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06.3099 · Interpellanza · 2006-03-23

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Nel rapporto del 22 dicembre 2005 "Competenze e procedure relative al trattamento delle esportazioni di materiale bellico", redatto da un gruppo di lavoro interdipartimentale (GLI), si può leggere quanto segue: "Gli Stati politicamente ammissibili e solvibili, praticamente non necessitano del materiale bellico in eccedenza e, ai sensi della legge, gli Stati che sarebbero interessati a tale materiale probabilmente non sono autorizzati ad acquistarlo." Il 10 marzo 2006, il Consiglio federale ha deciso che in futuro, il materiale bellico obsoleto dovrà in primo luogo essere riconsegnato senza condizioni allo Stato di produzione, oppure rivenduto a quest'ultimo.

Sulla base di tali considerazioni, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Il Consiglio federale condivide la valutazione del GLI in relazione al fatto che gli Stati destinatari "politicamente ammissibili" praticamente non hanno alcun interesse a prendere in consegna il materiale bellico svizzero obsoleto per destinarlo al proprio esercito?

2. Come valuta il rischio che, rinunciando alla richiesta di una dichiarazione di non riesportazione, il materiale bellico svizzero obsoleto finisca in Paesi in stato di crisi o di guerra?

3. Come valuta il rischio che, tramite lo Stato di produzione, il materiale bellico svizzero obsoleto raggiunga Paesi verso cui le esportazioni dirette dalla Svizzera sarebbero vietate?

4. Tali transazioni triangolari non contraddicono lettera e spirito della normativa in materia di materiale bellico?

5. Quali sono gli interessi che spingono il Consiglio federale ad autorizzare forniture di materiale bellico svizzero obsoleto a Paesi in stato di crisi o di guerra (indirettamente, tramite gli Stati produttori) se il vantaggio materiale che ne deriva - rispetto ad una sua rottamazione - è, secondo quanto affermato dallo stesso Consiglio federale, molto piccolo?

Begründung

La logica conseguenza dei risultati presentati dal GLI sarebbe la valorizzazione in Svizzera del materiale bellico obsoleto del nostro Paese. Il ricavo della rottamazione in Svizzera è minore rispetto a quello derivante dalla sua esportazione: tuttavia, secondo quanto indicato dal consigliere federale Joseph Deiss in occasione della conferenza stampa del 10 marzo 2006, la differenza è minore rispetto a quanto generalmente ritenuto. Di conseguenza, la scelta del Consiglio federale di assegnare priorità alla consegna senza condizioni del materiale bellico allo Stato di produzione risulta immotivata, ben sapendo che detto materiale può riapparire nei Paesi in stato di crisi o di guerra, come ad esempio l'Iraq.

Stellungnahme des Bundesrates

1. In effetti, il gruppo di lavoro interdipartimentale istituito dal Consiglio federale ha constatato che gli Stati politicamente ammissibili e solvibili, praticamente non hanno interesse ad acquistare il materiale bellico eccedente in dotazione all'esercito svizzero e, ai sensi della legislazione svizzera, i Paesi che sarebbero interessati a tale materiale probabilmente non possono entrare in considerazione come Stati destinatari e/o sono meno solvibili. Per questa ragione, il 10 marzo 2006 il Consiglio federale ha deciso di vendere prioritariamente al Paese di provenienza il materiale bellico in eccedenza oppure di cederlo a quest'ultimo, anche gratuitamente e senza condizioni.

2./3. La rinuncia alla richiesta di una dichiarazione di non riesportazione non è generale, bensì concerne soltanto la riconsegna del materiale bellico eccedente al Paese di provenienza. Infatti, pur nel rispetto di detta dichiarazione, il Paese in questione sarebbe senz'altro in grado di esportare materiale identico o simile a quello ripreso, sfruttando la propria produzione. Perciò, non è possibile escludere completamente che il materiale bellico venga riesportato in Paesi che la Svizzera non ammette come Stati destinatari. L'uso che nel Paese di provenienza viene fatto del materiale bellico restituito può dipendere da numerosi fattori, come ad esempio lo stato del materiale, la possibilità di riutilizzare alcune sue singole componenti, ecc. Va sottolineato che anche la restituzione di materiale bellico al Paese di provenienza è sempre soggetta ad un'autorizzazione svizzera d'esportazione. Di conseguenza, in ogni caso la Svizzera decide sia in merito all'eventuale restituzione, sia riguardo al momento in cui quest'ultima avviene.

4./5. Non necessariamente il Paese di provenienza riesporta il materiale bellico verso uno Stato escluso da questo tipo di transazioni con la Svizzera. Simili operazioni non rientrano negli obiettivi della Svizzera.

Risposta del Consiglio federale.