06.3067 · Interpellanza · 2006-03-21
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Attualmente i libri e le riviste, in quanto beni culturali, sono soggetti giustamente a un'aliquota IVA ridotta. Dato che anche i supporti audio e audiovisivi, ossia le registrazioni di musica, voce o immagini ivi contenute, vanno sussunti nella nozione di beni culturali, bisogna applicare ai suddetti supporti il principio della parità di trattamento sotto il profilo dell'IVA. L'attuale prassi discrimina in primo luogo i produttori e commercianti di supporti audio e audiovisivi come pure gli autori, i compositori e gli artisti. Non è peraltro comprensibile la ragione per cui la fruizione auditiva di un bene culturale non debba essere equiparata alla fruizione visiva di tale bene.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
Perché i libri, i romanzi da quattro soldi e le riviste pornografiche sono considerati beni culturali, mentre i CD musicali, i DVD e i libri parlati non sono considerati tali?
Nella prossima revisione dell'IVA è prevista una modifica in tal senso?
Stellungnahme des Bundesrates
1. È fuori discussione che anche supporti audio e audiovisivi come CD musicali, DVD e i libri parlati possono contenere beni culturali. Il fatto che tali supporti non sono imponibili a un'aliquota d'imposta ridotta è riconducibile all'evoluzione dell'imposta intercorsa dall'introduzione dell'imposta sulla cifra d'affari:
In conformità dell'articolo 14 capoverso 1 lettera b del decreto del Consiglio federale del 29 luglio 1941 che istituisce un'imposta sulla cifra d'affari (raccolta ufficiale delle leggi federali, vol. 57, pag. 793) erano tra l'altro esenti dall'imposta le forniture di giornali, riviste e libri.
Con il passaggio dall'imposta sulla cifra d'affari all'imposta sul valore aggiunto, il nuovo articolo 8 capoverso 2 lettera e numero 1 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale, entrato in vigore il 1° gennaio 1995, prevedeva l'aliquota ridotta per i giornali, le riviste e i libri, nonché per gli altri stampati nella misura stabilita dal Consiglio federale. Le cifre d'affari concernenti altri beni culturali come cassette, CD, dischetti, ecc. dovevano quindi essere imposte all'aliquota normale allora in vigore del 6,5 per cento, poiché tali beni non erano stampati.
Al momento dell'emanazione dell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto, il Consiglio federale doveva attenersi al citato testo costituzionale e non aveva quindi alcun margine di manovra per sottomettere all'aliquota ridotta anche le cifre d'affari di altri beni culturali. Il Consiglio federale aveva anche regolato in questo senso l'articolo 27 capoverso 1 dell'ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto, che disciplinava le aliquote d'imposta.
Nella legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA), entrata in vigore il 1° gennaio 2001, il legislatore ha ripreso la disposizione immutata, delegando al Consiglio federale la descrizione degli stampati imponibili all'aliquota ridotta (art. 36 cpv. 1 lett. a n. 9 LIVA). Il Consiglio federale ha disciplinato in maniera esaustiva il concetto di stampati negli articoli 32 e 33 dell'ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge concernente l'imposta sul valore aggiunto, mantenendo in linea di principio i criteri applicabili fino ad allora, che avevano dato buoni risultati nella prassi. Già solo in base al tenore di legge non sarebbe stato possibile estendere i criteri ad altri beni culturali.
Il legislatore era inoltre intenzionato a rendere il diritto svizzero dell'IVA compatibile all'UE. L'articolo 12 capoverso 3 lettera a della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (versione del 1° gennaio 1993) prevede un'aliquota ridotta solo per le forniture di beni e per le prestazioni di servizi delle categorie di cui all'allegato H. Al numero 6 dell'allegato H figurano unicamente libri, giornali e riviste.
2. Nell'ambito dell'attuale riforma dell'IVA, denominata "IVA ottimale", l'AFC sta approntando un articolato progetto di revisione della legge sull'IVA. L'obiettivo principale è quello di semplificare l'IVA e di accrescerne l'efficienza. A questo proposito viene anche esaminata in modo accurato e approfondito la problematica sollevata dall'autrice dell'interpellanza. E evidente che in un'epoca di rapidissima diffusione dei nuovi media elettronici il differente trattamento tra stampati e supporti di dati elettronici deve essere riesaminato.
Risposta del Consiglio federale.