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04.3812 · Mozione · 2004-12-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'autore della mozione motiva sostanzialmente la sua proposta di completamento dell'articolo 261bis del Codice penale (CP) e dell'analogo articolo 171c del Codice penale militare (CPM) asserendo che tali disposizioni, così come formulate, non si sarebbero rivelate efficaci. Inoltre, tali articoli sarebbero alla base di ingerenze dirette nella sfera privata dei cittadini e violerebbero quindi in modo inammissibile la libertà di espressione. L'autore della mozione rinvia a tal riguardo alla decisione del Tribunale federale del 27 maggio 2004 (DTF 130 IV 111), che attraverso una nuova interpretazione della nozione di carattere pubblico avrebbe notevolmente esteso il campo d'applicazione della norma antirazzismo. Di conseguenza, sempre secondo la mozione, anche una barzelletta raccontata al bar dello sport potrebbe essere considerata punibile.

Con una motivazione molto simile, la mozione Hess dell'8 ottobre 2004 (04.3607) chiede non la semplice modifica, ma la soppressione dell'articolo 261bis CP nonché l'adozione di disposizioni legali a garanzia della libertà d'espressione. Il 10 dicembre 2004, il Consiglio federale ha espresso il proprio parere, manifestando da un lato comprensione per il timore che la nuova giurisprudenza del Tribunale federale concernente la nozione di carattere pubblico nell'articolo 261bis CP possa in futuro fondare l'applicazione della norma anche alle conversazioni attorno al bar dello sport. D'altro lato il Consiglio federale fuga questo timore, ricordando che le persone riunite al bar dello sport sono in linea di principio legate da vincoli di amicizia e le loro relazioni sono improntate alla fiducia, ciò che fa propendere per il carattere privato delle esternazioni. In altri termini, il Consiglio federale parte dal presupposto che i tribunali non considerano punibile ciò che viene detto al bar dello sport, purché non possa essere facilmente udito anche da terzi. Nel contesto delle critiche espresse nei confronti dell'articolo 261bis CP, nella mozione Hess si chiede inoltre l'adozione di misure legislative: il Consiglio federale ha rilevato in proposito che l'articolo 16 della Costituzione federale garantisce espressamente la libertà d'espressione e ha ritenuto per il momento superflua l'emanazione di ulteriori disposizioni legali per la tutela di questo diritto fondamentale. Tali considerazioni vanno confermate nell'ambito del presente parere.

Con le sue diverse nozioni giuridiche indefinite, l'articolo 261bis CP (e l'art. 171c CPM) pone problemi di interpretazione. È quindi naturale che, dalla sua introduzione, le critiche non si siano mai completamente placate e sia stata chiesta più volte la sua modifica o la sua abrogazione. Una disposizione penale sulla discriminazione razziale, della cui necessità il Consiglio federale è convinto, non può fare a meno di implicare nozioni giuridiche indeterminate. Ciò è dimostrato dalla presente mozione e da interventi precedenti (cfr. Mozione Gusset. Articolo contro il razzismo. Revisione, 97.3327; Petizioni Emil Rahm. Protezione della libera formazione delle opinioni, 97.2028 e Disposizione penale sul razzismo, art. 261bis CP, 00.2012), con i quali si esigevano modifiche che a loro volta contenevano nuove nozioni giuridiche indeterminate. Il completamento proposto non permette quindi di realizzare lo scopo perseguito dall'autore della mozione, ossia quello di evitare in futuro ulteriori malintesi e interpretazioni errate. Non può in particolare essere revocata l'estensione del campo d'applicazione della norma, operata dal Tribunale federale mediante l'interpretazione della nozione di carattere pubblico. L'articolo 261bis CP, pertanto, non può essere limitato nel punto che solleva le maggiori critiche.

D'altronde, parrebbe per lo meno eccessivo voler aggiungere agli elementi costitutivi enumerati al comma 3 (atti lesivi della dignità umana) anche l'esigenza relativa al perturbamento della tranquillità pubblica.

Come ritenuto dal Consiglio federale nel secondo e terzo rapporto della Svizzera, del maggio 2000, al Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale, l'articolo 261bis CP ha sempre potuto essere applicato in modo opportuno e coerentemente ai principi che reggono lo Stato di diritto (UN Doc. CERD/C351/Add.2). Il Consiglio federale ritiene che ciò valga anche quando occorre giudicare affermazioni pronunciate in ambito politico. Questa posizione è corroborata da una recente decisione del Tribunale d'appello bernese, confermata dal Tribunale federale con decisione 6S.64/2004 del 6 ottobre 2004, sulla base della quale il comandante della polizia di Bienne è stato scagionato dall'accusa di discriminazione razziale.

Per questi motivi, il Consiglio federale respinge il completamento dell'articolo 261bis CP e dell'articolo 171c CPM richiesti nella presente mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.