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06.3866 · Interpellanza · 2006-12-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Da svariati anni il procuratore di Torino indaga sui decessi di lavoratori italiani colpiti da mesotelioma o da cancro ai polmoni dopo aver lavorato negli stabilimenti della Eternit a Niederurnen (Glarona) o a Payerne (Vaud). Dopo una prima domanda di assistenza giudiziaria nel 2001, nel 2004 la Procura di Torino ha trasmesso alla Svizzera una domanda di assistenza complementare, accolta dalla giustizia glaronese ed in seguito dal Tribunale federale che, in una decisione del 25 ottobre 2006 (non accessibile al pubblico), obbliga la SUVA a consegnare ai giudici italiani ulteriori incarti riguardanti le vittime dell'amianto, respingendo i ricorsi di quest'ultima e della Eternit.

Le indicazioni che verranno trasmesse contengono i dati personali e le diagnosi di 196 impiegati delle fabbriche Eternit per i quali la SUVA ha aperto un incarto in relazione all'amianto (62 di queste persone si sono ammalate o sono decedute) nonché 367 documenti concernenti i due stabilimenti della Eternit. Tali documenti dovrebbero permettere ai giudici italiani di stabilire se vi sono altre vittime e di pronunciarsi in merito al comportamento dei responsabili della Eternit.

Il caso è ora nelle mani del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), che la SUVA, per sottrarsi alla domanda della giustizia italiana, ha sollecitato nel gennaio 2005 invocando l'articolo 1a della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, che limita la cooperazione "tenendo conto dei diritti di sovranità, della sicurezza, dell'ordine pubblico e d'altri interessi essenziali della Svizzera".

In attesa della decisione del DFGP, che potrà essere impugnata con ricorso al Consiglio federale, gli incarti non possono essere trasmessi agli inquirenti italiani.

Visto quanto precede, pongo al Consiglio federale le domande seguenti:

- Che cosa aspetta il DFGP per decidere permettendo così alla procedura e alla giustizia di seguire il loro corso?

- Visti l'evolversi della situazione e le prove sempre più schiaccianti della responsabilità della Eternit, il Consiglio federale intende rivedere la propria posizione e organizzare, finalmente, un vero sostegno ai lavoratori esposti e alle vittime dell'amianto, come chiesto da numerosi interventi parlamentari?

- In particolare, non riterrebbe appropriato fornire un aiuto all'associazione CAOVA (comitato d'aiuto alle vittime dell'amianto), impegnato da diversi anni a difendere gli interessi di questi lavoratori?

- Quali sono le basi legali che permettono al Tribunale federale di non rendere pubblica una sua decisione?

Stellungnahme des Bundesrates

Il 22 agosto 2003, il Tribunale federale ha autorizzato la trasmissione di atti della Eternit (Svizzera) SA e della SUVA alla Procura della Repubblica di Torino, che indaga sui decessi, causati dall'esposizione all'amianto, di cittadini italiani che avevano lavorato negli stabilimenti della Eternit a Niederurnen (GL) e Payerne (VD). Con domanda complementare datata 9 agosto 2004, la Procura di Torino ha chiesto la consegna di altri mezzi di prova da parte della SUVA. Il 14 gennaio 2005 quest'ultima ha interposto ricorso presso il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ai sensi dell'articolo 1a della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP, RS 351.1) facendo valere che l'ulteriore concessione dell'assistenza giudiziaria all'Italia violava interessi essenziali della Svizzera. Dopo che, il 25 ottobre 2006, il Tribunale federale ha nuovamente autorizzato la concessione dell'assistenza giudiziaria sollecitata dalla Procura di Torino, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha proceduto all'istruzione del ricorso, affidatagli dal DFGP, che la SUVA può impugnare in ultima istanza dinanzi al Consiglio federale.

Il Consiglio federale risponde alle domande poste come segue:

1. Conformemente alla prassi, i ricorsi ai sensi dell'articolo 1a della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale sono istruiti soltanto dopo che è stata resa una decisione definitiva in merito alla concessione dell'assistenza giudiziaria. In caso di rifiuto dell'assistenza giudiziaria un tale ricorso diverrebbe infatti privo di oggetto. Dopo che il 25 ottobre 2006 il Tribunale federale ha autorizzato la concessione dell'assistenza giudiziaria sollecitata dall'Italia, l'Ufficio federale di giustizia ha proceduto senza indugio all'istruzione del ricorso.

2./3. Tutte le autorità interessate sono consapevoli dell'importanza del presente caso. Il Consiglio federale deplora il destino toccato a tutte le persone ammalatesi se non addirittura decedute in seguito al contatto con l'amianto. Tale procedura di assistenza giudiziaria non dà tuttavia luogo al trattamento della questione del sostegno alle vittime dell'amianto e alle loro associazioni.

4. È il Tribunale federale che decide se pubblicare o no le sue decisioni. Al momento della pronuncia della decisione del 25 ottobre 2006, si sono applicate le regole sulla pubblicazione delle decisioni del Tribunale federale conformemente all'articolo 18 del regolamento del 14 dicembre 1978 del Tribunale federale (RS 173.111.1), secondo cui ogni corte decide quali sentenze saranno pubblicate nella raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale. Di principio, il Tribunale federale comunica, dietro richiesta, anche le decisioni non pubblicate.

Risposta del Consiglio federale.