06.3058 · Mozione · 2006-03-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a formulare l'articolo 8a LEF in modo che, in mancanza di iscrizioni, le informazioni sull'esecuzione nell'ambito delle transazioni commerciali possano essere ottenute gratuitamente per telefono. Al fine di tutelare i diritti della personalità, vi deve essere la possibilità di richiamare chi richiede le informazioni. Se vi sono iscrizioni, occorre ridurre il termine entro il quale fornire informazioni per scritto, portandolo a un massimo di due giorni lavorativi.
Begründung
Oggi chi vuole ottenere informazioni tratte dal registro delle esecuzioni in materia di transazioni commerciali deve superare ostacoli burocratici. Poiché le informazioni, a prescindere dall'esistenza di un'iscrizione nel registro, devono essere fornite per scritto, l'onere per i comuni e per il richiedente è sproporzionatamente importante. La procedura è inoltre chiaramente troppo lunga. Essa dovrebbe durare al massimo due giorni lavorativi: in ambito contrattuale l'ottenimento di informazioni concernenti eventuali esecuzioni è indispensabile. Occorre quindi evitare che le lungaggini burocratiche ritardino la conclusione di contratti.
Il fatto di poter ottenere informazioni sulle esecuzioni in tempi rapidi e senza ostacoli burocratici tutela sia gli interessi del creditore che quelli del debitore. In tal modo si riduce il numero di consegne a pagatori problematici.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'ottenimento di informazioni tratte dal registro delle esecuzioni riveste una grande importanza da un punto di vista economico, soprattutto perché permette di assicurarsi della solvibilità delle persone. L'emolumento riscosso per questa prestazione di servizio pubblico è regolato dal diritto federale, e il suo ammontare è relativamente modico. In assenza di motivi imperativi, la Confederazione non può obbligare i cantoni a fornire prestazioni gratuite, tanto più che nel caso in esame la verifica effettuata nel registro delle esecuzioni, al fine di stabilire se una persona vi è iscritta, genera sempre un certo volume di lavoro.
Nella prassi chi richiede informazioni concernenti esecuzioni generalmente le riceve in tempo utile. È possibile ottenere informazioni sul posto (dopo aver fornito spiegazioni all'ufficio d'esecuzione), per scritto o per fax. Le informazioni richieste per fax di solito vengono ottenute il giorno stesso. Oggi è pure possibile ottenere telefonicamente le informazioni desiderate, a condizione che non vi siano dubbi sull'identità del richiedente e sulla legittimità della sua richiesta. Nell'ambito dell'unificazione della procedura civile (informatizzazione delle comunicazioni tra autorità giudiziarie e autorità competenti in materia di esecuzione forzata da un lato, e pubblico dall'altro) saranno definite le basi legali e le specificazioni tecniche che permetteranno agli uffici d'esecuzione di fornire informazioni per via elettronica. Tutto ciò consentirà di semplificare e accelerare ulteriormente l'ottenimento delle informazioni richieste. Non vi è pertanto la necessità di legiferare nel senso auspicato dall'autrice della mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.