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06.3707 · Postulato · 2006-12-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a esaminare la conclusione di accordi di riammissione con Stati con i quali sussistono problemi particolari quanto alla riammissione di richiedenti l'asilo respinti e di persone in situazione irregolare.

Begründung

Negli ultimi tempi è annunciata sempre più spesso la conclusione di accordi di riammissione con Stati esteri. Guardando l'elenco dei Paesi si nota tuttavia che si tratta quasi esclusivamente di Stati dell'Europa orientale, con i quali si sono finora avuti pochi problemi. Sarebbe molto più importante concludere accordi di riammissione con Paesi di provenienza (in particolare africani) che pongono grossi problemi in occasione dell'allontanamento.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Lo sviluppo di una politica dei ritorni coerente rappresenta uno dei principi della politica svizzera in materia di migrazione. Anche se il sostegno alle partenze volontarie resta prioritario, lo sviluppo a lungo termine del sistema esige parimenti l'adozione di misure più vincolanti. In tale contesto, una stretta collaborazione con i Paesi d'origine e di transito è indispensabile. Il diritto internazionale consuetudinario impone a ogni Stato di riammettere i propri cittadini. Formalizzando le procedure, gli accordi di riammissione rappresentano uno strumento importante per concretizzare tale obbligo.

Finora il Consiglio federale ha concluso 41 accordi di riammissione. La lista aggiornata è consultabile sul sito dell'Ufficio federale della migrazione (www.bfm.admin.ch). Con determinati Stati sono già stati intavolati negoziati mentre discussioni preparatorie sono in corso con altri Paesi. Tali accordi non disciplinano soltanto la riammissione dei cittadini degli Stati firmatari, ma anche quella dei cittadini di Paesi terzi nonché le modalità di transito. Con l'entrata in vigore dell'accordo di associazione a Schengen, l'UE, al momento di concludere accordi di riammissione con Paesi terzi, li renderà attenti, in una dichiarazione comune, all'interesse della Svizzera a negoziare tali accordi con loro.

La conclusione di accordi di riammissione con i Paesi dell'Europa orientale è pertanto utile alla luce della loro situazione geografica, poiché si trovano nella zona di transito dei flussi migratori in provenienza dall'Asia e dall'Africa. Molti Stati di questa regione sono tuttora i Paesi di provenienza delle persone in situazione irregolare in Svizzera. A tale proposito, è interessante menzionare l'insieme dei Paesi dei Balcani nonché alcuni Stati della CSI, quali ad esempio l'Ucraina, la Georgia e l'Armenia, con i quali la Svizzera ha già concluso accordi di riammissione. Inoltre, sono attualmente in corso negoziati con la Russia.

Per quanto concerne l'Africa, l'Ufficio federale della migrazione, in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri, ha allacciato stretti contatti con numerosi Paesi in differenti ambiti: identificazione, rimpatri, programmi d'aiuto al ritorno e d'aiuto strutturale, nonché dialogo migratorio. Anche in Africa sono stati conclusi accordi con importanti Paesi d'origine, quali ad esempio l'Algeria e la Nigeria.

L'utilità rispettivamente la possibilità di concludere un accordo di riammissione è valutata caso per caso, dovendo tenere conto degli interessi e delle aspettative dei nostri Stati partner. Gli sforzi in tal senso continueranno a essere profusi anche in futuro avvalendosi degli strumenti appropriati. Infatti, tanto la legislazione attuale quanto la nuova legge sugli stranieri accettata in votazione popolare il 24 settembre 2006 prevedono un certo numero di altri strumenti finalizzati ad agevolare il ritorno. La nuova legge prevede così partenariati in materia di migrazione e convenzioni operative che permettono di definire le modalità di ritorno.

Il Consiglio federale si è già pronunciato a più riprese sulla questione della conclusione di accordi di riammissione con Paesi africani (in particolare: 02.3265 Ip. gruppo radicale-democratico; gruppo RL: Richiedenti l'asilo. Esecuzione dell'allontanamento più efficace; si veda anche: 02.1080 IO Walker: Rimpatrio di cittadini africani/02.3199 Ip. Fehr: Esecuzione dell'allontanamento di richiedenti l'asilo in Stati africani/02.3275 Ip. Cornu: Richiedenti l'asilo. Esecuzione dell'allontanamento più efficace).

La legislazione attuale permette alla Svizzera di adeguare e modulare la sua politica in materia di migrazione alla realtà di ogni Stato partner. Gli accordi di riammissione rappresentano uno strumento indispensabile al fine di assicurare una politica coerente ed efficace in materia di ritorno. La politica condotta da numerosi anni si è rivelata utile e continuerà ad essere applicata. Non sarà trascurata nessuna regione e nessun continente, anche se i Paesi importanti fissano molto spesso condizioni inaccettabili che rendono impossibile la conclusione di tali accordi.

Il Consiglio federale condivide il punto di vista degli autori del postulato. Non valuta soltanto la possibilità di concludere accordi di riammissione con i Paesi con i quali sussistono particolari problemi nell'ambito della riammissione di richiedenti l'asilo respinti o di stranieri in situazione illegale, come chiesto dagli autori del postulato. In effetti, il Consiglio federale ha già intavolato e sta portando avanti negoziati con tali Paesi. Tuttavia, per i motivi summenzionati, le trattative non sono ancora concluse. Dato che le richieste da esso avanzate sono già adempiute, il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.