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Vietare i proiettori laser indirizzati verso il cielo

05.3822 · Mozione · 2005-12-14

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un progetto di legge al fine di vietare sul territorio della Confederazione elvetica l'utilizzazione di proiettori laser (skybeamer).

Begründung

I cosiddetti "skybeamer" non solo consumano molta energia, ma disturbano anche gli uccelli in volo. Gli uccelli notturni si lasciano guidare dalle stelle. Nonostante cerchino la loro direzione anche con l'aiuto del campo magnetico terrestre, preferiscono affidarsi a punti di riferimento ottici. Stando a informazioni rilasciate dalla stazione ornitologica di Sempach, gli skybeamer, sempre più utilizzati per pubblicizzare o accompagnare manifestazioni di ogni tipo, costituiscono un notevole fattore di disturbo per i volatili. Infatti, gli uccelli si spaventano quando vengono investiti dai fasci di luce dei proiettori laser.

La città di Burgdorf ha già vietato l'impiego di skybeamer. Nel ponderare tale decisione, le autorità cittadine hanno ritenuto che i riflettori costituiscano un problema indipendentemente dai risvolti legati alla protezione degli animali. Fra gli aspetti citati nella motivazione della decisione vi sono infatti anche il forte consumo energetico, i pregiudizi arrecati alla sicurezza dei voli come pure le reazioni registrate nella popolazione, che considera i proiettori una fonte di inquinamento luminoso. L'impiego irragionevole a scopo commerciale di tali proiettori è criticato anche da associazioni e gruppi d'astronomi come pure dai gestori d'osservatori, i quali affermano che l'osservazione e la contemplazione del cielo sono state, in parte, fortemente pregiudicate.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

I proiettori laser, o "skybeamer", si distinguono per l'elevata intensità di irraggiamento e la lunga gittata. Le emissioni luminose provenienti da questi impianti possono produrre effetti negativi sulla sicurezza di volo, sulla circolazione stradale, sugli animali e sul paesaggio. Pertanto, a seconda del luogo e dell'impiego dei proiettori, è opportuno adottare misure volte a limitare tali emissioni. Nel caso in cui venga messa in pericolo la sicurezza di volo, ad esempio, l'Ufficio federale dell'aviazione civile ordina i necessari provvedimenti secondo l'articolo 15 della legge federale sulla navigazione aerea.

Nei singoli casi le emissioni luminose devono essere limitate già sin d'ora in applicazione del principio di prevenzione previsto dalla legge sulla protezione dell'ambiente e dalla legge sulla protezione della natura e del paesaggio. Pertanto, senza una revisione dei relativi dispositivi di legge, l'introduzione su tutto il territorio nazionale di un divieto d'utilizzazione generale dei proiettori laser rivolti verso il cielo non sarebbe possibile.

Comunque, come già spiegato nella risposta all'interpellanza Graf 04.3426, al momento vi sono ragioni di sussidiarietà e di proporzionalità che inducono il governo a considerare inappropriata l'introduzione su tutto il territorio elvetico di un divieto di utilizzazione dei proiettori laser rivolti verso il cielo.

I cantoni e i comuni sono comunque liberi di emanare i necessari atti normativi per vietare o limitare l'esercizio di questi proiettori. A tale scopo possono tenere conto delle raccomandazioni per la prevenzione delle emissioni luminose, pubblicate dalla Confederazione alla fine del 2005 e destinate alle autorità esecutive (raccomandazioni "Prevenzione delle emissioni luminose". Ambiente-Esecuzione. Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio - ora Ufficio federale dell'ambiente - 2005; www.buwalshop.ch).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.