Armi svizzere in Iraq nonostante tutto?
06.1024 · Interrogazione · 2006-03-23
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Le decisioni del Consiglio federale concernenti le proposte del gruppo interdipartimentale sulle competenze e procedure relative al trattamento delle esportazioni di materiale bellico mirano soprattutto ad impedire che in futuro si ripropongano problemi simili a quelli sorti nell'estate del 2005, in relazione ad esportazioni di materiale bellico obsoleto. In quell'occasione, il Consiglio federale ha, tra l'altro, rinunciato - in seguito alle forti pressioni esercitate dall'opinione pubblica - ad una prevista vendita di materiale bellico all'Iraq. Per questo motivo, attualmente il materiale bellico eccedente deve essere in primo luogo rivenduto al Paese di origine oppure riconsegnato a quest'ultimo, gratuitamente e senza condizioni.
Tuttavia, la nuova regolamentazione suscita alcuni interrogativi:
1. La nuova regolamentazione consentirebbe anche di concludere affari, precedentemente non autorizzati, con l'Iraq o il Cile, con gli Stati Uniti o la Germania a fungere da piattaforma del commercio di materiale bellico?
2. In caso affermativo, per quale ragione il Consiglio federale parla comunque di una considerevole limitazione delle esportazioni di materiale bellico obsoleto?
3. Perché il Consiglio federale non richiede alcuna dichiarazione di non riesportazione agli Stati, come ad esempio gli Stati Uniti, che esportano materiale bellico in Paesi verso i quali la Svizzera non potrebbe esportare, considerata la vigente normativa in materia?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ha deciso che in futuro il materiale bellico eccedente verrà prioritariamente venduto o restituito gratuitamente e senza condizioni (relative ad una sua ulteriore utilizzazione o alla sua riesportazione) al Paese di provenienza. Come seconda possibilità (e con il consenso del Paese di provenienza), previa presentazione di una dichiarazione di non riesportazione il materiale bellico verrà venduto agli Stati contemplati dall'allegato 2 dell'ordinanza sul materiale bellico. Diversamente, si procederà al deposito, o se del caso, alla valorizzazione del materiale in Svizzera.
In merito alle singole domande:
1. Non è possibile escludere completamente che il materiale bellico eccedente venga riesportato dal Paese di provenienza verso Paesi che la Svizzera non ammette come Stati destinatari. Va sottolineato che la restituzione di materiale bellico al Paese di provenienza è sempre soggetta ad un'autorizzazione svizzera d'esportazione. Di conseguenza, in ogni caso la Svizzera decide sia in merito all'eventuale restituzione, sia riguardo al momento in cui quest'ultima avviene. Del resto, recentemente non è stata respinta nessuna domanda concernente esportazioni in Cile.
2. Rispetto al passato, la valorizzazione del materiale bellico eccedente decisa dal Consiglio federale risponde a criteri considerevolmente più restrittivi: infatti, è possibile vendere detto materiale soltanto al Paese di provenienza o ad uno dei 25 Stati attualmente contemplati dall'elenco di cui all'allegato 2 dell'ordinanza sul materiale bellico. Si tratta dei Paesi che aderiscono a tutti i regimi di controllo delle esportazioni. Vengono così permesse transazioni di materiale bellico fuori uso soltanto con gli Stati la cui politica in materia di controlli delle esportazioni soddisfa determinati standard. A titolo di paragone, nel 2005 la Svizzera ha esportato materiale bellico in 72 Paesi.
3. Quando il materiale bellico viene restituito al Paese di provenienza si rinuncia alla richiesta di una dichiarazione di non riesportazione. Infatti, pur nel rispetto di detta dichiarazione, il Paese in questione sarebbe senz'altro in grado di esportare materiale identico o simile a quello ripreso, sfruttando la propria produzione.
Risposta del Consiglio federale.