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06.3195 · Mozione · 2006-05-08

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre la modifica dell'articolo 26 della Costituzione, attraverso l'aggiunta di un capoverso 3 dal tenore seguente: "Nell'ottica di un interesse pubblico preponderante, lo Stato adotta misure atte a impedire l'esercizio abusivo della proprietà, segnatamente in relazione al suolo, alle abitazioni e ai mezzi di produzione importanti."

Begründung

Il capoverso 3 dell'articolo 26 della Costituzione è ripreso testualmente dalla Costituzione della Repubblica e cantone del Giura. Lo scopo di questa aggiunta nella Costituzione federale è di dare allo Stato i mezzi per agire, in particolare quando proprietari fondiari e immobiliari sviluppano attività contrarie al rispetto dell'ambiente o del patrimonio, o quando dirigenti d'impresa si rendono colpevoli di un esercizio abusivo del diritto di proprietà. Tali mezzi a disposizione dello Stato possono ad esempio consistere in acquisizioni di partecipazioni, in disposizioni contro l'abuso di monopoli, nel rilascio di concessioni per lo sfruttamento di materie prime, in misure contro lo smantellamento di un'impresa ecc.

Il comportamento dei dirigenti della Swissmetal Boillat per quel che concerne il sito di Reconvilier dimostra come lo Stato si trovi attualmente sprovvisto di mezzi per far fronte ai gruppi economici, la cui strategia, secondo il parere unanime di operai, quadri, clienti e autorità politiche interessate, nuoce agli interessi dell'impresa, al suo buon funzionamento e alla sua redditività.

Attualmente sono in corso azioni che vanno nello stesso senso della presente mozione, come quella condotta dal deputato Maxime Zuber nel cantone di Berna. È in circolazione una petizione che chiede di conferire all'ambiente politico il diritto di proteggere le imprese dalle azioni inopportune o dai fini di lucro dei loro proprietari.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) costituisce insieme alla libertà economica - in quanto diritto fondamentale (art. 27 Cost.) e principio dell'ordinamento economico (art. 94 Cost.) - uno dei pilastri del diritto costituzionale svizzero in materia economica. La garanzia della proprietà può essere limitata soltanto alle condizioni enunciate all'articolo 36 della Costituzione. Le restrizioni devono inoltre essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. Per restringere un diritto fondamentale la Confederazione necessita di una base legale e di un fondamento costituzionale. In tale contesto va particolarmente menzionato l'articolo 95 capoverso 1 della Costituzione, che consente alla Confederazione di emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata.

Con la presente mozione si intende incaricare la Confederazione di adottare misure atte a impedire l'esercizio abusivo (e socialmente nocivo) del diritto di proprietà. L'ordinamento giuridico svizzero prevede molteplici restrizioni della garanzia di proprietà e tiene quindi già sufficientemente conto dei diversi interessi pubblici e della tutela dei diritti fondamentali altrui. Il Consiglio federale non ritiene necessario adottare misure supplementari.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.