficio federale è giunto alla conclusione che non soddisfa le esigenze sancite da quest'articolo e ha respinto la domanda. Presso il DATEC è attualmente pendente un ricorso contro tale decisione. Se quest'istanza dovesse anch'essa pronunciarsi in modo negativo, "ZüriPlus" potrebbe interporre un ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale. Poiché le domande formulate concernono una procedura in corso, il Consiglio federale non può pronunciarsi sulla controversia in questione.

Domanda 4

Come il diritto vigente, il progetto della nuova LRTV contiene gli strumenti che permettono ai programmi che contribuiscono in modo speciale all'adempimento del mandato di prestazioni costituzionale in materia radiotelevisiva di accedere alle reti via cavo. In futuro, le emittenti che non necessitano delle rare frequenze terrestri e che non ricevono aliquote dei canoni di ricezione non avranno più bisogno di una concessione. Alla luce di questi fatti, sarebbe esagerato inserire nella legge un obbligo generale di diffusione applicato a tutti i programmi senza tener conto delle prestazioni offerte delle emittenti.

Risposta del Consiglio federale.