06.3415 · Mozione · 2006-07-07
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a elaborare un progetto nel quale venga prescritto l'obbligo di dichiarare il tipo e l'origine del legno. Il progetto dovrà:
- essere introdotto gradualmente (a intervalli temporali);
- funzionare in base al principio della dichiarazione spontanea ed essere oggetto di controlli a campione;
- prevedere eccezioni per i derivati del legno che presentano una struttura complessa;
- rispettare gli sviluppi internazionali (sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legno dell'UE); nonché
- essere elaborato di concerto con il settore interessato.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale avalla gli sforzi sostenuti al fine di ottenere una maggiore trasparenza in tutta la catena di commercio del legno e ha ribadito la sua posizione nelle risposte fornite a precedenti interventi parlamentari (si veda in particolare la mozione Gysin Remo 05.3072), illustrando inoltre l'impegno della Svizzera in questo campo.
Negli ultimi anni l'amministrazione ha lavorato attivamente affinché, di concerto con il settore interessato, venissero adottati con maggiore frequenza i provvedimenti facoltativi presi per l'identificazione dei flussi del legname in commercio. Ciò è avvenuto grazie alla partecipazione a processi multilaterali in materia, in particolare grazie anche all'attivo coinvolgimento nell'elaborazione della dichiarazione di San Pietroburgo per il processo regionale ENAFLEG, ma anche grazie al sostegno fornito dal Segretariato di Stato dell'economia (SECO) alle iniziative concrete del settore del legno nell'ambito della cooperazione economica allo sviluppo. Dopo lunghi preparativi, nel luglio 2004 è stato firmato un accordo tra l'Associazione svizzera ramo porte (ASRP) e le organizzazioni ambientaliste WWF e Greenpeace, che ha introdotto un codice di comportamento per l'acquisto di legname tropicale destinato alla produzione di porte. In tale accordo i membri dell'ASRP si impegnano a dichiarare con la massima trasparenza l'origine del legno utilizzato. Attualmente sono in corso trattative fra l'associazione di categoria Lignum, la Centrale svizzera per il commercio del legno e alcuni importanti imprese del settore del legno da una parte, e il WWF, Greenpeace e l'Associazione per i popoli minacciati dall'altra, al fine di arrivare ad un accordo simile per l'intero settore.
Già nelle risposte fornite a interventi parlamentari simili a quello presente, il Consiglio federale ha ribadito che la concretizzazione della dichiarazione obbligatoria nonché la sua applicazione nel settore dei prodotti finiti presenterebbe grosse difficoltà. I documenti doganali rendono possibile la dichiarazione d'origine solo per il legno grezzo o per quello segato, sempre che il flusso della merce non sia complesso. Per tutti gli altri casi dovrebbe essere ideato un sistema internazionale di tracciabilità di filiera. Il SECO partecipa alla preparazione di un progetto pilota concernente la tracciabilità nell'approvvigionamento di legno tropicale che sarà presto attivato in determinate imprese. Le conoscenze tecniche che si otterranno grazie al progetto serviranno, in futuro, all'elaborazione concreta dell'accordo di categoria previsto (adesione volontaria) e forniranno al tempo stesso indicazioni tecniche per l'eventuale introduzione di un regime di dichiarazione obbligatoria a valenza internazionale.
Il Consiglio federale resta tuttavia del parere che un eventuale regime di dichiarazione non debba essere introdotto in maniera unilaterale bensì esclusivamente nel quadro di processi multilaterali. L'80 per cento delle nostre importazioni di legname giunge in Svizzera passando per la Comunità europea. Nella mozione si chiede di tener conto del sistema di licenze FLEGT per l'importazione di legname; tale sistema, istituito nel dicembre 2005 dalla Comunità europea, non prevede però alcuna dichiarazione obbligatoria che specifichi il tipo e l'origine del legno. Se la Svizzera fosse l'unico Paese a istituire un regime di dichiarazione obbligatoria, creerebbe ostacoli al commercio con la CE e verrebbe meno ai suoi obblighi di ridurre gli ostacoli tecnici al commercio e, in particolare, all'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi. L'introduzione della dichiarazione obbligatoria per il legno e i prodotti derivati sarebbe inoltre in contraddizione con la mozione Hess Hans 04.3473, già accolta, la quale richiede la libera circolazione anche in Svizzera dei prodotti legalmente immessi in commercio nella CE.
La dichiarazione a titolo facoltativo ha permesso di raggiungere, negli anni scorsi, ottimi risultati. Oltre all'accordo di categoria citato nel presente testo, esistono marchi già ben riconosciuti (FSC, PEFC, Q) che vengono utilizzati da numerosi operatori nel settore dei mobili e delle costruzioni. Per questa ragione il Consiglio federale non vede la necessità di introdurre una dichiarazione obbligatoria circa il tipo e l'origine del legno. Tuttavia è disposto a collaborare in maniera più approfondita con la Comunità europea in questo settore nonché a portare avanti, in particolare, la costituzione di provvedimenti facoltativi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.