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Sorveglianza sugli uffici di revisione. Evitare i doppioni

06.3795 · Interpellanza · 2006-12-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

In occasione delle modifiche del 1° gennaio 2006 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell'ordinanza sulla sorveglianza (OS), sono state introdotte nell'articolo 28 LSA le premesse per il riconoscimento degli uffici di revisione esterni, che, ai sensi dell'articolo 216 capoverso 12 OS, gli uffici di revisione di imprese di assicurazione devono soddisfare entro due anni dall'entrata in vigore. L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha pertanto redatto una direttiva concernente le premesse per il riconoscimento degli uffici di revisione esterni e prevede di porla in vigore prossimamente.

D'altra parte, la legge del 16 dicembre 2005 sulla sorveglianza dei revisori (LSR), che disciplina dettagliatamente l'abilitazione e la sorveglianza dei revisori e dei periti revisori di imprese di revisione, sta per entrare integralmente in vigore. Per evitare doppioni, l'articolo 22 LSR obbliga espressamente le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale a coordinare le loro attività di sorveglianza. Pertanto, prima dell'emanazione della nuova OS deve essere imperativamente effettuato il coordinamento con l'autorità di sorveglianza dei revisori, cosa non ancora avvenuta. Occorre altresì garantire l'osservanza della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari attualmente in discussione in Parlamento.

Da questa situazione emergono le seguenti domande:

1. Il Consiglio federale come garantisce che l'abilitazione e la sorveglianza dei revisori avvenga in modo coordinato in tutti i settori e che prima dell'entrata in vigore della legge sulla sorveglianza dei revisori non sia introdotta nessuna procedura di riconoscimento anticipata, completa e separata per gli uffici di revisione delle imprese di revisione?

2. Condivide l'opinione secondo cui le premesse generali per l'abilitazione degli uffici di revisione debbano di regola essere disciplinate nella LSR, mentre le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale che si basano sulla LSR debbano regolare unicamente le condizioni supplementari. In questo modo potrebbe essere assicurato il coordinamento necessario e potrebbero essere evitati tutti i doppioni nella procedura di riconoscimento amministrativamente onerosa.

3. Qualora le nuove disposizioni nel settore assicurativo dovessero costringere l'Ufficio federale delle assicurazioni private ad agire rapidamente nell'ambito della procedura di riconoscimento, si pone con urgenza la questione se la disposizione dell'articolo 216 capoverso 12 OS possa essere modificata nel quadro dell'ordinanza sulla sorveglianza dei revisori che sarà emanata nel 2007 in modo tale che la procedura di riconoscimento per gli uffici esterni di revisione possa avvenire secondo la LSA (art. 28 cpv. 3) e la LSR (art. 22) contemporaneamente e in modo materialmente analogo. Come giudica il Consiglio federale questa possibilità?

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 28 capoverso 1 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), l'impresa di assicurazione incarica un ufficio di revisione esterno di controllare la sua gestione. In virtù dell'articolo 28 capoverso 2 LSA possono essere incaricati unicamente uffici di revisione e revisori che offrono la garanzia di una revisione irreprensibile e che sono indipendenti dall'impresa di assicurazione e riconosciuti dall'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP).

In base all'articolo 4 capoverso 2 lettera i LSA, un'impresa di assicurazione deve inoltre presentare all'UFAP una domanda di autorizzazione e un piano d'esercizio contenenti la denominazione dell'ufficio di revisione esterno e delle persone responsabili della revisione e, se l'impresa fa parte di un gruppo assicurativo, l'organizzazione del mandato.

L'articolo 216 capoverso 9 dell'ordinanza sulla sorveglianza (OS) obbliga le imprese di assicurazione a presentare per approvazione all'autorità di sorveglianza entro due anni dall'entrata in vigore della LSA, quindi entro la fine del 2007, un nuovo piano d'esercizio. Nel contempo gli uffici di revisione e i revisori devono soddisfare entro la fine del 2007 le condizioni per l'abilitazione (art. 216 cpv. 12 OS).

1. La necessità di coordinamento è stabilita nell'articolo 22 capoverso 1 della legge sui revisori (LSR). Le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale devono coordinare le loro attività di sorveglianza per evitare doppioni. Non appena l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori sarà operativa, la Commissione federale delle banche (CFB), l'UFAP - in un secondo tempo anche l'AUFIN - e tutte le altre autorità di sorveglianza interessate si limiteranno alla verifica delle esigenze prescritte dalle leggi speciali per gli uffici di revisione e si baseranno sulla verifica effettuata dall'Autorità di sorveglianza dei revisori per quanto riguarda le condizioni generali di abilitazione.

2. Il Consiglio federale condivide questo punto di vista. In base alla LSA, l'UFAP è tenuto a valutare e riconoscere le perizie, ordinate dal diritto in materia di sorveglianza sulle assicurazioni, di quegli uffici di revisione che possono procedere alla revisione delle imprese di assicurazione. Fino all'entrata in vigore della LSR, la verifica delle condizioni generali dovrà essere effettuata dall'UFAP. Per evitare doppioni, è possibile conciliare la suddetta attività di verifica con quella svolta dalla CFB. L'UFAP e l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori si concerteranno in vista di una procedura comune da adottare dopo il 31 dicembre 2007. Ciò comporterà eventualmente anche l'adeguamento dell'OS e della direttiva dell'UFAP. Del resto, nell'ambito dell'attuazione della legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (legge sulla vigilanza dei mercati finanziari; LAUFIN), in discussione alle Camere federali, la necessità di eliminare i doppioni sarà oggetto di un approfondito esame. L'articolo 28 del disegno della LAUFIN prevede che l'AUFIN e l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori si accordino e prevengano i doppioni.

3. Una proroga dei termini transitori secondo l'articolo 216 capoverso 12 OS per la procedura di riconoscimento degli uffici di revisione conformemente alla LSA e alla LSR è in linea di principio ipotizzabile. Cionondimeno il Consiglio federale ritiene inopportuna tale proroga considerata l'importanza attribuita alla designazione di uffici di revisione e revisori qualificati per la revisione delle imprese di assicurazione. L'attuazione conforme al diritto in vigore delle disposizioni sul riconoscimento previste nella nuova LSA con un termine transitorio di due anni è finalizzata alla protezione degli assicuratori, che in fondo costituisce l'elemento centrale. In ragione della coincidenza temporale del diritto in materia di sorveglianza degli assicuratori e del nuovo diritto in materia di revisione non è possibile evitare completamente i doppioni. Tuttavia, se intendono procedere a una modifica nel campo dell'abilitazione e della sorveglianza di revisori e uffici di revisione, le altre autorità di sorveglianza sottoposte a leggi speciali sono tenute a concordare per tempo detta modifica con l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori.

Risposta del Consiglio federale.