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Soppressione del rapporto di filiazione in caso di annullamento dei cosiddetti matrimoni di compiacenza, compatibilità della legge sugli stranieri con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia

06.465 · Iniziativa parlamentare · 2006-10-06

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento le seguente iniziativa parlamentare:

Occorre stralciare l'aggiunta del capoverso 3 all'articolo 9 del Codice civile, adottato con la nuova legge sugli stranieri (LStr), secondo cui "la presunzione di paternità del marito decade se il matrimonio è dichiarato nullo"; questo capoverso non è infatti compatibile con la Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti dell'infanzia.

Begründung

L'obiettivo delle modifiche del Codice civile adottate con la nuova legge sugli stranieri è di lottare contro i matrimoni di compiacenza. La presente iniziativa parlamentare non lo rimette in discussione. La soppressione della presunzione di paternità in caso di annullamento del matrimonio in un secondo tempo ci sembra invece contraria alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, segnatamente al suo articolo 2 che protegge i fanciulli contro le sanzioni motivate dalla situazione giuridica dei genitori. L'annullamento della presunzione di paternità significa che il fanciullo sarà privato immediatamente non soltanto della sua nazionalità svizzera, se suo padre è svizzero, ma anche del suo statuto, del suo cognome e dell'assistenza proveniente dall'obbligo di mantenimento del presunto padre. Nella dottrina giuridica il rapporto di filiazione è reputato conforme all'interesse superiore del fanciullo come definito nell'articolo 3 della convenzione, sia che si tratti di una paternità biologica oppure no.

Occorre precisare anche che un matrimonio di compiacenza non sempre è un matrimonio bianco. Anche se è stato contratto per ottenere un'autorizzazione di dimora, dall'unione possono nascere dei figli. Fino a questo punto il Codice civile permetteva già di annullare un matrimonio, ma l'articolo 109 del Codice civile precisava e precisa tuttora che, in tal caso, lo statuto dei figli è assimilato a quello dei figli di una coppia divorziata: l'ex marito della madre rimane dunque il padre dei fanciulli, che sia o no il loro padre biologico, sempre che non intenti un'azione di disconoscimento di paternità. Il nuovo diritto inverte le cose scaricando il fardello di produrre la prova sul fanciullo: tocca a lui provare che il marito di sua madre è anche suo padre. Se viene tuttavia espulso dalla Svizzera prima di aver potuto far valere i propri diritti, corre il rischio di rimanere senza padre. Ora, l'articolo 7 paragrafo 1 della convenzione riconosce al fanciullo un diritto di filiazione. La nuova legge costituisce una violazione a tale diritto.

Durante il dibattito sulla nuova legge sugli stranieri questo aspetto della situazione dei fanciulli non è stato praticamente toccato e non è nemmeno mai stata esaminata la compatibilità della disposizione con la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia. Ora, una perizia realizzata su mandato di Terre des Hommes dalla giurista Silvie Marguerat, dal professore di diritto degli stranieri Minh Son Nguyen e da Jean Zermatten, membro della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo, conclude che si tratta di incompatibilità. Anche altri giuristi di fama, tra cui la nostra ex collega Suzette Sandoz, professoressa alla facoltà di diritto dell'Università di Losanna, si sono levati a gran voce contro questa modifica del diritto. Ne consegue che, anche se si vuol lottare con maggior rigore contro i matrimoni di compiacenza, occorre rispettare i diritti dell'infanzia.

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