Misure efficaci contro la disoccupazione giovanile. Migliorare l'orientamento professionale, negli studi e nella carriera
05.402 · Iniziativa parlamentare · 2005-03-16
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
La legge federale sulla formazione professionale (LFPr) va modificata come segue:
Capitolo 5 Procedure di qualificazione, attestati, certificati e titoli
Sezione 1 Disposizioni generali
...
Art. 35 Promozione di altre procedure di qualificazione
Cpv. 1
La Confederazione può sostenere organizzazioni che sviluppano oppure offrono altre procedure di qualificazione.
Cpv. 2
Per altre procedure di qualificazione offerte dai Cantoni in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro non può essere riscossa alcuna tassa.
...
Capitolo 7 Orientamento professionale, negli studi e nella carriera
Art. 49 Principio
Cpv. 1
L'orientamento professionale, negli studi e nella carriera ha lo scopo di sostenere i giovani e gli adulti nella scelta di un indirizzo professionale o di studio oppure nella pianificazione della carriera professionale.
Cpv. 2
Esso consiste in un servizio di informazione e in un servizio di orientamento personalizzato.
Cpv. 3
Esso informa presso le scuole professionali di base e le scuole medie in merito alla formazione professionale superiore e sulla formazione professionale continua.
Cpv. 4
L'offerta di base dell'orientamento professionale, negli studi e nella carriera è gratuito per i giovani ei giovani adulti di età inferiore a 30 anni e per le persone che non hanno ultimato una formazione a livello secondario II.
...
Capitolo 8 Partecipazione della Confederazione alle spese per la formazione professionale
...
Art. 55 Contributi per prestazioni particolari di interesse pubblico
Cpv. 1
...
Lett. b
l'informazione e la documentazione avvengono in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro di cui all'articolo 1 capoverso 1; lo sviluppo, la produzione e la distribuzione possono essere affidati a organizzazioni private (art. 5 lett. a);